Accatastamento dei fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni

I fabbricati rurali sono edifici destinati a supportare l’attività agricola, come magazzini, stalle, depositi e altri immobili utilizzati in modo strumentale alla coltivazione e all’allevamento. Questi fabbricati, se in possesso dei requisiti previsti, vengono classificati catastalmente nella categoria D/10.
In passato, prima dell’entrata in vigore del D.L. 557/1993, convertito nella Legge 133/1994, tali immobili erano censiti unicamente nel Catasto Terreni, risultavano privi di rendita catastale e non richiedevano la presentazione di una planimetria. Con l’introduzione della nuova normativa, è diventato obbligatorio dichiarare i fabbricati rurali al Catasto Fabbricati tramite procedura DOCFA, anche se non hanno subito modifiche edilizie.
INDICE:
Perché i fabbricati rurali non possono restare al Catasto Terreni?
I fabbricati rurali, sebbene in passato fossero censiti nel Catasto Terreni, devono oggi essere trasferiti al Catasto Fabbricati in base a quanto previsto dal D.L. 557/1993 e dal D.L. 201/2011. Anche in assenza di variazioni edilizie, tutti i fabbricati rurali dotati di autonomia funzionale e reddituale devono essere accatastati come unità immobiliari urbane, pena l’applicazione di sanzioni amministrative.
Il trasferimento non comporta la perdita del requisito di ruralità, che può essere riconosciuto tramite l’attribuzione della categoria catastale D/10 o, in caso di classamento diverso, con una specifica annotazione da richiedere all’Agenzia del Territorio. Questo passaggio è fondamentale per poter accedere ai benefici fiscali, come l’esenzione IMU, concessi solo agli immobili che risultano rurali da un punto di vista catastale.
Normativa di riferimento
La normativa accatastamento fabbricati rurali si è evoluta nel tempo partendo dal Regio Decreto Legge 652/1939, che esentava i fabbricati rurali già censiti nel Catasto Terreni dall’iscrizione al Catasto Urbano. Successivamente, il D.L. 557/1993 ha istituito il Catasto Fabbricati imponendo l’iscrizione di tutti i fabbricati, senza però far perdere automaticamente ai rurali i requisiti di ruralità. La legge 286/2004 ha poi precisato che il requisito di ruralità fiscale vale solo se il fabbricato è posseduto da imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese.
Infine, il D.L. 201/2011 ha reso obbligatorio il definitivo accatastamento dei fabbricati rurali nel Catasto Fabbricati per attribuire loro rendita catastale e applicare l’IMU. In caso di mancato accatastamento, l’Agenzia delle Entrate può procedere d’ufficio, applicando sanzioni da 1.032 a 8.264 euro, riducibili con il ravvedimento operoso. Sono esclusi dall’obbligo i fabbricati collabenti (categoria F/2) e i ruderi, che devono comunque essere regolarizzati con apposite dichiarazioni.
Quando è obbligatorio trasferire il fabbricato al Catasto Fabbricati
Il trasferimento di un fabbricato al Catasto Fabbricati è obbligatorio in diversi casi: quando si costruisce un nuovo edificio, entro 30 giorni dalla fine dei lavori; quando un fabbricato rurale è ancora censito al Catasto Terreni, in base al D.L. 557/1993 e al D.L. 201/2011; oppure quando si effettuano interventi come ristrutturazioni, cambi di destinazione d’uso, frazionamenti o ampliamenti. Inoltre, il trasferimento è necessario per ottenere una rendita catastale, indispensabile per vendere l’immobile o per calcolare imposte come IMU e TARI. In caso di mancato adempimento, l’Agenzia delle Entrate può procedere con l’iscrizione d’ufficio e applicare sanzioni da 1.032 a 8.264 euro, riducibili tramite ravvedimento operoso.
Come provvedere alla pratica di accatastamento dei fabbricati rurali
Per la procedura di accatastamento tramite DOCFA, quando si tratta di fabbricati ex rurali, va utilizzata la tipologia di documento denominata: “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, D.L. n. 262/2006”. La richiesta di riconoscimento del requisito di ruralità può essere presentata sia per gli immobili a uso abitativo (esclusi quelli di categoria A/1 e A/8) sia per quelli strumentali all’attività agricola rientranti nelle categorie dei gruppi A, B e C.
I tecnici incaricati, nella dichiarazione DOCFA, devono indicare nel campo “data ultimazione lavori” la data in cui si è verificata una variazione giuridica rilevante, come un trasferimento di diritti reali o la perdita dei requisiti fiscali di ruralità. Per i nuovi fabbricati o quelli interessati da interventi che comportano un cambio di categoria o di rendita, è necessario allegare un’autocertificazione che attesti la sussistenza dei requisiti di ruralità.
In alternativa, se si tratta di fabbricati strumentali all’attività agricola già censiti in una categoria D diversa dalla D/10, è possibile richiedere la riclassificazione in D/10 attraverso DOCFA, seguendo le modalità indicate nell’allegato tecnico alla Circolare n. 2/2012 dell’Agenzia delle Entrate.
Come richiedere i servizi online
I proprietari di fabbricati rurali sono tenuti a verificare preliminarmente come è censito in Catasto il loro immobile. Attraverso una visura catastale online si può verificare:
- se l’immobile è effettivamente censito in Catasto o meno
- se l’immobile è censito al Catasto terreni o fabbricati
- la categoria catastale, la classe e la rendita catastale
- la superficie del fabbricato
- i titolari di diritti reali, la natura e la quota
Trattandosi di fabbricati ubicati spesso in aree extra urbane, è necessario individuarne la posizione. In Catasto è possibile verificare la collocazione del fabbricato rispetto alla viabilità, ai terreni confinanti o ad altri fabbricati. Con un estratto di mappa si dispone di una pianta che individua l’esatta ubicazione, la forma, l’orientamento ed i confini.
A seguito di queste verifiche preliminari, si deve incaricare un tecnico abilitato che provvederà alla pratica di accatastamento. Al Catasto Terreni, attraverso una denuncia di variazione Pregeo si effettua l’aggiornamento della mappa catastale. Si procederà quindi con l’inserimento del fabbricato rurale al Catasto Fabbricati tramite una pratica Docfa.

