Beni mobili e beni immobili: ecco le differenze

Beni mobili e beni immobili: ecco le differenze

Conoscere la differenza tra beni mobili e immobili è utile e necessario in molteplici situazioni. Cambiano ad esempio le modalità di trasferimento del bene, nonché i meccanismi pubblicitari. 

In questo articolo esamineremo:

  1. Qual è la nozione di bene?
  2. Quali sono i beni giuridici?
  3. Che cosa si intende per beni immobili e beni mobili?
  4. Quali sono i beni immobili?
  5. Quali sono i beni immobili?
  6. Che differenza c’è tra beni mobili e immobili?

Qual è la nozione di bene?

Per arrivare alla differenza tra beni mobili e beni immobili occorre prima capire cosa è un bene. È lo stesso Codice Civile, all’articolo 810, a fornici una sua definizione: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti“. 

Non tutto ciò che esiste in natura quindi può essere qualificato come bene:. Rientrano in questa categoria solo le cose che possono essere oggetto di diritti.

Quali caratteristiche devono avere queste “cose” per essere considerate in senso giuridico dei beni? Possono essere schematicamente riassunte in:

  • utilità, ovvero l’idoneità a soddisfare una necessità dell’uomo;
  • accessibilità, da intendersi come la possibilità di subire espropriazione;
  • limitatezza, quale disponibilità limitata in natura.

Un bene giuridico è quindi una cosa che possiede un valore, in quanto esiste in quantità limitata ed è suscettibile di appropriazione.

Quali sono i beni giuridici?

Conclusa questa premessa, passiamo alla distinzione delle diverse categorie di beni:

  • corporali
  • immateriali
  • fuori commercio
  • fungibili
  • infungibili
  • consumabili
  • inconsumabili
  • generici
  • specifici
  • divisibili
  • indivisibili
  • presenti
  • futuri
  • mobili
  • immobili

Che cosa si intende per beni immobili e beni mobili?

I beni immobili e mobili sono disciplinati dall’articolo 815 del Codice Civile:

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.”

Quali sono i beni immobili?

Come anticipato in apertura, i beni mobili e quelli immobili presentano due regimi giuridici diversi, con regole applicate specifiche per diritti, trasferimento e proprietà. Per identificare un immobile, è possibile fare riferimento all’art. 812 c.c., che definisce gli immobili come suolo, sorgenti, corsi d’acqua, alberi, edifici e oggetti saldamente ancorati al suolo. Inoltre, sono considerati immobili anche gli edifici galleggianti assicurati alla riva o all’alveo.

Per conoscere la rendita catastale di un immobile, inoltre, è possibile consultare le informazioni depositate al Catasto, con una visura catastale online, che classifica gli immobili in diverse categorie catastali.

Quali sono i beni mobili?

I beni mobili sono oggetti che possono essere facilmente spostati e non sono permanentemente legati al terreno. Ma come si dividono? Questa categoria comprende automobili, gioielli, elettrodomestici, mobili, opere d’arte, strumenti musicali e altri oggetti simili. I beni mobili possono essere ulteriormente suddivisi in beni mobili registrati, come i veicoli registrati presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), e beni mobili non registrati, come mobili e oggetti personali.

Per fare qualche esempio concreto, per definizione sono beni mobili le auto, i computer o i gioielli. Ma sono inclusi in questa categoria anche i beni che non possono essere classificati né mobili né immobili come l’energia elettrica.

I soldi sono beni mobili o immobili?

I soldi sono considerati beni mobili. Essi sono rappresentati da mezzi di pagamento come banconote, monete e depositi bancari, che possono essere facilmente scambiati, trasferiti e utilizzati come mezzo di scambio. A differenza dei beni immobili, i soldi non sono legati al terreno o a una costruzione specifica, ma sono considerati beni mobili per la loro natura fungibile e facilmente trasferibile.

Che differenza c’è tra beni mobili e immobili?

Una prima differenza per natura tra beni mobili e beni immobili appare evidente già dalla loro definizione, ma non è tutto. Perché è importante conoscere in cosa si distinguono? La risposta va ricercata nel regime di circolazione, nei meccanismi di pubblicità e nella garanzia rappresentata dai beni mobili e immobili.

1. Diverso modo di trasferimento delle due categorie di beni

Queste due tipologie di beni hanno un diverso regime di circolazione. Il trasferimento dei beni mobili è molto semplice, in quanto circolano attraverso la semplice consegna del bene, la quale consente di trasferire anche la proprietà su di esso.

La situazione è più complessa, invece, nel caso dei beni immobili. Per il loro trasferimento è indispensabile la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.).

2. Meccanismi pubblicitari riguardanti i beni

Per i beni immobili è necessario annotare tutte le vicende giuridiche che li riguardano in appositi registri. In questo modo i terzi possono venire a conoscenza delle loro vicende. È quindi previsto un regime di pubblicità immobiliare.

Il possesso del bene mobile, invece, garantisce il trasferimento materiale e permette ai terzi di venirne a conoscenza. Alcuni beni mobili sono tuttavia equiparati dal legislatore a dei beni immobili.

La pubblicità attraverso trascrizione su appositi registri è, infatti, prevista per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture. Per questo motivo vengono chiamati ” beni mobili registrati” (art. 815 c.c.).

3. Garanzie reali che posso gravare dei beni

Sui beni possono gravare nelle garanzie reali: gli immobili possono essere oggetto di ipoteca, mentre i mobili di pegno.

La regolamentazione giuridica di queste due categorie di beni è differente quindi in ordine alla forma degli atti, alla pubblicità e alla garanzia. 

4. La proprietà dei beni

I beni mobili possono inoltre non appartenere a nessuno, mentre gli immobili che non sono di proprietà di nessuno divengono automaticamente dello Stato (art. 827 c.c.).

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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6 commenti per "Beni mobili e beni immobili: ecco le differenze"

  • Simonetta Segalerba ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere se il legname già tagliato ante morte è considerato bene mobile o immobile in un’eredità.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Simonetta, si definiscono beni mobili quelli che possono essere spostati da un luogo ad un altro senza comprometterne l’integrità. Il legname, pertanto, potrebbe essere considerato come tale. Cordiali saluti.

  • Roberto di Summa ha detto:

    Ho lasciato la mia vettura e il libretto di circolazione presso un rivenditore auto. Il trasferimento è avvenuto in mia assenza. Il rivenditore mi ha rilasciato una ricevuta di consegna per conto vendita. Ha venduto la vettura successivamente senza il mio consenso, nemmeno orale, e senza procura scritta. L’attuale possessore mi chiede i documenti della vettura per fare il trapasso. Che devo fare, oltre a denunciare il venditore per appropriazione indebita?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Roberto, le suggeriamo di richiedere la consulenza di un legale che possa indicarle come procedere per far valere i suoi diritti. Cordiali saluti.

  • Enzo ha detto:

    Salve volevo sapere se in un appartamento comprato all’asta ci sono delle divisioni fatte dagli esecutati in cemento con vetri decorativi,armadi a muro in cemento con ante in legno fatte fare sempre dagli esecutati,possono essere richiesti dagli stessi a distanza di 2 anni dalla mia compravendita,premettendo che gli ho già fatto prendere anno scorso beni a loro appartenenti come sedie tavoli e altri beni mobili.dico ancora che anche se prenderebbero queste cose farebbero un danno al l’appartamento non di poco conto grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Enzo, a seguito del decreto di trasferimento immobiliare firmato dal Giudice il bene immobile, comprensivo di tutti eventuali arredi e corredi, attrezzature e strutture. è di esclusiva proprietà dell’aggiudicatario. Lei, cortesemente, ha concesso la possibilità agli esecutati di portare via alcuni arredi ma rientra nella sua liberalità. Non ha alcun vincolo di alcun tipo essendo pienamente proprietario dell’immobile.

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