Come avviene il pignoramento auto del terzo in possesso del debitore?

La Cassazione Civile, con ordinanza 17 ottobre 2019 n. 26327, si è recentemente espressa in merito al pignoramento auto del terzo rinvenuta nella disponibilità del debitore. Vediamo cosa è stato deciso.
Pignoramento mobiliare: come funziona?
Il pignoramento mobiliare ha ad oggetto i beni mobili del debitore presenti nella sua disponibilità materiale.
I beni mobili sono tutti quei beni che non rientrano tra i beni immobili, ovvero tutti quelli che non sono incorporati naturalmente o artificialmente al suolo, o saldamente assicurati alla riva o all’alveo.
Il pignoramento mobiliare consiste in un atto dell’ufficiale giudiziario compiuto su istanza del creditore procedente, dietro consegna del titolo esecutivo e del precetto debitamente notificati.
L’ufficiale giudiziario, compiuti i controlli formali e munito di titolo idoneo, ricerca le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti (art. 513 c.p.c.).
Pignoramento auto del terzo: è valido se in possesso del debitore?
Ma se nella nell’immobile del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti sono presenti beni mobili che non sono di sua proprietà, cosa succede? Può essere pignorata un’auto di terzi rinvenuta nella disponibilità del debitore?
L’ufficiale giudiziario incaricato di eseguire un pignoramento mobiliare può legittimamente procedere se rinviene un veicolo in possesso del debitore esecutato. Anche per gli autoveicoli trova applicazione il “possesso vale titolo”. È questo quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26327/2019.
Il caso
L’ufficiale giudiziario su richiesta del creditore aveva eseguito il pignoramento di un’automobile presso un autosalone debitore.
Il proprietario del bene pignorato, avverso a tale pignoramento, proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. deducendo l’illegittimità dei pignoramento in quanto l’automobile pignorata era stata da lui acquistata alcuni mesi prima.
Questa era stata lasciata presso l’autosalone in conto vendita, poiché aveva successivamente cambiato idea sull’acquisto e attendeva che l’autosalone trovasse un nuovo acquirente. L’autosalone gli aveva concesso in uso un’auto di cortesia.
Il Tribunale rigettava l’opposizione del proprietario del bene pignorato e la sentenza di primo grado veniva confermata anche dalla Corte di Appello. Il proprietario del bene pignorato proponeva ricorso per Cassazione.
Pronuncia della Cassazione sul pignoramento auto del terzo
La Corte di Cassazione, confermando l’orientamento dalla Corte di Appello, rigetta il ricorso. Viene ribadito il principio secondo il quale la trascrizione nel pubblico registro automobilistico (PRA) dell’atto di vendita di un autoveicolo non ha valore costitutivo, in quanto rappresenta uno strumento legale di pubblicità e di tutela per dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene.
Gli autoveicoli possono essere, quindi, validamente venduti con la semplice forma verbale consensuale, che può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova.
Da ciò deriva la validità del principio “possesso vale titolo”, al pari dei beni mobili non registrati, quando un veicolo è rinvenuto dall’ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore esecutato.
Una volta avvenuto il pignoramento, il terzo che sostiene di essere il proprietario del veicolo pignorato “deve dimostrare non solo di averlo acquistato, ma anche che il debitore ne ha conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento della proprietà mediante traditio“.
Il terzo opponente, per assolvere il sopraccitato onere, non può limitarsi ad invocare le risultanze del PRA, in quanto le stesse sono solo dimostrative del fatto che egli acquistò il veicolo e non anche del titolo diverso da un ulteriore, successivo, trasferimento della proprietà, per il quale lo stesso è stato rinvenuto nel possesso del debitore esecutato.
Secondo la Cassazione, quindi, “la trascrizione dell’atto di vendita in favore dell’opponente ha un valore meramente indiziario, che può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito insieme ad ogni altro elemento di prova“.
Fonte: Corte di Cassazione, Sezione III, ordinanza 17 ottobre 2019 n. 26327
FAQ
Auto aziendale (intestata alla società) in uso al dipendente debitore: è pignorabile?
Quando l’autovettura è intestata alla società ma utilizzata da un dipendente che risulta debitore in un’esecuzione individuale, la questione centrale riguarda la distinzione tra possesso e detenzione qualificata del bene. Ai sensi dell’art. 513 c.p.c., l’ufficiale giudiziario può pignorare i beni che si trovano nella disponibilità del debitore, presumendone la proprietà; tuttavia, tale presunzione è relativa e può essere superata dal terzo che dimostri di esserne il vero proprietario.
Il dipendente che utilizza l’auto aziendale non ne ha il possesso in senso giuridico, ma esercita una detenzione qualificata in virtù di un rapporto di lavoro o di un titolo contrattuale (policy aziendale, contratto di fringe benefit, regolamento interno o comodato). Tale detenzione avviene nell’interesse e per conto del datore di lavoro proprietario e, di conseguenza, il bene non può essere aggredito dai creditori personali del dipendente, poiché non rientra nel suo patrimonio. In tale ipotesi non può configurarsi un pignoramento presso terzi, mancando un rapporto obbligatorio o di custodia rilevante ai sensi dell’art. 543 c.p.c.
La giurisprudenza di merito ha, infatti, più volte affermato che la presunzione di proprietà del debitore sulla base della mera detenzione materiale è superabile quando vi sia prova documentale certa della proprietà del terzo (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2019, n. 4897). Pertanto, se l’autovettura viene erroneamente pignorata, la società proprietaria potrà proporre opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., dimostrando documentalmente la titolarità del veicolo e il titolo di detenzione che giustifica la disponibilità del dipendente.
Il pignoramento dovrà, dunque, essere dichiarato inefficace nei confronti del terzo proprietario, in applicazione del principio di responsabilità patrimoniale sancito dall’art. 2740 c.c. e nel rispetto delle garanzie di tutela della proprietà di soggetti estranei al rapporto esecutivo.
Veicolo non marciante/radiato: si può comunque pignorare?
Il fatto che un veicolo sia non marciante o radiato dal Pubblico Registro Automobilistico non ne esclude automaticamente la pignorabilità, purché esso sia individuabile, riconducibile alla sfera patrimoniale del debitore e conservi un valore economico residuo suscettibile di conversione in denaro mediante la vendita forzata ai sensi degli artt. 513 ss. c.p.c.
L’interesse alla procedura esecutiva costituisce, in tal senso, un criterio determinante: se il veicolo non è più idoneo alla circolazione, è privo di valore di realizzo già destinato alla demolizione, il pignoramento auto risulterebbe improduttivo e contrario ai principi di economicità e proporzionalità dell’azione esecutiva, previsti dagli artt. 483 e 496 c.p.c. In tali ipotesi, l’ufficiale giudiziario può astenersi dal procedere al pignoramento ovvero dichiarare il bene di valore trascurabile, con conseguente mancata prosecuzione della vendita.
Fermo amministrativo già iscritto: si può pignorare lo stesso veicolo?
Il fermo amministrativo non trasferisce la proprietà del veicolo, ma ne limita la circolazione e la libera disponibilità materiale. Chi intende acquistare un veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve prestare particolare attenzione alle conseguenze di tale vincolo, che permane anche dopo il trasferimento di proprietà, fino alla cancellazione disposta dall’ente impositore.
La coesistenza tra pignoramento e fermo amministrativo è giuridicamente possibile. Il bene gravato da fermo resta, infatti, nella sfera patrimoniale del debitore e può essere pignorato da creditori diversi dall’Agente della Riscossione, ai sensi degli artt. 513 ss. c.p.c. Tuttavia, l’ordine temporale dei due atti incide in modo rilevante sulla validità e sugli effetti della procedura esecutiva.
Se il fermo è anteriore al pignoramento, il creditore procedente potrà comunque iscrivere il pignoramento al PRA, ma il veicolo risulterà già vincolato. L’aggiudicatario, in sede di vendita forzata, acquisterà un bene gravato dal fermo amministrativo, che continuerà a produrre i propri effetti sino alla cancellazione prevista dall’art. 86, comma 4, D.P.R. 602/1973. Tale circostanza riduce notevolmente l’interesse economico dell’esecuzione, poiché il vincolo permane anche dopo l’alienazione coattiva.
Se, al contrario, il pignoramento è anteriore al fermo amministrativo, quest’ultimo non potrà essere validamente iscritto, poiché il bene è già soggetto al vincolo di indisponibilità derivante dall’esecuzione forzata. In tal caso, prevale l’effetto prenotativo del pignoramento, che impedisce l’iscrizione di ulteriori gravami. Il creditore erariale dovrà attendere la conclusione della procedura esecutiva per soddisfarsi sul ricavato, secondo l’ordine dei privilegi previsto dalla legge.
Sul piano degli adempimenti pubblicitari, entrambi gli atti, fermo amministrativo e pignoramento, devono essere trascritti al PRA per avere efficacia verso i terzi, ma con finalità diverse: il fermo opera come misura amministrativa di garanzia, mentre l’iscrizione del pignoramento produce effetti esecutivi e di opponibilità. La presenza di tali vincoli è visibile mediante visura PRA, che consente di verificare la situazione giuridica aggiornata del veicolo.

