Residenza fiscale e doppia imposizione

Residenza fiscale e doppia imposizione

L’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta ad interpello n. 294/2019, si è tornata ad occupare della residenza fiscale delle persone fisiche.

Residenza fiscale all’estero e famiglia in Italia

Un Contribuente dichiara di essere residente in Svizzera e di volersi trasferire con la famiglia nella sua casa per le vacanze in Italia a partire dal 2020.

La moglie e i figli intendono trasferire la residenza in Italia, con iscrizione all’Anagrafe del Comune in cui è ubicato l’immobile, mentre il Contribuente resterà in Svizzera come dipendente di un’azienda ivi stabilita. Prevede di soggiornare tre giorni lavorativi a settimana (da mercoledì al venerdì) in Svizzera per motivi di lavoro e studio e di stare dal sabato al martedì con la famiglia e lavorare dalla casa per le vacanze, evitando però di soggiornare più di 183 giorni all’anno in Italia.

Il Contribuente ritiene, sulla base del trattato contro le doppie imposizioni, che non diventerà residente in Italia, ma avrà residenza fiscale in Svizzera, stato in cui attualmente vive.

Ma quale sarà il trattamento fiscale applicabile al reddito prodotto a partire dal 2020? Vediamo la risposta n. 294 del 22/07/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Residenza fiscale all’estero: il parere dell’Agenzia delle Entrate

Partiamo subito dal presupposto che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale non può formare oggetto di istanza di interpello (Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016). L’Agenzia ha, tuttavia, fornito chiarimenti di carattere genere sugli aspetti giuridici del caso proposto.

In primo luogo al fine di stabilire la residenza fiscale di una persona fisica, occorre fare riferimento all’art. 2, c. 2, del TUIR, in base al quale sono considerati residenti: “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Si tratta di tre condizioni alternative, in quanto per avere residenza fiscale in Italia è sufficiente che si verifichi anche solo uno dei sopraccitati requisiti. Viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contemporaneamente assenti nel periodo d’imposta di riferimento (cioè negli anni solari considerati) una persona fisica può essere ritenuta non residente in Italia.

Da questo deriva che, a prescindere dalla iscrizione nella anagrafe della popolazione residente, assume fondamentale importanza la verifica della sussistenza di almeno uno dei restanti requisiti (residenza e domicilio).

Che cosa si intende per residenza e domicilio?

Residenza e domicilio sono disciplinate dall’art. 43 del codice civile. La prima è definita come “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale“. Tale relazione giuridicamente rilevante viene instaurata, quindi, nel momento in cui vi è una stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi.

L’abitualità della dimora permane anche qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del comune di residenza italiano, purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Circ. 14 marzo 1986, n. 1738).

Per approfondire >> Domicilio e residenza: quale differenza?

Il domicilio di una persona corrisponde, invece, al “luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” a prescindere dalla presenza effettiva in tale luogo. Vi rientrano non solo i rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche quelli morali, sociali e familiari (Circ. 26 ottobre 1968, n. 3586; Circ. 12 febbraio 1973, n. 435).

Residenza fiscale: come evitare la doppia imposizione?

L’Agenzia ha sottolineato che la giurisprudenza italiana prende in considerazione come criterio di individuazione della residenza fiscale di una persona fisica il luogo in cui sono prioritariamente localizzati gli interessi economici ed affettivi della persona, partendo dalla sfera delle relazioni personali, intese come vincoli familiari (Sentenze della Corte di Cassazione, Sezione V, n. 9723/2015 e n. 12311/2016).

In caso di contemporanea residenza fiscale italiana e svizzera si verrebbe a verificare, quindi, un conflitto di residenza tra i due Paesi. Questo deve essere risolto facendo ricorso alle disposizioni della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943.

Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali attraverso i quali i Paesi contraenti stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo in modo da evitare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti, nonché prevengono l’evasione e l’elusione fiscale.

La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera

Anche Italia e Svizzera hanno stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni e all’articolo 4, paragrafo 1, con l’espressione residente di uno Stato contraente viene designata “ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza (…) o di ogni altro criterio di natura analoga“.

In base alla normativa convenzionale, ciascuno Stato individua quindi i propri residenti fiscali in base alle leggi domestiche.

Il paragrafo 2 del articolo 4 prosegue affermando che qualora una persona fisica risulti residente di entrambi gli Stati, la stessa è considerata residente nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente. Nel caso disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, la residenza è determinata secondo i seguenti criteri residuali disposti in ordine decrescente:

  • ubicazione del centro degli interessi vitali. La persona fisica che dispone di un’abitazione principale in entrambi gli Stati viene considerata residente nel Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette;
  • dimora abituale. Se non è possibile individuare la residenza del contribuente in base ai due criteri sopra citati, una persona fisica è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  • nazionalità della persona fisica. Quando i primi tre criteri non sono dirimenti, il contribuente è considerato residente dello Stato contraente la Convenzione di cui possiede la nazionalità;
  • quando, infine, una persona fisica ha la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno di essi, gli Stati contraenti la Convenzione risolveranno la questione di comune accordo.

Come richiedere il Certificato di residenza fiscale?

l certificato di residenza fiscale attesta la residenza fiscale di una persona fisica in Italia. Viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ed ha finalità fiscale quei soggetti che percepiscono redditi da lavoro in altri Paesi. È possibile richiedere del certificato di residenza fiscale online.

Certificato di residenza fiscale persona fisicaRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Certificato di residenza fiscale persona fisica

Per approfondire >> Residenza anagrafica e residenza fiscale: quale differenza?

Il certificato di residenza fiscale non è disponibile per i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Albo Italiani Residenti all’Estero) ed aventi residenza in un Paese estero. In questo caso sarà possibile richiedere il certificato di residenza AIRE, il quale attesta invece la residenza anagrafica delle persone fisiche residenti all’estero ed iscritte all’AIRE.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta Interpello n. 294 del 22/07/2019

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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