Preventivo obbligatorio per avvocati e liberi professionisti

La legge n. 124 del 4 agosto 2017, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza“, ha stabilito il preventivo obbligatorio per avvocati e liberi professionisti. L’obbligo decorre dal 29 agosto 2017 e tutte le professioni regolamentate sono tenute ad adempiere. La legge introduce anche altre importanti novità. Vediamole nel dettaglio.
Come formulare il preventivo obbligatorio per avvocati e liberi professionisti
In passato, il decreto legge n. 1 del 4 gennaio 2012, aveva già introdotto l’obbligo del preventivo scritto per i liberi professionisti. La “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense“, legge n. 247 del 31 dicembre 2012, aveva limitato tale obbligo per gli avvocati al solo caso di richiesta esplicita da parte del cliente (art. 13,5). La legge concorrenza ha eliminato la dicitura “a richiesta” estendendo, quindi, l’obbligo del preventivo in forma scritta anche agli avvocati.
La disposizione del preventivo obbligatorio mira a tutelare il consumatore e regolamentare le attività del professionista. Ma quali sono le modalità per la formulazione di un preventivo nel rispetto della disposizioni di legge?
Forma scritta
Il preventivo deve essere redatto in forma scritta, in un documento cartaceo o digitale. La legge prevede infatti espressamente entrambe le modalità. Il punto determinate è che si abbia un riscontro dell’attività svolta e che il documento, cartaceo o digitale, sia reso disponibile al cliente.
Preventivo di massima
La legge non entra nel merito dei compensi e delle tariffe dei professionisti. Infatti il legislatore, specificando la dicitura “preventivo di massima”, ha inteso che l’attività professionale si può evolvere nel corso del suo svolgimento in relazione a nuovi eventi e sviluppi. Pertanto, il preventivo obbligatorio deve specificare le spese, anche forfettarie, il compenso professionale, le imposte (iva, ritenuta d’acconto) e gli oneri (cassa professionale).
Prestazione
Il preventivo obbligatorio per avvocati e liberi professionisti deve specificare, in modo esauriente e comprensibile al cliente, la tipologia della prestazione che verrà svolta. Nella descrizione della prestazione che verrà svolta deve essere specificato anche il grado di complessità dell’attività professionale che verrà svolta e le eventuali prestazioni accessorie.
Obbligo di informazione e assicurazione
Sempre nell’ottica di tutela del consumatore, la legge sulla concorrenza (comma 152) prevede l’obbligo per avvocati e liberi professionisti di indicazione del titolo e delle specializzazioni. Si tratta di una disposizione obbligatoria, non più solo di una facoltà. La legge mira ad esplicitare il titoli, le competenze e le specializzazioni e la capacità di svolgere l’attività professionale dettagliata nel preventivo. L’obbligo, in definitiva, tutela entrambe le parti e consente al professionista di motivare il proprio compenso sulla base delle sue specializzazioni.
Polizza assicurativa rischi professionali
Un’altra disposizione importante della legge prevede che nel preventivo venga obbligatoriamente indicata anche la polizza assicurativi per i rischi professionali per eventuali danni arrecati ai clienti.
Scarica il testo completo della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” n. 124 del 4 agosto 2017. Clicca qui.
Società di ingegneria
La legge n. 266 del 1997 prevedeva lo svolgimento dell’attività professionale in forma associativa. La recente legge sul mercato e concorrenza estende tale possibilità anche alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali e cooperative. In questo modo saranno ritenuti validi anche tutti i contratti stipulati tra i privati e le società di ingegneria a decorrere dal 11 agosto 1997.
Anche le società di ingegneria saranno tenute alla stesura di un preventivo obbligatorio e dovranno specificare titoli e specializzazioni così come indicare la polizza professionale. E’ una tutela importante verso il consumatore per gli eventuali danni causati dai professionisti nell’esercizio della loro attività.
Avvocati nelle associazioni e nelle società di capitali
Gli avvocati non avranno più l’obbligo di iscrizione ad un’unica associazione professionale. La Legge Concorrenza ha infatti eliminato il divieto del vincolo di appartenenza previsto dalla legge n. 247 del 2012.
Nelle società tra avvocati sarà consentito l’ingresso anche delle società di capitali, con il vincolo del conferimento di almeno 2/3 del capitale sociale ad avvocati regolarmente iscritti all’ordine professionale. Il preventivo obbligatorio per avvocati vale anche per le società di capitali.
Pratiche catastali affidate agli agrotecnici
Le pratiche catastali potranno ora essere affidate anche agli agrotecnici. E’ quanto ha stabilito la Legge Concorrenza ribaltando la sentenza n. 154 del 2015 della Corte di Cassazione che non aveva riconosciuto idonee le competenze tecniche degli agrotecnici per lo svolgimento delle pratiche catastali. In sostanza, viene confermato quanto previsto nella legge n. 388 del 2000 che stabiliva che gli atti catastali, sia ai terreni che ai fabbricati , potessero redatti e sottoscritti anche dai soggetti individuati dalla legge n. 251 del 1986.