Recupero crediti in condominio: obblighi dell’amministratore e diritti dei creditori

Con l’aumento dei casi di morosità condominiale, l’amministratore di condominio ha assunto un ruolo specifico nel rapporto tra creditori e condòmini morosi. Ma quali sono le procedure per il recupero dei crediti in condominio? Vediamo come il legislatore ha disciplinato gli obblighi e diritti a carico di questi tre soggetti.
- Introduzione al problema della morosità condominiale
- Normativa di riferimento: riforma del condominio e morosità (art. 1129 c.c. e art. 63 disp. att. c.c.)
- Ruolo dell’amministratore nel recupero crediti
- Procedure per il recupero crediti
- Strategie per rintracciare un condomino moroso
- Azioni esecutive contro il condomino moroso
- Il recupero crediti da parte di fornitori e altri creditori
- Best practice per prevenire la morosità condominiale
- Strategie per una gestione efficace dei crediti in condominio
Introduzione al problema della morosità condominiale
Il problema della morosità condominiale è diventato sempre più rilevante nelle dinamiche di gestione degli edifici, mettendo a rischio l’equilibrio finanziario e la corretta ripartizione delle spese comuni.
Oltre a creare tensioni tra i condòmini, il mancato pagamento delle quote incide direttamente sui creditori del condominio, come fornitori di servizi, imprese di manutenzione e aziende di fornitura energetica, che rischiano ritardi nei pagamenti o addirittura insolvenze.
Definizione di condomino moroso
Un condomino moroso è il proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un condominio che non ha adempiuto al pagamento delle quote condominiali nei termini stabiliti. Acquistando un immobile in un edificio con più unità, infatti, il proprietario è tenuto a versare un importo mensile per coprire le spese comuni, come manutenzione, pulizia, utenze e servizi condivisi. Tale importo può variare in caso di spese straordinarie necessarie per interventi imprevisti.
La morosità può riguardare, quindi, il mancato versamento di una parte o dell’intero saldo dovuto e, se protratta nel tempo, può compromettere la gestione e il buon funzionamento del condominio.
Impatti economici e gestionali della morosità
La morosità condominiale, spesso causata da difficoltà economiche individuali o da una scarsa consapevolezza degli obblighi di pagamento, può avere impatti economici e gestionali molto gravi su tutto il condominio.
Il mancato pagamento delle quote condominiali può compromettere la copertura delle spese ordinarie e straordinarie, come la manutenzione, il riscaldamento, l’illuminazione e i servizi di pulizia. Questo porta a un deterioramento delle condizioni dell’immobile e a una riduzione della qualità della vita all’interno del condominio.
Gli amministratori si trovano quindi a dover bilanciare i diritti dei condomini morosi con quelli degli altri condomini, e con quelli dei creditori esterni al condominio, che forniscono beni e servizi necessari alla gestione. Spesso, la situazione richiede l’avvio di azioni legali per il recupero dei crediti, con costi aggiuntivi e lunghi tempi di recupero, che possono aggravare ulteriormente le difficoltà finanziarie. Inoltre, una morosità prolungata genera tensioni tra i condòmini, creando un ambiente di convivenza difficile.
Normativa di riferimento: riforma del condominio e morosità (art. 1129 c.c. e art. 63 disp. att. c.c.)
La morosità condominiale è regolata da diverse disposizioni del Codice Civile e delle Norme di Attuazione, con particolare riferimento alla Riforma del Condominio (Legge 11 dicembre 2012, n. 220), entrata in vigore il 18 giugno 2013.
Questa ha ampliato i poteri dell’amministratore, rafforzando il suo ruolo nella gestione della morosità, attribuendogli diritti e obblighi precisi per la tutela degli interessi del condominio.
Diritti, obblighi e responsabilità dell’amministratore verso il condominio e i creditori
L’art. 1129 c.c. stabilisce che l’amministratore è responsabile della riscossione delle quote condominiali, calcolate secondo la ripartizione stabilita dall’assemblea.
Nel caso di mancato pagamento, l’amministratore ha quindi l’obbligo di attivarsi per il recupero del credito attraverso due modalità principali:
- Via giudiziale: ricorso al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (art. 63 disp. att. c.c.), senza necessità di autorizzazione preventiva dell’assemblea.
- Via stragiudiziale: invio di solleciti e diffide o, nei casi previsti dalla legge, il distacco dei servizi suscettibili di godimento separato (ad esempio, acqua o energia elettrica).
Inoltre, l’amministratore può costituire un fondo cassa per coprire i “buchi” provocati dai morosi, finanziato da tutti i proprietari. Al riguardo, va però sottolineato che risulta indispensabile l’approvazione all’unanimità da parte dell’assemblea condominiale. Solamente in caso di assoluta urgenza, può essere sufficiente anche la sola maggioranza.
L’amministratore ha il compito di tutelare gli interessi del condominio, garantendo il recupero dei crediti e adottando le misure necessarie per evitare squilibri finanziari.
Tra gli strumenti a sua disposizione vi è anche la cessione del credito, che può essere disposta senza il consenso del condomino moroso né l’autorizzazione dell’assemblea, sebbene sia buona prassi informare i condòmini della procedura. Questa può avvenire con due modalità:
- Pro solvendo: il condominio continua a rispondere dell’inadempienza del debitore.
- Pro soluto: il condominio garantisce solo l’esistenza del credito e non ha ulteriori obblighi in caso di insolvenza del debitore.
Il recupero dei crediti può avvenire nei confronti dei condomini obbligati in regola con i pagamenti, solo dopo aver preventivamente escusso gli altri condomini. L’amministratore di condominio ha l’obbligo di comunicare ai creditori non soddisfatti, che lo interpellino, i dati del condomino moroso e l’eventuale sua inerzia diviene sanzionabile. Quest’obbligo esula dai contenuti del rapporto di mandato tra condomini e amministratore.
A quanto appena esposto si aggiunge anche l’art. 1129, comma 9, c.c., modificato dalla Riforma del Condominio, che impone inoltre all’amministratore di avviare la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è maturato, salvo decisione contraria dell’assemblea. Quest’ultima può prevedere l’esonero dall’azione legale solo nei seguenti casi:
- Motivi di equità, quando le condizioni economiche del condomino giustificano un intervento di clemenza.
- Scarsa convenienza economica, se il costo della procedura di recupero supera l’importo da riscuotere.
Al di fuori di queste eccezioni, l’amministratore ha l’obbligo di agire entro 180 giorni, per evitare di incorrere in responsabilità personali per omessa gestione del credito condominiale.
Ruolo dell’amministratore nel recupero crediti
Ricapitolando, per la riscossione dei contributi secondo lo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può, senza necessità di autorizzazione:
- ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione
- è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi
- sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre.
L’art. 63 disp. att. c.c. precisa anche due importanti fattispecie:
- Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
- Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.”
Termini e modalità di azione per il recupero delle somme dovute
Di seguito le fasi e gli strumenti essenziali per avviare la procedura di recupero crediti. Ecco l’iter da seguire:
- Innanzitutto è previsto che l’amministratore abbia la delibera assembleare di approvazione della spesa. Per intenderci, questo documento è la prova del credito eseguibile e serve affinché si possa avviare l’azione giudiziaria. Mediante lo stato di ripartizione degli oneri approvato in assemblea, è appunto possibile ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo. La procedura risulta, nel complesso, rapida ed efficace, anche qualora ci fosse opposizione da parte del condomino moroso. E, soprattutto, non ha bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea.
- L’amministrazione condominiale, prima di ricorrere al decreto ingiuntivo, può dare un’ultima possibilità al condomino che persevera nel suo comportamento non pagando. Quale? Inviare la messa in mora, ovvero una lettera raccomandata che invita ad adempiere ai pagamenti. Questa procedura, però, se non è prevista dal regolamento condominiale non è obbligatoria.
- Inoltre, nel caso in cui l’abitante del condominio perseveri nel suo comportamento l’amministratore può notificare l’atto di precetto, ossia un’intimazione volta a far adempiere un obbligo che scaturisce da titolo esecutivo.
- A seguito del decreto ingiuntivo notificato dall’amministratore al condomino moroso, che come detto consente l’immediato avvio delle azioni esecutive volte a recuperare materialmente le somme non pagate, si può poi procedere con il pignoramento. Esso può estendersi su tutti i beni del debitore e, in caso di suo successivo decesso, sugli eredi (sempre che questi non rinuncino all’eredità). Il pignoramento può avere ad oggetto: beni mobili del debitore (esempio: veicoli, arredi e mobilia presente nell’appartamento); beni immobili del debitore (come terreni, case o lo stesso appartamento in condominio); stipendio o pensione (nei limiti di un quinto); conto in banca integralmente (salvo che sullo stesso vi sia accreditato lo stipendio o la pensione).
Secondo quanto stabilito dall’articolo numero 63 del Codice Civile, di fronte a un condomino che non paga le spese si può procedere con un decreto ingiuntivo, come già anticipato prima, per il quale risulta necessaria questa documentazione:
- Verbale dell’assemblea condominiale con le delibere di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e di eventuali spese straordinarie.
- Prospetti di ripartizione dei bilanci e delle spese straordinarie.
- Eventuali diffide inviate dall’amministratore al condomino moroso
- Indagine patrimoniale sui beni immobili e mobili
Rischi per l’amministratore in caso di inadempienza
L’amministratore di condominio, in funzione del ruolo che svolge può correre dei possibili rischi, due in particolare:
- Revoca dell’assemblea: se l’amministratore di condomino non prende nessun provvedimento nei confronti del condomino moroso può vedersi revocato l’incarico, revoca disposta dall’autorità giudiziaria.
- Azione di responsabilità da parte dei creditori: può verificarsi nel caso in cui il creditore del condominio chiede all’amministratore dello stabile un risarcimento danni per non aver svolto tutti i suoi doveri previsti dalla legge.
Procedure per il recupero crediti
Le procedure per il recupero crediti in ambito condominiale si suddividono in recupero crediti stragiudiziale e recupero crediti giudiziale. La prima si svolge senza l’intervento del tribunale, mentre la seconda richiede l’azione di un giudice. In precedenza, abbiamo introdotto queste procedure analizzando i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle parti coinvolte nella morosità condominiale. Ora approfondiamole nel dettaglio.
Recupero crediti stragiudiziale: solleciti, diffide e accordi
Il recupero crediti stragiudiziale rappresenta la fase iniziale della gestione della morosità condominiale. Il suo scopo è l’ottenimento del pagamento del debito senza il ricorso a misure legali.
Si ricorre a questa procedura poiché solitamente è più rapida ed economica rispetto a quella giudiziale, in quanto le comunicazioni avvengo direttamente tra l’amministratore di condominio e il condomino moroso.
Tra queste rientrano i solleciti di pagamento, prima informali e poi formali, inviati tramite raccomandata o PEC. In questa comunicazioni viene riportato l’importo dovuto e le conseguenze in caso di mancato saldo.
I solleciti potrebbero non essere sufficienti, rendendo necessario procedere con una diffida e messa in mora, stabilendo un termine ultimo per il saldo del debito.
L’obiettivo di queste comunicazioni è raggiungere accordi che evitino il contenzioso, come piani di rientro o rateizzazioni del debito. Tuttavia, se non si raggiunge una soluzione concreta, si procede con il recupero crediti giudiziale.
Recupero crediti giudiziale
Il recupero crediti giudiziale avviene tramite l’intervento del tribunale e si attua quando il recupero stragiudiziale non ha avuto successo. Si ricorre al procedimento legale per ottenere il pagamento forzato delle somme dovute.
Il decreto ingiuntivo: caratteristiche e iter procedurale
In che modo procedere giudizialmente nei confronti del condomino moroso? Utilizzando un decreto ingiuntivo, cioè un procedimento che è possibile avviare nei casi in cui il diritto da far valere sia supportato da una prova scritta, proprio come il diritto di credito.
L’art. 63 disp. att. c.c., in merito al recupero crediti in condominio, dispone che:
“Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione […]“.
La normativa prevede, quindi, che l’amministratore di condominio possa riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, senza autorizzazione da parte della stessa, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a prescindere dall’eventuale opposizione dell’ingiunto, fatta salva l’ipotesi di revoca della provvisoria esecuzione in corso di causa.
In sostanza, la prova scritta per procedere al decreto ingiuntivo è proprio il piano di ripartizione approvato dall’assemblea. Come si procede? La forma da utilizzare è quella del ricorso contenente:
- generalità del creditore e del debitore
- indicazione del procuratore del ricorrente
- ufficio giudiziario
- oggetto e ragioni della domanda
- prove che si intendono produrre.
Il ricorso va quindi depositato in cancelleria insieme ai documenti allegati. Cosa succede una volta emessa l’ingiunzione di pagamento? La stessa deve essere notificata al debitore entro 60 giorni, pena la perdita d’efficacia della stessa. Il debitore, a questo punto, ha 40 giorni di tempo per per opporvisi mentre, in caso decida di pagare, deve procedere subito a sanare il debito poiché, in materia di contributi condominiali, la legge stabilisce la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
L’atto di precetto: quando è necessario e come funziona
Sia in caso di opposizione che di mancato pagamento, il creditore avrà diritto di agire coattivamente nei confronti del condomino moroso intimando il pagamento della cartella mediante un atto di precetto. Di cosa si tratta? Dell’atto che preannuncia l’inizio dell’esecuzione forzata e che consiste nell’intimidazione di adempiere all’obbligo del decreto ingiuntivo entro un termine non minore di 10 giorni con l’avvertimento che, in mancanza di ciò, si procederà all’esecuzione forzata.
L’atto di precetto dovrà contenere, pena la sua stessa nullità, l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, sottoscrizione e notifica personali. Allo scadere dei menzionati 10 giorni e fino al novantesimo giorno – il precetto ha validità tre mesi – in mancanza di pagamento spontaneo può utilmente esperirsi l’esecuzione coattiva.
Strategie per rintracciare un condomino moroso
Il creditore per ottenere il pagamento del proprio credito deve munirsi di titolo esecutivo nei confronti del condominio, notificarlo all’amministratore e chiedergli l’elenco dei condomini morosi. Abbiamo dedicato un intero articolo all’argomento, puoi leggerlo qui.
Una volta ottenuto l’elenco dei condomini morosi è possibile agire per il recupero dei crediti. Questo può essere facilitato attraverso l’utilizzo di alcuni servizi online.
Verifica della residenza e del domicilio
La verifica della residenza anagrafica è il primo servizio utile a supporto del recupero crediti in ambito condominiale. Questo servizio consente di effettuare un controllo presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, garantendo dati certi per la reperibilità del soggetto e l’invio di atti e comunicazioni legali al suo indirizzo anagrafico.
Indagini patrimoniali per valutare la solvibilità del debitore
Le verifiche eseguibili non riguardano soltanto la residenza del condomino moroso, ma includono un’ampia gamma di indagini patrimoniali volte ad accertarne la solvibilità. Tutte queste ricerche sono integrate in un unico servizio: l’Indagine Patrimoniale Persona Total.
Grazie a questa analisi, oltre a individuare la residenza attuale, è possibile verificare l’occupazione lavorativa del soggetto: se dipendente, si otterranno informazioni sul datore di lavoro e sulla capacità reddituale derivante da stipendio o pensione; se libero professionista o titolare di ditta individuale, si avrà accesso alla sede legale e alla partita IVA.
L’indagine fornisce anche una panoramica completa del patrimonio mobiliare e immobiliare, aspetto fondamentale in caso di azioni esecutive. A tal fine, il servizio comprende:
- Visura catastale per individuare eventuali proprietà immobiliari in tutta Italia;
- Visura ipotecaria presso una Conservatoria RR.II., per verificare la presenza di ipoteche o pignoramenti;
- Elenco dei veicoli registrati al PRA e intestati al soggetto;
- Visura delle cariche, qualifiche, partecipazioni e quote societarie, sia attuali che storiche, in imprese italiane.
Infine, il servizio include anche:
- Visura protesti della Camera di Commercio;
- Visura pregiudizievoli della Conservatoria RR.II.;
- Visura procedure concorsuali relative alle imprese collegate.
Questo approccio consente di ottenere un quadro dettagliato della situazione patrimoniale del condomino moroso, supportando eventuali azioni di recupero crediti in modo mirato ed efficace.
Azioni esecutive contro il condomino moroso
Una volta notificato il decreto ingiuntivo, il condomino moroso ha un termine per effettuare il pagamento o presentare opposizione. Se non adempie entro i tempi stabiliti, il condominio può procedere con l’esecuzione forzata, che può tradursi nel pignoramento di beni, che possono essere mobili o immobili, oppure lo stipendio.
Pignoramento di beni mobili e immobili
Il pignoramento mobiliare riguarda beni di valore di proprietà del debitore, tra cui mobili, elettrodomestici e veicoli. In particolare, l’auto può essere oggetto di pignoramento se è intestata al debitore. L’ufficiale giudiziario provvede a registrare il pignoramento presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), impedendo al proprietario di venderla o trasferirne la titolarità. Se il debitore continua a non pagare, il veicolo viene messo all’asta e il ricavato utilizzato per coprire, almeno in parte, il debito condominiale.
Se il valore dei beni mobili non è sufficiente o se il debitore non possiede beni mobili pignorabili, il creditore può ricorrere al pignoramento immobiliare. In questo caso, l’immobile di proprietà del condomino moroso viene sottoposto a espropriazione forzata, con successiva vendita all’asta. Il ricavato della vendita viene destinato a saldare il debito nei confronti del condominio. Questa misura rappresenta l’ultimo stadio dell’azione esecutiva e viene adottata solo quando non vi sono alternative per il recupero del credito.
Pignoramento dello stipendio o della pensione
Un’altra modalità di recupero forzato del credito è il pignoramento dello stipendio o della pensione del debitore. In questo caso, il giudice emette un’ordinanza con cui dispone che una parte della retribuzione o dell’assegno pensionistico venga trattenuta e versata direttamente al creditore. Il prelievo avviene presso il datore di lavoro o l’ente previdenziale ed è regolato dalla legge, che stabilisce precise soglie di pignorabilità.
Per lo stipendio, la quota pignorabile è generalmente pari a un quinto della retribuzione netta, garantendo al debitore una parte del reddito per il proprio sostentamento. Nel caso della pensione, la legge tutela il cosiddetto “minimo vitale”, ossia una somma sotto la quale il pignoramento non può scendere, assicurando così che il pensionato non si trovi in una situazione di indigenza. Questa forma di pignoramento permette di recuperare il credito in modo graduale, evitando un impatto economico eccessivamente gravoso sul debitore.
Sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato
In caso di morosità protratta oltre i sei mesi, l’amministratore di condominio può prevedere la sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Inoltre, se l’amministratore non vi provvede di sua iniziativa, la decisione può anche essere presa dall’assemblea condominiale.
Quali sono i servizi che si possono interrompere? L’amministratore può sospendere solo l’uso di servizi che non sono essenziali: può per esempio sospendere l’uso dell’ascensore, ma non quello di fornitura dell’acqua.
Il recupero crediti da parte di fornitori e altri creditori
Finora abbiamo analizzato le azioni che l’amministratore di condominio può intraprendere nei confronti di un condomino moroso. Ma come possono agire fornitori e altri creditori per il recupero dei propri crediti?
In caso di mancato pagamento di fatture per servizi o forniture, il creditore può rivolgersi direttamente al condominio, rappresentato dall’amministratore, il quale ha l’obbligo di ripartire le spese tra i condomini in base alle tabelle millesimali. Se il condominio non salda il debito, il creditore può avviare un’azione legale che, come già visto, può arrivare fino al pignoramento dei beni condominiali o delle quote individuali dei condomini morosi.
Quando il condominio diventa debitore
Il condominio assume la qualifica di debitore quando non provvede al pagamento di fornitori, professionisti o altri creditori per lavori, servizi o forniture ricevute.
Quando ciò si verifica, il debito è considerato a carico dell’intero condominio, e l’amministratore ha il compito di gestire la situazione. Dovrà, infatti, cercare di saldare tali debiti con le risorse disponibili nel fondo cassa o tramite la riscossione delle quote dai condomini. In mancanza di liquidità sufficiente e in presenza di condomini morosi, il creditore può agire legalmente per ottenere il pagamento.
Responsabilità solidale dei condomini non morosi
Il creditore dovrà innanzitutto tentare il recupero nei confronti dei condomini morosi e solo in caso di esito negativo è possibile agire nei confronti di quelli in regola con i pagamenti.
L’articolo 63 disp. att. c.c. prevede, infatti, una responsabilità solidale dei condomini non morosi. Questo significa che se un condomino non paga, il debito ricade sugli altri, i quali dovranno per legge rispondere al pagamento. Prima che questo accada, però, il creditore deve disporre la preventiva escussione nei confronti dell’inadempiente. Se anche questo non porta un risultato concreto, il creditore potrebbe richiedere il pignoramento di un bene del debitore che possa estinguere il pagamento dovuto.
Quando il creditore si rivolge ai condomini solvibili, la richiesta deve essere proporzionata ai millesimi di proprietà di ciascuno. Di conseguenza, non sarà richiesto l’intero importo del debito, ma solo la quota corrispondente al valore dell’unità immobiliare di ogni singolo condomino.
Azioni che i creditori possono intraprendere nei confronti dell’amministratore
La prima azione che i creditori possono intraprendere nei confronti dell’amministratore solitamente consiste in un sollecito formale, inviato tramite raccomandata o PEC, in cui si richiede il saldo delle somme dovute. Se il pagamento non avviene, il creditore può procedere con un’ingiunzione di pagamento nei confronti del condominio, ottenendo un titolo esecutivo che consente di avviare eventuali azioni di recupero forzoso.
L’amministratore, in questi casi, ha l’obbligo di informare l’assemblea e di attivarsi per riscuotere le quote dai condomini. Tuttavia, se omette di agire o gestisce il debito in modo negligente, potrebbe essere chiamato a rispondere personalmente per danni derivanti dalla sua condotta, specialmente se il mancato pagamento è dovuto a una sua cattiva gestione. I creditori, infatti, possono denunciare l’amministratore di condominio per inadempimento ai suoi doveri o per cattiva amministrazione, richiedendone eventualmente la revoca attraverso un’azione giudiziaria promossa dai condomini.
Best practice per prevenire la morosità condominiale
Prevenire la morosità condominiale è fondamentale per garantire il buon funzionamento del condominio e per tutelare i condomini in regola con i pagamenti. Per ridurre il rischio di insolvenza, è utile adottare alcune buone pratiche, che contribuiscono a mantenere la stabilità economica del condominio:
- Pianificazione finanziaria sostenibile. È cruciale redigere un bilancio preventivo realistico, che tenga conto delle spese effettive e che preveda quote accessibili per tutti i condomini. Le entrate non devono essere sovrastimate, e devono riflettere in modo accurato le necessità finanziarie del condominio.
- Rateizzazione dei pagamenti. Consentire il pagamento delle quote condominiali in più rate può aiutare i condomini in difficoltà economiche, evitando che i debiti si accumulino e riducendo il rischio di morosità.
- Fondo cassa adeguato. Oltre al fondo di riserva obbligatorio, che è destinato a coprire le spese straordinarie e impreviste, è utile costituire un fondo cassa per gestire eventuali ritardi nei pagamenti. Questo fondo, approvato dall’assemblea condominiale, garantisce una liquidità immediata in caso di necessità, evitando interruzioni nei servizi.
- Monitoraggio costante e comunicazione trasparente. L’amministratore di condominio deve essere una figura attiva e visibile nella gestione quotidiana del condominio. È essenziale che informi periodicamente i condomini sulla situazione economica del condominio e monitori regolarmente lo stato dei pagamenti, intervenendo tempestivamente in caso di ritardi.
Strategie per una gestione efficace dei crediti in condominio
Quando la prevenzione della morosità non è sufficiente e si verificano ritardi nei pagamenti, è cruciale adottare strategie per una gestione efficace dei crediti condominiali.
La prima azione fondamentale è intervenire tempestivamente con solleciti, già ai primi segni di ritardo, per evitare che la situazione si aggravi. Se nonostante l’attuazione di piani di pagamento concordati con i condomini morosi, il debito persiste, è necessario avviare un’azione legale. In questo caso, l’ingiunzione di pagamento diventa uno strumento utile per ottenere un titolo esecutivo, che consente di procedere con il recupero forzoso delle somme dovute.
Tuttavia, è essenziale che tutte le azioni intraprese siano svolte con la massima trasparenza. L’amministratore deve tenere l’assemblea dei condomini costantemente informata sugli sviluppi della situazione, per garantire che ogni passo sia compreso e condiviso. Una comunicazione chiara e continua aiuta a prevenire il deteriorarsi della situazione finanziaria e a mantenere alta la consapevolezza collettiva.