Come funziona la trascrizione del pignoramento auto al PRA?

Il pignoramento di auto, moto e rimorchi è disciplinato dall’art. 521 bis del Codice di Procedura Civile, introdotto dalla L. n. 162/2014. Tale disciplina prevedere la trascrizione del pignoramento al PRA. Vediamo come funziona e quanto costa.
INDICE:
Come funziona il pignoramento dell’auto?
I veicoli pignorati devono essere consegnati, insieme ai titoli e i documenti relativi alla proprietà, dal debitore all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG). Quest’ultimo assume la custodia dei beni pignorati e lo comunica, possibilmente tramite PEC, al creditore pignorante.
La consegna deve avvenire entro 10 giorni dalla notifica di pignoramento, e se tale termine non viene rispettato gli Organi di Polizia procedono al ritiro della Carta di circolazione e alla consegna dei veicoli pignorati all’IVG.
Una volta eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’atto di pignoramento. A questo punto, il creditore dovrà:
- procedere con la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri
- depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’IVG, la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione.
Per approfondire la procedura e le conseguenze del pignoramento auto, ti consigliamo la lettura del nostro articolo.
La trascrizione del pignoramento al PRA
La trascrizione del pignoramento nei pubblici registri consiste nel deposito presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell’atto di pignoramento del veicolo. In questo modo viene reso noto a terzi che il bene mobile registrato è oggetto di una procedura esecutiva.
Questo non rende impossibile la successiva trascrizione di atti di trasferimento di proprietà del veicolo, ma il creditore potrà in qualsiasi momento espropriare il veicolo anche nei confronti del nuovo intestatario del bene al PRA. Per quanto riguarda, invece, gli atti di trasferimento di proprietà anteriori al pignoramento, questi saranno inefficaci se trascritti al PRA successivamente al pignoramento.
Si precisa che la trascrizione del pignoramento al PRA può avvenire anche se il veicolo è intestato a:
- un soggetto diverso dal debitore, a patto che il pignoramento sia stato notificato sia al debitore che all’intestatario del veicolo iscritto al PRA;
- più proprietari, anche se non tutti sono obbligati nei confronti del creditore. In questo caso l’avviso di pignoramento deve essere invece notificato, a cura del creditore, agli altri comproprietari.
Come trascrivere il pignoramento al PRA online?
La trascrizione pignoramento al PRA può essere richiesta anche online. Il servizio prevede la trascrizione del verbale di pignoramento mobiliare sul veicolo disposto dall’avvocato:
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Trascrizione pignoramento praPer la richiesta del servizio è indispensabile fornire la delega sottoscritta dall’avvocato richiedente. Insieme quest’ultima si dovranno inviare.
- l’atto di pignoramento con firma digitale in formato .p7m o la copia conforme uso trascrizione;
- il documento di identità, il codice fiscale e la tessera di iscrizione all’albo del legale incaricato;
- il documento di identità e il codice fiscale del creditore.
Scarica gratis il modulo trascrizione pignoramento autoveicolo
FAQ
Qual è la differenza tra pignoramento e fermo amministrativo dell’auto?
In via preliminare, occorre distinguere che pignoramento e fermo amministrativo incidono entrambi sul diritto di disporre di un veicolo, ma hanno natura, finalità e presupposti giuridici differenti.
Il fermo amministrativo è una misura cautelare di natura amministrativa, mentre il pignoramento è un atto dell’esecuzione forzata civile. Il primo ha lo scopo di sollecitare il pagamento del debito tributario e consiste nell’iscrizione di un vincolo sul veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il proprietario resta titolare del bene, ma non può circolare né disporne liberamente fino alla cancellazione del fermo, che avviene solo dopo l’estinzione del debito o per ordine dell’ente impositore. Essendo quindi una misura amministrativa, non comporta spossessamento né vendita coattiva del bene.
Ciò accade, invece, con il pignoramento, che segna l’inizio del procedimento esecutivo volto alla realizzazione coattiva del credito, mediante espropriazione e successiva vendita del bene del debitore. A differenza del fermo, un’auto sottoposta a pignoramento non può essere alienata, poiché il bene può essere venduto all’asta per soddisfare il creditore procedente.
Entrambi devono essere annotati al PRA per avere efficacia verso i terzi, ma solo il pignoramento dà avvio a una vera e propria procedura esecutiva finalizzata alla vendita forzata del veicolo, mentre il fermo amministrativo rimane una misura di garanzia e di pressione sul debitore.
Come verifico se un veicolo è pignorato o ha gravami?
La presenza di eventuali gravami su un veicolo, inclusa la verifica di un pignoramento o di un fermo amministrativo, può essere accertata attraverso la visura PRA per targa. Si tratta di un documento ufficiale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico che riporta la situazione giuridica aggiornata del veicolo.
La trascrizione è possibile se il veicolo è in leasing o in possesso del debitore ma intestato a terzi?
Quando il veicolo non è intestato al debitore, ma questi ne ha la disponibilità materiale, come nei contratti di leasing, noleggio a lungo termine o comodato, la trascrizione del pignoramento al PRA incontra limiti.
L’art. 513 c.p.c. prevede che il pignoramento può riguardare solo i beni che si presumono appartenere al debitore, ossia quelli nella sua disponibilità e di cui si presume la proprietà. Questa presunzione, però, è relativa, in quanto può essere superata dal terzo che provi di esserne il legittimo titolare.
Nel leasing, ad esempio, la proprietà del veicolo resta in capo alla società concedente fino al riscatto finale, mentre all’utilizzatore (il debitore) è consentito soltanto di un diritto personale di godimento, eventualmente pignorabile in sé, ma non estensibile al bene.
Lo stesso principio vale quando il veicolo è intestato a un soggetto terzo (persona fisica o giuridica) ma utilizzato dal debitore: in tal caso egli è detentore qualificato, non possessore ai fini esecutivi. In entrambe le ipotesi, il bene non è pignorabile per debiti personali del locatario o detentore, poiché non rientra nel suo patrimonio. Il pignoramento di un’auto in leasing, e il pignoramento veicolo di terzi non sono, quindi, possibili e l’eventuale trascrizione al PRA, in assenza di prova della proprietà in capo al debitore, sarebbe inopponibile al vero proprietario.
Se, invece, l’auto è formalmente intestata al debitore, ma si trova nella disponibilità di un terzo (ad esempio in comodato o in uso aziendale), il pignoramento è ammissibile; sarà poi il terzo a poter proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., dimostrando di essere il legittimo titolare del bene.


4 commenti per "Come funziona la trascrizione del pignoramento auto al PRA?"
Buongiorno,
il costo di trascrizione di un pignoramento relativo a numero sei veicoli è moltiplicato per sei?
Grazie
Serena
Buongiorno Serena, in questo caso dovrà acquistare 6 volte il servizio, in quanto nel form è possibile inserire una targa alla volta. Cordiali saluti,
SERVIZIO ECCELLENTE
Buongiorno Giuseppe, siamo contenti di esserle stati d’aiuto! Grazie per il suo commento :)