Seguici su facebook
AreeVisure per Agenzie Immobiliari Visure per Agenzie Investigative Visure per amministratori di condominio Visure per studi legali visure per studi notarilivisure per societa` e imprese visure per privati

Servizi Immobiliari

I servizi immobiliari vengono curati dai nostri tecnici (visuristi e geometri) eseguite presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie Registri Immobiliari e Uffici del Catasto) in tutta Italia, ove sono depositati gli atti pubblici relativi ai beni immobili presenti nel territorio nazionale.

Il nostro servizio
Il servizio di Stile Immobiliari prevede una dettagliata relazione sull’immobile oggetto di interesse con una valutazione del valore di mercato del bene immobile (appartamento, ufficio, negozio, cantina, box auto, ..) basata su dati provenienti da fonti pubbliche ufficiali.
Gli altri servizi immobiliari consentono di procedere a correggere eventuali errori catastali generati nel corso di volture, accatastamenti, frazionamenti o variazioni su beni immobili o eseguire una pratica catastale per l’accatastamento o la variazione presso l’Ufficio del Catasto relativo al comune in cui è ubicato l’immobile, di un fabbricato o terreno.

Quale tipo di servizi immobiliari richiedere
La gamma dei servizi immobiliari è ampia e finalizzata a specifiche esigenze. VisureItalia.com® mette a disposizione dei propri clienti personale qualificato che, attraverso un servizio di helpdesk sia telefonico (070832098) sia via mail (helpdesk@visureitalia.com), può aiutare i clienti nella scelta del servizio adatto e nella successiva lettura e verifica delle visure ipotecarie.


Il termine Catasto deriva, presumibilmente, dal latino Catasticum, termine che indicava genericamente gli inventari dei beni fondiari di origine bizantina e cretese. 

Oggi, invece, la definizione di Catasto è più precisa e specifica: per Catasto si intende infatti

  • il complesso di documenti con cui si accertano, per scopi fiscali, civili ed eventualmente giuridici alcune caratteristiche tecnico-economiche dei beni immobili di un territorio e se ne registrano tutte le mutazioni. 

La finalità fiscale è quella che sta alla base del Catasto: proprio la necessità di determinare il reddito imponibile dei fondi rustici e dei fabbricati urbani richiede che le proprietà immobiliari soggette ad imposta vengano accertate e appositamente catalogate e che le relative mutazioni vengano tenute in evidenza. 

Per finalità civili del Catasto si intendono tutte quelle informazioni che sono messe a disposizione nei documenti catastali ed in particolare la planimetria dettagliata ed a grande scala di tutto il territorio nazionale, l’analisi del reddito delle particelle e la descrizione dell’aspetto della proprietà fondiaria e di quella urbana. 

La finalità giuridica consiste nella possibilità di dotare i documenti catastali di valore giuridico (probatorietà), ossia nella possibilità che con i documenti catastali possano essere giuridicamente comprovati i diritti registrati nel Catasto. 

Il Catasto Italiano non è probatorio, perché non costituisce prova né dei diritti reali in esso indicati né della posizione dei confini rappresentati nelle mappe: non ha quindi né probatorietà delle identificazioni né probatorietà topografica. 

Però: 

1) Fornisce documenti (di solito atti pubblici) che possono contenere i mezzi di prova dei diritti e dei confini nei quali questi diritti valgono: offre quindi un prezioso supporto per la probatorietà sia delle identificazioni sia topografica. 

2) Può diventare effettivamente probatorio, ma solo per l’aspetto topografico, se un giudice, in mancanza di altri elementi, fa riferimento al confine delineato nelle mappe catastali per operazioni di delimitazione di un confine incerto. 

Il Nuovo Catasto Terreni

Il Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) è stato istituito con la “Legge Messedaglia” o ”della perequazione fiscale” (L.3682/1886) ed è stato definito: 

  • rustico, 
  • geometrico, 
  • particellare, 
  • fondato sulla misura e sulla stima, 
  • non probatorio 

In gergo catastale, i soggetti (persone o società) di un diritto vengono chiamati intestati o, in modo meno appropriato, possessori. 

Quando uno o più intestati sono titolari degli stessi diritti reali pro indiviso su uno o più immobili, costituiscono una ditta catastale. Si parla di ditta individuale o collettiva a seconda che sia costituita da uno o più intestati. 

Il terreno viene individuato catastalmente con indicazione della partita catastale, del foglio, della particella o mappale e del subalterno.

Si parla di partita catastale quando ci si riferisce all’insieme di una ditta catastale e delle particelle intestate a quella ditta. 

La mappa particellare è organizzata in fogli (dimensioni in mt. 1 x 0,7) numerati progressivamente con un numero arabo. La rappresentazione unitaria di tutti i fogli di uno stesso Comune o di una stessa zona censuaria forma il quadro d’unione. La scala di rappresentazione tipica è di 1.2000, ma sono previste anche scale maggiori (1:1000, 1:500 per zone fortemente antropizzate) o minori (1:4000, aree di montagna o scarsamente antropizzate). La scala del quadro d’unione è in genere di 1.25000, ma è consentito anche l’ 1.10000. 

Si definisce particella catastale o mappale la porzione di terreno continua, appartenente ad un unico Comune, appartenente ad un unico intestatario, avente un’unica destinazione produttiva con un unico livello di produttività. 

Viene denominato fondo, invece, una particella che abbia come confini di proprietà linee stabili e precise o linee destinate a diventare confini determinate con un precedente tipo di frazionamento (fondo potenziale). 

Le linee utilizzate per la delimitazione delle particelle sono costituite da: 

  • confini di Comune; 
  • confini di proprietà; 
  • accidentalità permanenti del terreno; 
  • corsi d’acqua, canali, muri, strade, ferrovie; 
  • siepi, segni di croce su roccia, termini lapidei; 
  • linee che segnano il cambiamento di qualità, coltura e/o classe di produttività.

I terreni vengono inoltre censiti in Catasto base alla qualità:

  • qualità di suolo (esempi: seminativo, prato, pascolo); 
  • qualità di soprassuolo (esempi: oliveto, castagneto da frutto, bosco ceduo); 
  • qualità mista (esempi: prato arborato, seminativo arborato, pascolo arborato). 

In base a quanto visto finora, è possibile definire, per ogni particella, le corrispondenti tariffe o caratteristiche censuarie, che sono: 

  • la superficie, 
  • la qualità (o la destinazione), 
  • la classe, 
  • la tariffa dominicale e la tariffa agraria, 
  • il reddito dominicale e il reddito agrario
  • i simboli di deduzione fuori tariffa e le annotazioni, che riportano le deduzioni a cui sono sottoposte le tariffe in caso di spese necessarie per opere permanenti di difesa, scolo, bonifica, irrigazione, ecc... 

Il Catasto dei Fabbricati

Il Catasto dei Fabbricati (C.d.F.) è l’evoluzione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) che, risalente al 1939 (L.652/1939), inventariava le costruzioni urbane ma non quelle rurali. Il C.d.F., invece, istituito nel 1994 con la legge L.133/1994, si occupa di tutte le costruzioni, sia urbane che rurali. 

L’identificazione di una unità immobiliare urbana nel CdF è costituita dalla successione di: 

  • codice comunale, 
  • numero del foglio di mappa, 
  • numero della particella o mappale su cui è costruito il fabbricato, 
  • numero del subalterno, che è l’elemento identificativo vero e proprio della u.i.u.

L’operazione di qualificazione consiste nel distinguere le unità immobiliari urbane in funzione della destinazione ordinaria e permanente che esse hanno e di ripartirle in categorie. L’accertamento delle categorie esistenti si fa con accurata perlustrazione del territorio e attraverso notizie provenienti da varie fonti: commissione censuaria comunale, pubblicazioni, statistiche. 

La rendita di una unità immobiliare urbana si ottiene tra la consistenza e la tariffa d’estimo.

Tramite opportuni coefficienti di corrispondenza si passa poi dalla rendita al valore catastale

Si definiscono così:

  • vano: spazio compreso tra pavimento e soffitto delimitato lateralmente da muri. 
  • vano utile: vano che, nell’uso ordinario dell’UIU, ha destinazione principale (stanza, cucina, camera da letto, studio e simili) tenuto conto della categoria a cui appartiene l’UIU. 
  • accessorio diretto: vano strettamente necessario alla funzionalità dell’alloggio (esempi: bagno, ingresso, dispensa). 
  • accessorio complementare: vano che completa la funzionalità dell’alloggio pur non essendo strettamente necessario (esempi: cantine, soffitti, stenditoi).
Carrello
Prodotti: 0 Ordine
Abbonamenti
Area Clienti


Info Acquisti
Questo negozio è certificato sono sicuro

Visure On Line




VisureItalia.com®

P.Iva 02296100924 - REA CA n° 173470


Quartu S.Elena (Cagliari)

Via Andorra, 4 - 09045
Tel. +39 070832098 - 832127
Fax +39 070832127

Sassari (Sassari)
Via Cagliari, 18 - 07100
Tel. +39 0792013002
Fax +39 0792013002


Redazione testi a cura di Paolo Baita.
© 2011 VisureItalia.com Tutti i diritti riservati.


Le informazioni, testi, fotografie e la grafica non possono essere riprodotte, pubblicate o ridistribuite senza il consenso dei rispettivi titolari dei diritti.

Realizzazione siti internet e
Web Marketing: Studio Easy Web srl

Visureitalia.com
è un marchio registrato.