Accatastamento dei fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni

La Agenzia delle Entrate pubblica l’elenco dei fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni. L’obbligo di accatastamento vige per tutti i titolari di diritti reali. Nelle prossime settimane, la Agenzia delle Entrate invierà una lettera di sollecito a tutti i proprietari. Scopri come regolarizzare in Catasto il tuo immobile.
I proprietari di fabbricati rurali devono provvedere all’accatastamento dei loro immobili al Catasto Fabbricati. Il quadro normativo in materia risale al Regio Decreto n. 652 del 1939 fino all’ultima Legge n. 214 del 2011. Il termine entro il quale adempiere (30 novembre 2012) è ormai scaduto. E’ possibile comunque ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso con sanzioni ridotte. La Legge di Stabilità 2015 ha infatti previsto una sanzione di euro 172, pari a 1/6 del minimo. Il sollecito che la Agenzia delle Entrate si appresta ad inviare ai proprietari, consentirà di sanare la posizione con la sanzione minima. Non si tratta di un avviso di accertamento ma di un invito bonario ad adempiere, per ora.
Come provvedere alla pratica di accatastamento dei fabbricati rurali
Il carattere di “ruralità” dei fabbricati è definito dalla Legge n. 133 del 1994: possesso, utilizzo, superficie, volume d’affari e tipologia. Alcuni di questi requisiti sono verificabili in Catasto.
Come faccio a sapere come è accatastato un immobile?
I proprietari di fabbricati rurali sono quindi tenuti a verificare preliminarmente come è censito in Catasto il loro immobile.
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Visura catastale immobileAttraverso una visura catastale online si può verificare:
- se l’immobile è effettivamente censito in Catasto o meno
- se l’immobile è censito al Catasto Terreni o al Catasto Fabbricati
- la categoria catastale, la classe e la rendita catastale
- la superficie del fabbricato
- i titolari di diritti reali, la natura e la quota
Trattandosi di fabbricati ubicati spesso in aree extra urbane, è necessario individuarne la posizione. In Catasto è possibile verificare la collocazione del fabbricato rispetto alla viabilità, ai terreni confinanti o ad altri fabbricati. Con un estratto di mappa si dispone di una pianta che individua l’esatta ubicazione, la forma, l’orientamento ed i confini.
Le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (ville) sono escluse dai fabbricati rurali. Sono peraltro esclusi dall’obbligo di accatastamento anche:
- fabbricati di superficie coperta inferiore a otto mq.
- serre per la coltivazione in agricoltura
- vasche di accumulo per agricoltura e per allevamento
- fabbricati isolati senza copertura
- concimaie, porcili, pollai, casotti, tettoie di altezza inferiore a 1,8 mt. e con una superficie interna inferiore a 150 mc.
- manufatti privi di fondazione e non infissi sul terreno
- immobili in corso di costruzione
- fabbricati in stato di degrado e unità collabenti
A seguito di queste verifiche preliminari, si deve incaricare un tecnico abilitato che provvederà alla pratica di accatastamento. Al Catasto Terreni, attraverso una denuncia di variazione Pregeo si effettua l’aggiornamento della mappa catastale. Si procederà quindi con l’inserimento del fabbricato rurale al Catasto Fabbricati tramite una pratica Docfa.