Cancellare la trascrizione del pignoramento al PRA: breve guida

Cancellare la trascrizione del pignoramento al PRA: breve guida

Il mancato pagamento di tasse e tributi così come dei debiti verso terzi, può causare una azione legale finalizzata al recupero dei crediti. Il creditore può valutare di aggredire i beni del debitore, mobili ed immobili. Nel caso dei veicoli, questi possono essere sottoposti a gravami e fermi amministrativi. Attraverso una visura PRA per targa è possibile verificare se risultano gravami o ipoteche. Vediamo ora di approfondire la procedura per la trascrizione al PRA e la successiva cancellazione di un pignoramento su un veicolo.

Procedura per la trascrizione del pignoramento al PRA

Con l’atto di pignoramento, emesso dall’ufficiale giudiziario, prende avvio l’espropriazione mobiliare. Il pignoramento auto deve essere notificato al debitore e successivamente trascritto al Pubblico Registro Automobilistico.

Entro 10 giorni dalla notifica, il debitore deve consegnare il veicolo, i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG). Se ciò non avviene, interverrà la polizia al fine di accertare la circolazione (in generale, il rinvenimento) del bene pignorato. Dovrà poi procedere anche al ritiro dei documenti da consegnare all’IVG competente. Il creditore avrà la possibilità ottenere, tramite ricorso al giudice, la vendita forzata dell’auto.

Dalla notifica del pignoramento sino alla consegna del bene mobile all’IVG, è custode dell’auto il debitore. In questo arco di tempo, sarà responsabile per ogni eventuale furto, danno, smarrimento oppure distruzione del bene pignorato. La custodia passerà all’Istituto Vendite Giudiziarie dal momento della consegna del bene.

In base a quanto previsto dall’art. 521 bis c.p.c., c. 5, una volta eseguita l’ultima notifica, l’ufficiale giudiziario dovrà consegnare senza ritardo al creditore l’atto, affinché proceda alla trascrizione del pignoramento nei pubblici registri del PRA. Il creditore, entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dall’IVG, dovrà depositare nella cancelleria del Tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

La trascrizione del pignoramento può avvenire anche se:

  • il veicolo è intestato al PRA a un soggetto diverso dal debitore. In questo caso il pignoramento deve essere notificato sia al debitore che all’intestatario al PRA.
  •  il veicolo è intestato a più proprietari, ma non tutti sono obbligati nei confronti del creditore. In questo caso l’avviso di pignoramento deve essere notificato, a cura del creditore, agli altri comproprietari.

Per approfondire la procedura e le conseguenze del pignoramento auto, puoi leggere il nostro articolo.

Come cancellare la trascrizione del pignoramento al PRA

La cancellazione della trascrizione del pignoramento può essere eseguita alternativamente se:

  • ordinata giudizialmente
  • il creditore procedente dichiara che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

Le nuove disposizione di cui all’art. 164-ter disp. att. c.p.c. si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall’11/12/2014. Il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) richiede che la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento sia redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio.

Per cancellare la trascrizione di pignoramento al Pra, occorrerà essere muniti di un documento di identità in corso di validità del richiedente, una fotocopia completa del documento di identità e i codici fiscali dell’intestatario al PRA e del creditore. Sarà necessario inoltre presentare:

1. certificato di proprietà, certificato di proprietà digitale oppure foglio complementare;

2. copia conforme all’originale dell’ordinanza di cancellazione del pignoramento iscritto sul veicolo emessa dal Giudice dell’esecuzione oppure dell’ordinanza con cui il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione del pignoramento, ai sensi dell’art. 495 del codice civile, a seguito del versamento di una somma di denaro e liberazione del bene pignorato

Alternativamente ai suddetti documenti, potranno essere presentati:

3. scrittura privata autenticata nella quale il creditore dichiari l’inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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18 commenti per "Cancellare la trascrizione del pignoramento al PRA: breve guida"

  • Giuli ha detto:

    Buongiorno ho avuto il pignoramento dell’auto con testualmente ad una causa di sfratto ,adesso che ho saldato l’intera cifra richiesta comprensiva di tutte le spese legali non vogliono darmi l’auto fino a quando non lascio l’immobile che avvera il 30 ottobre,dicono di tenerla a garanzia di danni all’immobile,come posso oppormi , grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giuli, per opporsi al pignoramento dell’auto deve necessariamente rivolgersi ad un legale. Cordiali saluti.

  • Vito ha detto:

    Buongiorno,ho scoperto in fase di rottamazione che l’auto cointestata con mia moglie risulta pignorata dal 2015.
    Premetto che l’abbiamo sempre usata e in 8anni siamo anche stati fermati dalle forze dell’ordine ma senza saper nulla del pignoramento.
    Ora come devo fare?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Vito, trattandosi di una casistica particolare, le suggeriamo di richiedere la consulenza di un legale che possa indicarle come procedere. Cordiali saluti.

  • Marco Balzarini ha detto:

    Buonasera.
    avrei la necessità di togliere un “fermo amministrativo “su una moto, “scaduto” per decadenza dei termini (oltre 10 anni).
    Vorrei avere cortesemente una consulenza su come fare per togliere il fermo e poter riutilizzare la moto.
    Grazie anticipatamente

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Marco, intende dire che l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha richiesto tardivamente il pagamento del debito a cui è associato il fermo amministrativo ed che è caduto in prescrizione? Cordiali saluti.

  • Caterina Uttuso ha detto:

    Mi è arrivato il pignoramento dell’auto da parte dell’agenzia delle entrate sono andata a chiedere come poter trovare una soluzione e mi hanno fatto una rataezzato sull’importo dovuto e pagando la prima rata si sbolccava il tutto. E possibile questo?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Caterina, se queste indicazioni le sono giunte dall’ente che ha disposto il pignoramento riteniamo che non vi sia fonte più attendibile. In queste circostanze, infatti, è sempre riconosciuta la possibilità chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione secondo quanto previsto dalla legge. Cordiali saluti.

  • Raffael ha detto:

    Buonasera,nel 2018 ho ricevuto istanza di pignoramento alla mia auto. Come da accordi con la controparte ho pagato la cifra richiesta pensando fosse sistemata la cosa. Ora mi ritrovo che in tribunale non è mai risultato iscritto alcun pignoramento ma al Pra si. Ora nonostante la controparte sia disposta a dichiarare da un notaio l’inefficacia del pignoramento non riesco a trovare un notaio disposto ad autenticare il documento perché a risposta di diversi notai questo documento non esiste e risulterebbe nullo…ma il Pra lo richiede!! Come posso procedere? Ho molta urgenza di risolvere la cosa

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Raffael, il creditore non ha provveduto, quindi, al deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito? In questo caso trova applicazione l’art. 164 ter delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e, onestamente, non comprendiamo i motivi per cui i Notai a cui vi siete rivolti non accettano la dichiarazione resa dal creditore. Le suggeriamo di approfondire il motivo per cui il documento viene considerato nullo/inesistente. Cordiali saluti.

  • Giuseppe ha detto:

    Salve dottoressa ho acquistato un mezzo ha l’asta con pignoramento, fermo amministrativo e fallimento. Dopo aver fatto il passaggio di proprietà mi ritrovo con le gravanti ancora attive, come posso togliere tutti questi gravanti. Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Giuseppe, le consigliamo di rivolgersi al giudice dell’esecuzione in quanto quest’ultimo dovrà emettere una ordinanza di cancellazione del pignoramento iscritto sul veicolo. Cordiali saluti.

  • LABONIA ha detto:

    Dott.ssa buonasera ho acquistato nel 2017un’auto la quale risulta da visura pra essere stata sottoposta a pignoramento nel 2015, pur risultando invenduta all’asta e ritornata in possesso del precedente proprietario, non è mai stata fatta la cancellazione del pignoramento, come posson procedere? Grazie!

    • Redazione ha detto:

      Gentile Lobonia, la cancellazione del pignoramento può avvenire se intervenuto un provvedimento del Giudice oppure in caso di una dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento. Rientra all’interno di queste casistiche? Cordiali saluti.

  • Marco ha detto:

    Buongiorno Dott.ssa Casti, Le sottopongo la mia particolare situazione.
    Ho acquistato un veicolo sul quale risulta un verbale di pignoramento datato 09/2015 e fin qui tutto “normale”… la cosa curiosa è che il veicolo è stato pignorato e poi venduto all’asta giudiziaria di Varese il 31/01/2017 (c’è scritto sul documento unico, dunque sul libretto) ma il vincolo rimane!
    Ovvero: l’auto è stata pignorata, venduta all’asta ma il vincolo continua ad esserci sia sul documento unico sia al PRA dunque io non potrei ne circolare ne radiarla per esportazione!
    Non saprei come rintracciare ne il creditore ne colui che ha acquistato il veicolo all’asta. Come posso fare? E’ palesemente un errore burocratico
    La ringrazio

    • Redazione ha detto:

      Gentile Marco, in questo caso la questione riguarda il Tribunale che avrebbe dovuto cancellare il pignoramento contestualmente alla vendita all’asta. Le consigliamo di rivolgersi al Tribunale di Varese ponendo il medesimo quesito. Cordiali saluti.

  • Maria Stella ha detto:

    Devo vendere il mio camper,ma sul certificato di proprietà. alla voce GRAZIE, IPOTECHE, ANNOTAZIONI, trovo scritto : non risultano iscritte ipoteche. Annotata Procedura Concorsuale di Fallimento del20/10/2009.Atto di vendita del 05/12/2012.Rilasciata copia autentica al P.R.A. di Como.
    Premetto che ho acquistato il camper da un rivenditore.
    Come posso fare per far cancellare questa voce ?
    Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Maria, si tratta di una annotazione ad un gravame, una procedura concorsuale, che è stato iscritto a suo tempo sul veicolo. La annotazione segnala che il gravame è stato cancellato tanto è vero che nella visura non risultano allo stato attuale gravami o ipoteche. In sostanza, l’ipoteca è stata cancellata e l’annotazione ne costituisce la prova. Cordiali saluti.

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