La nota di trascrizione online persona giuridica viene estratta in tempo reale dalla banca dati Sister della Agenzia delle Entrate. Il documento rileva tutti i dati indicati in un atto notarile trascritto in Conservatoria (compravendita, cessione di quote, divisione, ipoteca) riferito ad una società, un ente non commerciale o una persona giuridica
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Il servizio nota di trascrizione online persona giuridica viene eseguito mediante l’accesso alla banca dati Sister della Agenzia delle Entrate. Per ricercare l’atto notarile occorre disporre dei codici identificativi dell’atto (registro generale o casella, registro particolare o articolo, data trascrizione e Conservatoria RR.II.) e della denominazione e codice fiscale della persona giuridica.
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NOTE
* Le spese escluse IVA sono relative alle tasse ipotecarie imposte dalla Agenzia delle Entrate (euro 3,60).
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L'art. 2643 del Codice Civile stabilisce quali sono gli atti pubblici soggetti a trascrizione. In linea generale, sono tutti gli atti che trasferiscono diritti reali di godimento o iscrivono diritti reali di garanzia su beni mobili ed immobili. Nello specifico:
1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitu' prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprieta' di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni.
La trascrizione di una sentenza o di un atto pubblico rogato dal Tribunale viene predisposta dalla Cancelleria del Tribunale. In Conservatoria RR.II. vengono trascritte sentenze, decreti di trasferimento immobiliarie, ipoteche giudiziali e in generale atti pubblici che hanno come oggetto il trasferimento di diritti reali o l'iscrizione di diritti reali di garanzia su beni immobili, terreni e fabbricati.
La nota di trascrizione serve quando si voglia conoscere il contenuto essenziale di un atto pubblico, ad esempio per un atto di comprevendita sapere chi è la parte venditrice o contro e chi la parte acquirente o favore. In una ipoteca consente di conoscere l'importo della quota di capitale iscritto a garanzia, la durata del finziamento, il tasso di interesse applicato e l'importo totale comprensivo degli interessi.
Il costo delle tasse ipotecarie della nota di trascrizione è pari a euro 3,60 in base al decreto legge n. 16 del 2012, art. 6. Il costo è riferito ad una singola nota di trascrizione indipendentemente dalla tipologia dell'atto o della richiesta, per persona fisica, giuridica o immobile.
L'atto pubblico soggetto a trascrizione individua sempre i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che trasferiscono ed acquisiscono un diritto reale. ln un atto di compravendita, ad esempio, la parte acquirente è identificata come la parte a favore della quale viene trasferito l'immobile. La parte venditrice è invece il soggetto contro il quale viene trascritto l'atto pubblico in quanto è il soggetto che cede l'immobile alla parte a favore.
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