Fondo patrimoniale: revocatoria prescrizione

Fondo patrimoniale: revocatoria prescrizione

Creare un fondo patrimoniale per tutelare e destinare la propria casa al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Stipulare l’atto notarile che verrà poi trascritto nei pubblici registri.Tutto lineare e corretto, se non fosse poi arrivato il pignoramento da parte di un creditore. La spiegazione? Semplice, il notaio potrebbe essersi dimenticato di annotare il fondo alll’atto di matrimonio. Come fare in questo caso?

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale

Ai sensi dell’art. 167 c.c. il fondo patrimoniale è un istituto giuridico attraverso il quale i coniugi, singolarmente o insieme, possono vincolare determinati beni (mobili, titoli di credito o immobili iscritti in pubblici registri) ai bisogni della famiglia. Attraverso questo istituto la proprietà dei beni resta ai coniugi che, però, non potranno disporne per scopi extra familiari.

Costituzione e prescrizione dell’azione revocatoria

Per la costituzione di un fondo patrimoniale è necessario procedere all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Nel caso in cui, però, un credito sia sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale il creditore ha la possibilità di tutelarsi proponendo la cosiddetta azione revocatoria ex art. 2901c.c. Il creditore in tal caso dovrà dimostrare che chi ha costituito il fondo patrimoniale fosse consapevole del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

L’azione revocatoria ha l’effetto di rendere inefficace nei confronti del creditore la costituzione del fondo. Può essere proposta entro determinati limiti temporali ossia entro cinque anni da quando l’atto è opponibile ai terzi, ovvero da momento nel quale avviene l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5889/2016.

IL CASO

Una coppia di coniugi aveva stipulato la costituzione del fondo con atto notarile in data 20 aprile 1999. Il diritto di usufrutto veniva costituito a loro favore su alcuni immobili e terreni.

L’istituto di credito conveniva in giudizio entrambi i coniugi intimando il pagamento della somma di 2.500.000 euro. Contestualmente, proponeva domanda di revocatoria dell’atto col quale i convenuti avevano costituito in fondo patrimoniale.

I coniugi si costituivano in giudizio invocando l’avvenuta prescrizione dell’azione revocatoria, a norma dell’art. 2903 c.c.. Il Tribunale accolse la domanda, condannando il marito al pagamento della somma richiesta e dichiarando l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale. La pronuncia viene impugnata dal coniuge.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE D’APPELLO

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 16 ottobre 2012, respinge l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado. La motivazione specificava che l’atto, anche se stipulato nell’aprile 1999, era divenuto effettivamente opponibile ai terzi, solo con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, avvenuta il 1 ottobre 2003.

Il fatto che, nel momento della costituzione del fondo patrimoniale, il marito si trovasse “in ottime condizioni economiche” era da ritenersi irrilevante. Tale costituzione gli aveva infatti permesso di “sottrarre parte dei suoi beni che dovevano garantire il creditore dall’adempimento dell’accollo”.

Contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna propongono ricorso i coniugi. L’Istituto di Credito resiste con contro ricorso.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione aderisce all’orientamento giurisprudenziale. Il termine di prescrizione dell’azione di cui all’art. 2903 c.c. decorre dal giorno in cui l’atto è opponibile ai terzi. Inoltre, viene confermata l’inconsistenza della tesi sostenente che l’intento di pregiudicare le ragioni del creditore deve essere rapportato non alla data di annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, ma a quella della sua effettiva stipulazione.

La trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., rileva come mera pubblicità-notizia. Pertanto, non compensa al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe. E’ infatti irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

CONCLUSIONI

Se il notaio, dopo aver stipulato l’atto, omette l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, è responsabile nei confronti dei proprietari dei beni per la l’indisponibilità del fondo ai creditori.

Il professionista che stipula la costituzione del fondo patrimoniale, senza poi curarne l’annotazione a margine dell’atto di nozze, è chiamato a pagare i danni per indisponibilità del vincolo a terzi. Infatti, la costituzione del fondo patrimoniale senza essere seguita dalla successiva annotazione, non produce effetti nei confronti dei terzi anche nell’ipotesi in cui gli stessi siano a conoscenza dell’esistenza del fondo.

Come verificare se un immobile è gravato da un fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è a tutti gli effetti una pregiudizievole. La sua costituzione limita, infatti, la libera disponibilità dell’immobile. L’atto viene trascritto nei Pubblici Registri della Conservatoria RR.II. Per verificare se un immobile è gravato da un fondo patrimoniale è possibile richiedere una visura ipotecaria pregiudizievoli.

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Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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