Pignoramento del fondo patrimoniale: quando è possibile?

Pignoramento del fondo patrimoniale: quando è possibile?

I beni costituenti fondo patrimoniale possono essere oggetto di pignoramento. A confermarlo è anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20998/2018. Il debitore può evitare il pignoramento fornendo la prova richiesta dal nostro ordinamento. In questo articolo analizzeremo quando si può rischiare il pignoramento del fondo patrimoniale, in particolare nel caso di multe non pagate.

INDICE:

  1. A cosa serve un fondo patrimoniale?
  2. Quali beni possono essere conferiti in un fondo patrimoniale?
  3. Come verificare se un bene è gravato da fondo patrimoniale
  4. Come si scioglie un fondo patrimoniale?
  5. Quando il fondo patrimoniale diventa inattaccabile?
  6. La sentenza della Cassazione sul pignoramento del fondo patrimoniale

A cosa serve un fondo patrimoniale?

I coniugi possono scegliere, oltre la comunione legale o la separazione dei beni, anche se costituire un fondo patrimoniale

Si tratta di un istituto giuridico che dispone una misura di protezione per i bisogni economici della famiglia (art. 167 c.c.).

In questo modo, il patrimoniale mobiliare ed immobiliare di una famiglia viene preservato dalle richieste di eventuali creditori. Per essere costituito occorre prima di tutto essere sposati, ma non solo. I coniugi devono rivolgersi ad un notaio che, oltre a redigere l’atto, dovrà trascriverlo nei pubblici registri. L’atto di costituzione del fondo patrimoniale è, a tutti gli effetti, una trascrizione pregiudizievole.

Inoltre, ai fini della opponibilità a terzi, dovrà essere annotato a margine dell’estratto dell’atto di matrimonio. È proprio da quest’ultimo adempimento che dipende l’efficacia del fondo nei confronti dei creditori.

Quali beni possono essere conferiti in un fondo patrimoniale?

Attraverso il fondo patrimoniale si vincolano determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, ai bisogni della famiglia. Questi beni avranno, quindi un vincolo di destinazione, senza che sia necessario un trasferimento di proprietà.

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Come verificare se un bene è gravato da fondo patrimoniale

È possibile accertare se un bene, mobile o immobile, sia gravato da un fondo patrimoniale? Certamente, ma bisogna distinguere due casistiche.

Beni immobili

Il fondo patrimoniale viene costituito mediante atto pubblico, soggetto a trascrizione nei pubblici registri. Pertanto, solo attraverso una visura ipotecaria sarà possibile accertarne l’esistenza. L’ispezione in Conservatoria può essere svolta con i dati del proprietario o con i dati catastali dell’immobile. L’esito, estratto online dalla piattaforma Sister, consente di visualizzare l’elenco di tutte le formalità trascritte in Conservatoria.

Beni mobili registrati

Come per i beni immobili, anche gli atti relativi ai beni mobili registrati sono soggetti a trascrizione. Dove? Nel Pubblico Registro Automobilistico. Pertanto, con una visura PRA per targa si potrà verificare se un veicolo, auto o moto, sia gravato da fondo patrimoniale. Una informazione fondamentale prima di procedere all’acquisto.

Come si scioglie un fondo patrimoniale?

Il Codice Civile all’art. 171 stabilisce che lo scioglimento del fondo avviene in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Viene precisato, inoltre, che in presenza di figli minori “il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio“. In tale situazione il giudice può stabilire, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo. Inoltre, sempre il giudice, considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, può attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

In assenza di figli trovano applicazione le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

Quando il fondo patrimoniale diventa inattaccabile?

Il fondo patrimoniale è costituito, quindi, per far fronte ai bisogni della famiglia ed è inattaccabile dall’esecuzione forzata, a meno che i debiti siano stati contratti per le esigenze connesse al nucleo familiare conosciute dal creditore (art. 170 c.c.).

I beni facenti parte il fondo patrimoniale non potranno essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Se un credito è, però, sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale, il creditore ha la possibilità di tutelarsi proponendo l’azione revocatoria.

La sentenza della Cassazione sul pignoramento del fondo patrimoniale

La Cassazione si è espressa in merito all’iscrizione ipotecaria per debiti tributari. Questa è legittima a meno che non si dimostri la regolare costituzione del fondo patrimoniale, la sua opponibilità al creditore e l’estraneità del debito alle necessità familiari.

Sembra assurdo ma esiste un rischio reale di poter perdere la propria casa in caso di mancato pagamento di una multa stradale anche se sull’abitazione è stato istituito un fondo patrimoniale.

Non stiamo di certo parlando di debiti di piccola entità. Il tutto potrebbe verificarsi se, ad esempio, l’importo insoluto diventa consistente per gli interessi nel frattempo maturati (10% ogni sei mesi di ritardo), oppure per il sommarsi con altre contravvenzioni stradali ricevute e non saldate. Se si hanno poi altri debiti con l’erario o con il Comune, questi potrebbero essere riscossi con la stessa cartella esattoriale.

La Cassazione è intervenuta a chiare una materia oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza. Con la costituzione del fondo patrimoniale si ritiene di poter preservare il proprio patrimonio da qualunque pignoramento, anche se relativo a debiti di natura tributaria. La natura dell’istituto del fondo ha, certamente, dei vantaggi ma deve ottemperare anche a dei limiti precisi e definiti.

LA VICENDA

Tizio, titolare di un fondo patrimoniale, chiedeva al Tribunale il risarcimento danni, nei confronti dell’agente della riscossione, derivanti dall’iscrizione di due distinte ipoteche sugli immobili oggetto del fondo stesso. In questa situazione, il rischio del pignoramento del fondo patrimoniale era concreto.

Nello specifico, era stato dedotto che l’iscrizione ipotecaria relativa agli importi da lui dovuti alla società di riscossione derivava da cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi,. Pertanto, doveva essere ricondotta a debiti estranei ai bisogni della famiglia. Di conseguenza, doveva ritenersi illegittima per violazione dell’art. 170 c.c..

Il Tribunale, così come successivamente la Corte d’Appello, rigetta il ricorso. Il contribuente però non demorde e propone ricorso per Cassazione che rigetta a sua volta.

LA DECISIONE

La Cassazione ha voluto dare continuità al principio secondo cui: “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 cod. civ.”. Pertanto, deve considerarsi legittimo il pignoramento del fondo patrimoniale solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia (cfr. Cassazione n. 23876/2015).

In conseguenza di ciò, il debitore deve necessariamente dimostrare:

  • la regolare costituzione del fondo patrimoniale
  • la sua opponibilità al creditore procedente
  • la circostanza che il debito nei confronti di tale soggetto è stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.

Il debitore per contestare il diritto dell’agente della riscossione ad agire esecutivamente deve quindi dimostrare anche che il suo debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L’indagine del giudice deve quindi concentrarsi specificamente sul fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa.

CONCLUSIONI

In mancanza di tale prova, l’iscrizione ipotecaria su un bene facente parte di un fondo patrimoniale non può che ritenersi legittima, a prescindere dalla natura del debito che la ha determinata. Quindi, il pignoramento del fondo patrimoniale per multe non pagate è legittimo. Infatti, come riportata la stessa sentenza: “la natura del tributo non contraddice … la circostanza che i crediti portati dai titoli esecutivi in esame, sia per violazioni del codice della strada sia per omesso pagamento di tributi …, riguardassero esigenze familiari“.

La Corte di Cassazione si è soffermata inoltre su come debbano intendersi i bisogni della famiglia, ovvero non in senso meramente oggettivo. In essi vanno ricompresi anche i bisogni “… ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari” (cfr. Cassazione n. 4011/2013 e n. 5385/2013).

Per approfondire, scarica il testo della sentenza n. 20998/2018.

Fonte: Corte di Cassazione, Codice Civile.

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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2 commenti per "Pignoramento del fondo patrimoniale: quando è possibile?"

  • marco faverato ha detto:

    BUONASERA..nel caso di un esequzione immobiliare da parte del tribunale il fondo patrimoniale sull immobile viene sciolto? grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Marco, il fondo patrimoniale è inattaccabile dall’esecuzione forzata, a meno che i debiti siano stati contratti per le esigenze connesse al nucleo familiare conosciute dal creditore (art. 170 c.c.).

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