Esperti Visuristi: ci sarà il riconoscimento professionale?

I visuristi da anni si battono per il loro riconoscimento professionale. Un percorso lungo e complicato che ha consentito di raggiungere, sino ad oggi, risultati limitati e ancora non in linea con le aspettative della categoria. Alla Camera dei Deputati giace da venti anni una proposta di legge ormai dimenticata. Tre deputati illuminati proposero la costituzione di un albo dei visuristi ed il riconoscimento normativo della professione. Quali ricadute professionali ed occupazionali ci potrebbero essere per gli esperti visuristi?
L’Albo dei Visuristi Professionisti
Il 18 luglio 1996, a firma dei deputati Vincenzo Sica e Giovanni Pittella, è stato presentato un progetto di legge avente come titolo “L’ordinamento della professione di visurista”. Si tratta del progetto di legge n. 1925 che prevedeva la costituzione dell’Albo dei Visuristi Professionisti. Alcuni mesi dopo il deputato Antonio Rotundo presentò un secondo progetto di legge, n. 2375 del 1 ottobre 1996 per la costituzione del Ruolo dei Visuristi.
L’attività professionale del visurista nei due progetti di legge veniva così individuata:
- rilevazione presso gli uffici del catasto dei dati identificativi, delle variazioni e frazionamenti catastali, delle partite catastali, relativi al patrimonio di persone fisiche e giuridiche;
- ispezione ai sensi dell’articolo 2673 del codice civile dei registri, note e titoli, conservati presso gli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari;
- rilevazione delle notizie e dei dati contenuti in altri pubblici registri quali quelli conservati dalle cancellerie commerciali e fallimentari dei tribunali, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il pubblico registro automobilistico, il registro delle imbarcazioni da diporto e tutti i registri dei quali sia già o sarà consentita la consultazione;
- elaborazione dei dati raccolti secondo le modalità di cui alle lettere a), b) e c), ed accertamento della consistenza del patrimonio immobiliare dei soggetti ispezionati e dei pesi e vincoli su di esso gravanti nonché di tutte le notizie rese pubbliche con la trascrizione, iscrizione e annotazione sui registri immobiliari.
L’Albo dei Visuristi doveva essere costituito presso il Ministero di Giustizia. L’iscrizione all’Albo avrebbe dovuto avvenire previo superamento di un test di idoneità. Inoltre, presso le Camere di Commercio si prevedeva di costituire delle Commissioni Regionali con funzioni di:
- organo consultivo del Ministero di Giustizia per le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell’Albo;
- irrogazione di provvedimenti disciplinari;
- controllo sull’etica professionale degli iscritti e vigilanza sul corretto esercizio dell’attività professionale;
- promozione di iniziative atte ad elevare la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei visuristi.
Da allora sono trascorsi oltre venti anni ma non si più avuto alcun risconto né i due progetti di legge sono stati inseriti in seguito all’ordine del giorno dei lavori parlamentari della Camera dei Deputati.
La normativa attuale
Nel corso di questi anni l’unico passo in avanti è stato compiuto nel 2013 con la legge n. 4 del 10 febbraio 2013 che ha previsto il riconoscimento delle professioni non regolamentate in ordini o collegi. L’art. 1 c. 2 definisce in modo chiaro il significato di professione come “… l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale …”.
L’elenco delle professioni non regolamentate è disponibile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
Dal punto di vista pratico, gli effetti della legge sono stati molto limitati. Le rispettive associazioni professionali di appartenenza hanno dovuto adeguare gli statuti alla normativa e prevedere l’istituzione di uno sportello del consumatore. Inoltre, le associazioni hanno la facoltà di rilasciare i crediti formativi agli associati per la formazione continua e l’aggiornamento professionale. Concretamente, la legge n. 4 non ha però portato alcun beneficio all’attività. I visuristi, infatti, richiedono un riconoscimento della loro professionalità con la finalità di poter essere deputati a svolgere il proprio lavoro. Al contrario, l’attività del visurista viene oggi svolta da qualunque libero professionista che non possiede le conoscenze e le competenze acquisite dal visurista in tutti questi anni.
Sempre nel 2013 il Ministero di Giustizia, di concerto con il Ministero per gli Affari Europei, ha istituito un elenco di associazioni non regolamentate in forza della legge n. 4 che possono essere consultate in sede di proposte in materia di piattaforme comuni. Per “piattaforma comune” si intende l’insieme dei criteri delle qualifiche professionali condivisi tra i Paesi membri dell’Unione Europea. Anche in questo caso, la ricaduta sull’attività professionale dei visuristi è stata praticamente nulla.
Quanti sono oggi i visuristi in Italia?
Per avere un quadro completo del numero di liberi professionisti ed imprese che svolgono come attività principale la professione di visurista, bisogna effettuare una ricerca nel Registro Imprese della Camera di Commercio. Ad oggi (fonte InfoCamere, settembre 2018), il numero complessivo di imprese (codice Ateco 82.99.40) censite al Registro Imprese è 36.413 delle quali:
- società di persone > 6.583
- società di capitali > 5.577
- imprese individuali > 24.253
La collocazione delle imprese individuali è distribuita in Italia nel:
- nord > 9.727
- centro > 5.821
- sud > 6.109
- isole > 2.596
In totale, considerando una media di tre addetti per le società di persone e di capitali, il numero totale dei visuristi in Italia è 60.733 unità con un fatturato annuo totale stimato in 2.186.790.00 euro.
I vantaggi dell’Albo dei Visuristi
La costituzione di un albo professionale avrebbe certamente un grande impatto sullo sviluppo di questa professione. Le ricadute immediate sulle imprese operative determinerebbero la costituzione di nuove imprese con importanti effetti sull’occupazione. Il primo effetto tangibile sarebbe il riconoscimento delle conoscenze e competenze dei visuristi e l’obbligatorietà del ricorso ad un esperto visurista iscritto all’albo per:
- ispezioni ipo catastali finalizzate alla stipula di un contratto preliminare di compravendita
- relazione ipotecaria ventennale per la stipula di un atto notarile
- visure ipotecarie per la concessione di un prestito o di un mutuo da parte di banche e società finanziarie
- trascrizione di atti e trasmissione telematica nei pubblici registri
- certificazioni ipo catastali ventennali ex art. 567 CpC per le esecuzioni immobiliari
- relazioni sul patrimonio, mobiliare ed immobiliare, di un soggetto defunto e presentazione delle dichiarazioni di successione
- visure e informazioni commerciali per valutazione della affidabilità di persone e imprese
- visure e informazioni per recupero crediti e contenzioso legale
Scarica la proposta di legge n. 1925 depositata alla Camera dei Deputati
Fonte: Camera dei Deputati
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