Pignoramento “online” e ricerca beni ex art. 492-bis c.p.c.: come funziona oggi

Pignoramento “online” e ricerca beni ex art. 492-bis c.p.c.: come funziona oggi

Vuoi eseguire un pignoramento in modo rapido ed efficace? Scopri come la ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis c.p.c., potenziata dalla Riforma Cartabia e dal correttivo 164/2024, permette di individuare patrimoni e crediti del debitore in modo digitale, sicuro e mirato, con tutti i passaggi operativi e i report patrimoniali necessari.

  1. Cos’è la ricerca telematica dei beni
  2. Cosa è cambiato con Cartabia e il correttivo 164/2024
  3. Deposito telematico: dove e come
  4. Step operativi della ricerca telematica
  5. Indagini patrimoniali private: quando farle e quali report scegliere
  6. FAQ

Ricerca telematica dei beni: cos’è e quando si usa

La ricerca telematica dei beni è una procedura prevista dall’art. 492-bis c.p.c. che consente all’ufficiale giudiziario, su istanza del creditore munito di titolo esecutivo e precetto, di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni – in particolare all’Anagrafe tributaria, all’archivio dei rapporti finanziari e alle informazioni degli enti previdenziali – per individuare redditi, rapporti bancari, beni immobili e altri elementi utili ad eseguire un pignoramento.

Introdotta e potenziata con la riforma del d.l. 132/2014 e successivamente modificata dal d.lgs. 149/2022, la procedura viene utilizzata quando il creditore teme l’irreperibilità dei beni o quando i tentativi di pignoramento tradizionali risultano infruttuosi. È inoltre impiegata, su richiesta del curatore, anche nell’ambito delle procedure concorsuali. L’accesso avviene in via telematica tramite il Sistema di interscambio dati (SDI), previa verifica dei presupposti e pagamento dei tributi speciali previsti, e consente all’ufficiale giudiziario di procedere rapidamente all’individuazione e al successivo pignoramento dei beni del debitore, anche se detenuti da terzi.

Cosa è cambiato con Cartabia e con il correttivo 164/2024

Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) la disciplina della ricerca telematica dei beni da pignorare è stata profondamente rivista: l’operazione, che prima richiedeva un’autorizzazione del Presidente del Tribunale e l’intervento formale di quest’ultimo, è stata assegnata — in via principale — agli Ufficiali Giudiziari. In tal modo, la procedura è diventata più snella e diretta, riducendo formalismi e potenzialmente accelerando l’accesso alle informazioni patrimoniali del debitore.

Un’altra novità introdotta con la Riforma riguarda la sospensione del termine di efficacia del precetto di 90 giorni: con la mera proposizione dell’istanza per la ricerca, tale termine si “congela”, restando sospeso fino all’esito delle operazioni (risultati, esito negativo o rigetto). Ciò consente al creditore di non perdere l’efficacia del precetto durante la fase della ricerca telematica.

Dal 26 novembre 2024, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 164/2024 (correttivo alla Cartabia), sono intervenute modifiche di natura procedurale e telematica che investono anche l’esecuzione forzata e le notificazioni, con conseguenze rilevanti sull’art. 492-bis c.p.c. e sull’attività degli Ufficiali Giudiziari. In particolare:

  • È stato rafforzato il regime digitale del processo civile, eliminando molti riferimenti agli atti cartacei, al “deposito in cancelleria” e ai fascicoli cartacei. Le comunicazioni, notificazioni e atti sono ormai integrati nel processo telematico, tramite posta elettronica certificata (PEC) o domicilio digitale.
  • Il titolo esecutivo necessario per avviare l’esecuzione può essere in formato “duplicato informatico”, non necessariamente in copia attestata conforme all’originale, agevolando la digitalizzazione e riducendo l’onere documentale.
  • Le nuove norme uniformano e codificano le prassi già emerse nella prassi operativa dopo la Riforma Cartabia, garantendo maggiore certezza normativa e omogeneità nella gestione delle procedure di esecuzione e pignoramento.

Nel complesso, quindi, Riforma Cartabia e Correttivo 164/2024 hanno contribuito a trasformare la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. da un meccanismo episodico e formalistico – spesso lento e macchinoso – in uno strumento integrato nel processo esecutivo moderno, digitale e finalizzato a rendere più efficace e tempestiva l’esecuzione forzata.

Deposito telematico: dove e come

Con la riforma Cartabia e il correttivo 164/2024, il deposito telematico è divenuto la regola generale e inderogabile per tutti gli atti successivi all’atto iniziale dell’esecuzione, normalmente identificato nel pignoramento. Rimangono eccezioni solo per quelle procedure in cui il primo atto dell’esecuzione non coincide con il pignoramento (ad es. precetto nelle esecuzioni su beni già vincolati da pegno o ipoteca, oppure avviso ex art. 608 c.p.c. nelle esecuzioni per consegna o rilascio).

Il deposito si considera perfezionato nel momento in cui la PEC del Ministero della Giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), e a partire da quel momento l’atto è validamente depositato. Le nuove formulazioni degli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. attribuiscono al difensore del creditore l’onere del deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, da effettuarsi entro termini stringenti e a pena di decadenza:

  • 15 giorni per l’espropriazione mobiliare presso il debitore;
  • 30 giorni per l’espropriazione presso terzi;
  • 15 giorni per l’espropriazione immobiliare.

Il deposito deve essere effettuato nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione, allegando in un unico invio telematico:

  1. titolo esecutivo;
  2. precetto;
  3. verbale di pignoramento (o citazione ex art. 543 c.p.c.);
  4. nota di iscrizione a ruolo.

Per semplificare le operazioni, la conformità delle copie informatiche dei documenti depositati può essere attestata dal difensore ai sensi della normativa sul PCT. L’omissione o il deposito tardivo comportano una conseguenza particolarmente severa: l’inefficacia del pignoramento, con automatica liberazione del debitore o del terzo da ogni vincolo.

Step operativi

La ricerca telematica dei beni da pignorare si svolge attraverso una sequenza ordinata di passaggi che seguono rigidamente quanto previsto dall’art. 492-bis c.p.c. e dalla ricostruzione fornita nel testo.

  1. Presentazione dell’istanza del creditore
    Il procedimento si avvia con un’istanza rivolta al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede. L’istanza deve contenere:
    • generalità complete delle parti;
    • procura alle liti;
    • indicazione del titolo esecutivo su cui si fonda il credito;
    • indirizzo email ordinario, fax e PEC del difensore.
      L’istanza può essere proposta solo dopo il decorso del termine del precetto (art. 482 c.p.c.), salvo urgenza, nel qual caso il presidente può autorizzare la ricerca anche prima della notificazione del precetto.
  2. Autorizzazione alla ricerca telematica
    Verificato il diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, il presidente del tribunale (o un giudice delegato) emette il provvedimento di autorizzazione che consente all’ufficiale giudiziario di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni.
  3. Accesso alle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario
    Munito dell’autorizzazione, l’ufficiale giudiziario effettua l’accesso telematico diretto all’anagrafe tributaria — compreso l’archivio dei rapporti finanziari — e alle banche dati degli enti previdenziali, per acquisire tutte le informazioni utili a individuare beni, crediti e rapporti del debitore.
  4. Redazione del verbale delle risultanze
    Ultimate le interrogazioni, l’ufficiale giudiziario redige un verbale in cui indica le banche dati consultate e le relative risultanze, documentando l’esito completo delle ricerche.
  5. Avvio del pignoramento sulla base degli esiti
    L’ufficiale giudiziario procede quindi al pignoramento, munito di titolo esecutivo e precetto.
    • Se i beni si trovano in luoghi compresi nella sua competenza territoriale, vi accede direttamente per gli adempimenti.
    • Se i beni si trovano fuori dalla sua competenza, rilascia copia autentica del verbale al creditore, il quale deve presentarla, con apposita istanza, all’ufficiale giudiziario competente entro 15 giorni, pena l’inefficacia della richiesta.
    • Se vengono individuati beni o crediti nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio al debitore e al terzo il verbale contenente tutti gli elementi obbligatori (titolo, precetto, ingiunzioni, avvertimenti e intimazione al terzo a non disporre delle somme o dei beni).

In ogni caso, quando emergono più beni o crediti, l’ufficiale giudiziario procede all’esecuzione su quelli scelti dal creditore, secondo la regola di chiusura prevista dall’art. 492-bis c.p.c.

Indagini patrimoniali private: quando farle e quali report scegliere

Le indagini patrimoniali private sono uno strumento fondamentale prima di procedere con un pignoramento online, perché permettono di verificare la reale consistenza del patrimonio – immobiliare, mobiliare e reddituale – di una persona fisica o giuridica. Sono particolarmente utili quando non si conoscono beni aggredibili, quando il debitore ha una situazione economica incerta oppure quando si vuole evitare di avviare una procedura esecutiva destinata a rivelarsi infruttosa. Queste indagini forniscono al creditore un quadro completo della capienza del debitore rispetto al credito vantato.

A seconda del tipo di beni da verificare, è possibile scegliere diversi report patrimoniali, tutti ottenibili tramite l’accesso alle banche dati pubbliche:

La scelta dei report dipende dal tipo di credito e dal risultato ricercato: per crediti elevati è opportuno richiedere un’indagine patrimoniale completa, come l’indagine patrimoniale persona total, mentre per debiti di importo minore possono essere sufficienti verifiche mirate (ad esempio il PRA o il rintraccio INPS). Effettuare queste indagini prima del pignoramento consente di pianificare un’azione esecutiva efficace, mirata e sostenibile.

FAQ

Chi può richiedere la 492-bis?

La ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. può essere richiesta esclusivamente dal creditore, generalmente tramite il proprio legale, previa disponibilità di titolo esecutivo e precetto. L’istanza va presentata all’UNEP del tribunale competente per il luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede. In casi particolari, come per debitori sottoposti a procedure concorsuali o curatele speciali, la richiesta può essere avanzata dal curatore o altro soggetto autorizzato.

Quanto dura l’accesso alle banche dati?

L’accesso telematico alle banche dati non ha una durata fissa: è limitato al tempo necessario per raccogliere tutte le informazioni rilevanti sui beni e crediti del debitore. Le risultanze vengono formalizzate in un verbale, che rappresenta una “fotografia” aggiornata alla data dell’accesso. Se trascorre un periodo significativo prima dell’esecuzione, potrebbe essere necessaria una nuova ricerca per aggiornare i dati.

 

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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