Assegnazione della casa coniugale: la trascrizione in conservatoria

Assegnazione della casa coniugale: la trascrizione in conservatoria

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale può essere trascritto in Conservatoria ed è, in alcuni casi, opponibile a terzi. Vediamo come procedere e come fare la nota di trascrizione immobiliare del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

Cosa si intende per casa coniugale?

Con il termine casa coniugale o familiare si fa rifermento all’immobile o agli immobili in cui si svolgono prevalentemente i rapporti familiari. È il luogo di abituale e stabile convivenza del nucleo familiare, nel quale si sviluppano gli interessi, gli affari e le abitudini della vita familiare.

L’individuazione della casa coniugale è fondamentale in quanto può essere oggetto di assegnazione in caso di crisi familiari. Nel nostro ordinamento giuridico non vi è una vera e propria definizione di casa coniugale, ma per la sua individuazione è possibile fare riferimento agli artt. 45 e 144 del c.c..

In sede di divorzio o di separazione, oppure in caso di caso di cessazione della convivenza more uxorio, il giudice ha il potere di attribuire il godimento della casa familiare ad uno dei coniugi o conviventi tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli (minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti), in base all’articolo 337 sexies del Codice civile.

Trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale

La trascrizione è una forma di pubblicità legale che ha ad oggetto i beni immobili e i beni mobili registrati. È prevista dagli artt. 2643 e seguenti del Codice civile, e ha come obiettivo quello di assicurare la conoscibilità delle vicende giuridiche riguardanti tali beni, nonché appianare eventuali contrasti relativi la loro titolarità.

In pratica consiste nell’annotazione di determinati atti giuridici, aventi ad oggetto i sopraccitati beni, in appositi registri pubblici. Nel caso degli immobili, gli atti giuridici trascritti sono tenuti presso la Conservatoria e organizzati in relazione ai titolari, attuali o precedenti, dei beni considerati.

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare rientra tra gli atti trascrivibili in Conservatoria. L’articolo 337 sexies del Codice civile stabilisce che: “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643“.

Il discorso si completa poi con quanto stabilito dall’art. 6, c. 6, della L. 898/70, in tema di scioglimento del matrimonio, che precisa: “L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del Codice civile“.

Opponibilità al terzo che acquista dopo il provvedimento di assegnazione

Il terzo che acquista il diritto sull’immobile dopo il provvedimento di assegnazione della casa familiare non può pretendere il rilascio dell’immobile, in quanto il provvedimento è a lui opponibile.

Questo significa che il provvedimento di assegnazione della casa familiare, se trascritto, conserva senza limiti di tempo la sua efficacia anche se il proprietario del bene immobile (ad esempio l’altro coniuge o convivente) decide di alienare la casa familiare oppure l’immobile viene assoggettato a pignoramento immobiliare e quindi acquistato da terzi.

In base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente, se non è stato trascritto nei registri immobiliari, è comunque opponibile al terzo acquirente del bene immobile successivamente al provvedimento medesimo solo fino al termine di nove anni che decorrono dalla data del provvedimento di assegnazione del giudice.

Riepilogando: l’assegnazione, se trascritta, è opponibile senza limiti di tempo. Quando, invece, non è trascritta, sarà comunque opponibile ma solo per nove anni, ai sensi dell’art. 1599 del Codice civile, avendo essa il proprio fondamento in un atto avente data certa.

Opponibilità al terzo che ha acquistato prima del provvedimento di assegnazione

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è opponibile al terzo quando l’acquisto dei diritti sull’immobile è stato trascritto in data anteriore al provvedimento.

Pensiamo al caso del creditore ipotecario che ha acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione.

Quest’ultimo ha, quindi, il diritto di procedere alla vendita coattiva dell’immobile come libero, imponendo al coniuge affidatario ed alla prole di lasciare libera la casa (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7776 del 20 aprile 2016).

Come fare la nota di trascrizione immobiliare del provvedimento di assegnazione della casa coniugale

Alla luce di quanto appena esposto, appare quindi più conveniente procedere alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare.

Quest’ultima, anche se non obbligatoria, deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data del provvedimento stesso. Nel caso venga richiesta in un tempo successivo è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo.

Per procedere con la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare sono necessari i seguenti documenti:

  • atto di acquisto dell’immobile (rogito notarile) con i relativi dati catastali;
  • copia autentica (ad uso trascrizione) del provvedimento nel quale è prevista espressamente l’assegnazione ad uso abitazione del bene immobile.

Una volta presentati tali documenti in Conservatoria, la trascrizione è immediata. Viene rilasciato il duplo, ossia la nota di trascrizione immobiliare da detenere a prova dell’avvenuto procedimento.

 

Legal Service Specialist in VisureItalia®

Legal Service Specialist – Ho acquisito una formazione tecnica in architettura di interni e nell’architettura del paesaggio. Da venti anni svolgo la professione di visurista per ispezioni ipotecarie e catastali presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Catasto per conto di studi notarili, enti di riscossione e istituti di credito. In VisureItalia® ricopro il ruolo di Legal Services Specialist e coordino le attività del team di visuristi operativi in tutti gli Uffici di Pubblicità Immobiliare in Italia. Su SmartFocus condivido le mie conoscenze per facilitare l’accesso alle banche dati pubbliche e ai Pubblici Registri in particolare.

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22 commenti per "Assegnazione della casa coniugale: la trascrizione in conservatoria"

  • Lucio ha detto:

    Casa di proprietà al 50%. Assegnata a mia ex moglie. sentenza del 2018 non trascritta. ho donato la mia parte a mio padre. puo’ mio padre chiedere di liberare la casa o essere liquidato?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Lucio, le suggeriamo di confrontarsi con il suo legale per verificare se ricorrano le condizioni affinché il provvedimento non sia opponibile a suo padre. Cordiali saluti.

  • Marco ha detto:

    Buonasera, a seguito di una separazione consensuale dopo convivenza more uxorio, la madre collocataria di mio figlio ed io arrivavamo all’accordo della assegnazione di una abitazione diversa dalla casa familiare. A tutt’oggi non so se sia stata fatta la trascrizione o meno. Comunque dopo qualche anno la madre collocataria si sposava e trasferiva domicilio e residenza sua e di mio figlio nella abitazione del marito rilasciandomi le chiavi senza firmarmi ricevuta ma solo comunicandomelo tramite il suo avvocato. La mia domanda è : posso locare l’immobile senza la cancellazione della trascrizione ? Per la cancellazione della trascrizione in conservatoria è sufficiente dimostrare cambio residenza e domicilio della madre collocataria e di mio figlio o occorre un nuovo decreto del giudice per affidamento che sostituisca quello precedente che prevedeva assegnazione abitazione ormai liberata?Grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Marco, trattandosi di una situazione complessa, è consigliabile confrontarsi con il suo legale per chiarire se dovrà rivolgersi di nuovo al giudice per ottenere un provvedimento di revoca che dovrà essere poi trascritto in conservatoria oppure se dovrà seguire un altro procedimento per regolarizzare la situazione. Cordiali saluti.

  • Adriana ha detto:

    Mi è stata ceduta la metà della casa in sede di divorzio, non avendo fatto la trascrizione posso donarla?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Adriana, per poter effettuare la donazione è necessario procedere prima con la trascrizione. Cordiali saluti.

  • Giuseppe ha detto:

    la sentenza si assegnazione mi è stata notificata con anni di ritardo, per la trascrizione si tiene conto della data di notifica della sentenza all’interessato o della data della sentenza?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giuseppe, in questi casi non si prevede la notifica di tali atti, pertanto per la trascrizione si tiene conto della data di sentenza. Cordiali saluti.

  • franco latini ha detto:

    Buongiorno
    Alla separazione l’immobile assegnato è poi stato trascritto. Cessando in seguito i presupposti dell’assegnazione (sia il figlio ormai maggiorenne che la madre economicamente sufficienti), possono far decadere la durata senza limiti di tempo dell’opponibilità ?
    grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Franco, in questo caso le suggeriamo di confrontarsi con il suo legale. Cordiali saluti.

  • Adriana ha detto:

    Casa coniugale di proprietà al 50% tra coniugi. Separazione, casa assegnata alla moglie (con figlio) da Provvedimenti Provvisori di separazione, anno 2015. Nel settembre 2022,esce Sentenza Definitiva di Sepsrazione: CONFERMA assegnazione casa coniugale alla madre con figlio 16 anni. Se si esegue trascrizione, essa decorre dal 2015 o da settembre 2022?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Adriana, la trascrizione avrà da 2022 anche se prenderà come riferimento l’atto del 2015. Cordiali saluti.

  • Angela Vitanza ha detto:

    Buona sera, la casa mi è stata assegnata nel 2019, non ho fatto la trascrizione in conservatoria, posso ancora farla?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Angela, può provvedervi, anche se tardivamente. Le ricordiamo che questa la trascrizione dell’atto può essere richiesta anche online attraverso il nostro e-commerce VisureItalia.
      Il nostro servizio Assistenza Clienti è a Sua disposizione per chiarimenti ed informazioni. Non esiti a contattarci al Numero Verde 800171035 o su Whatsapp al +39 3491266146.
      Cordiali saluti.

  • laura ha detto:

    Buongiorno,
    se non si si fa trascrizione dell’assegnazione casa coniugale e l’ex coniuge vende la casa cosa accade?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Laura, l’acquirente non potrà pretendere il rilascio dell’immobile, anche in assenza di trascrizione. Tuttavia, tale opponibilità sarà valida solo per 9 anni, mentre in caso di trascrizione non avrà limiti di tempo. Cordiali saluti.

  • Nadia ha detto:

    Buonasera,non riesco a capire a chi spetta fare la trascrizione. È il cancelliere o il diretto interessato assegnatario dell’immobile?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Nadia, è un adempimento che non compete al Cancelliere. Può procedere direttamente l’interessato, oppure incaricare il legale o un altro intermediario. Questa trascrizione dell’atto può essere richiesta, infatti, anche online attraverso il nostro e-commerce VisureItalia.
      Il nostro servizio Assistenza Clienti è a Sua disposizione per chiarimenti ed informazioni. Non esiti a contattarci al Numero Verde 800171035 o su Whatsapp al +39 3491266146.
      Cordiali saluti.

  • Nico ha detto:

    Grazie della risposta ma nell’articolo citate anche il caso in cui non viene trascritta dicendo che sarà opponibile per “solo” 9 anni.
    Quindi se non trovo la trascrizione incrocio le dita sperando che non sia sata assegnata la casa coniugale e non trascritta?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Nico, esattamente, questo è quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione. Per ulteriori informazioni le suggeriamo di confrontarsi con un legale. Cordiali saluti.

  • Nico ha detto:

    Se la casa è stata assegnata come coniugale ma non è stata fatta la trascrizione come fa un eventuale acquirente a sapere se è casa coniugale o meno?

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Nico, la informiamo che è necessario procedere con la trascrizione. In caso contrario, infatti, non è possibile sapere se la casa sia coniugale o meno. Cordiali saluti.

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