Iscrizione fermo auto: quando si notifica l’intimidazione ad adempiere?

Iscrizione fermo auto: quando si notifica l’intimidazione ad adempiere?

Dopo quanto tempo dalla notifica di pagamento si può iscrivere il fermo auto? Un approfondimento con link utili per cancellare il fermo amministrativo online.

Pignoramento beni immobili e mobili

Cosa succede dalla data di notifica della cartella di pagamento è passato più di un anno? Per il pignoramento dei beni immobili, Equitalia, in questo caso non può procedere all’eventuale pignoramento senza prima notificare al contribuente l’intimazione ad adempiere. Di cosa si tratta? Di un adempimento obbligatorio che condiziona la validità del pignoramento stesso senza la quale ogni successiva mossa di Equitalia sarebbe nulla.

Tutto ciò è valido anche per il fermo auto? No: in questo caso, l’iscrizione del fermo può arrivare in qualsiasi momento, quindi anche dopo un anno dalla notifica della cartella, escludendo i termini di prescrizione della cartella stessa. Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Regionale di Roma con una recente sentenza (n° 6245/15).

Intimidazione ad adempiere: a cosa serve?

L’intimidazione ad adempiere, quindi, funge da vero e proprio sollecito: proprio come nel caso dell’atto di precetto se si tratta di creditori privati, che è un invito rivolto al debitore che successivamente ha 10 giorni di tempo per pagare il debito, con la differenza che quest’ultimo perde efficacia non dopo 1 anno ma dopo 90 giorni.

L’intimidazione ad adempiere blocca tutti i termini di prescrizione della cartella e li fa decorrere da capo. Se non viene inviata nessuna intimidazione ad adempiere, e nel frattempo la cartella va in prescrizione, non ci sarà alcun modo per riportare in vita il credito di Equitalia: il contribuente potrà quindi ritenersi sollevato da qualsiasi obbligo.

Intimidazione ad adempiere

Cosa succede se invece Equitalia intende semplicemente iscrivere il fermo auto o l’ipoteca? In questo caso, l’Agente della riscossione può procedere senza bisogno di notificare prima l’intimazione ad adempiere, anche un anno dopo dalla notifica della cartella. Il motivo? Fermo e ipoteca non sono atti esecutivi (ossia del pignoramento), ma hanno una funzione “cautelare”: servono cioè a impedire che il credito di Equitalia possa essere pregiudicato dalla vendita del bene. Tanto è vero che fermo e ipoteca non anticipano l’esecuzione forzata, ben potendo quest’ultima non intervenire affatto.

Secondo la Cassazione, infatti, il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza del procedimento relativo all’espropriazione forzata. Ne consegue che il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligazione, obbligo, quest’ultimo, applicabile solo nel circoscritto ambito dell’esecuzione forzata. Il fermo amministrativo e l’ipoteca, infatti, non hanno natura di atto di espropriazione forzata, ma di “procedura a questa alternativa”.

Cancellazione fermo amministrativo online

Ma come fare per cancellare un fermo amministrativo online? È possibile farlo in pochi click: basta richiedere una visura cancellazione fermo amministrativo online su Visure Italia. Si tratta del servizio di deposito presso il Pubblico Registro Automobilistico del provvedimento di revoca del fermo rilasciato dal concessionario della riscossione.

La notifica di blocco amministrativo di un veicolo viene emessa dalla società o ente di riscossione con la finalità di impedire la circolazione su strada di un veicolo. L’obiettivo è il recupero di crediti vantati dalla pubblica amministrazione dello Stato derivanti da mancato o tardivo pagamento di imposte, tasse o tributi di qualsivolia natura.

Per richiedere la revoca del fermo occorre essere in possesso di:

  • originale (no copia) il provvedimento emesso dalla società di riscossione consistente nella revoca del fermo, previo saldo del debito, con i dati essenziali relativi al veicolo sottoposto a fermo, i dati anagrafici del debitore e l’importo del credito da cancellare;
  • CDP o certificato di proprietà;
  • copia della patente in corso di validità.

Leggi anche -> Le rateazioni Equitalia non bloccano il fermo auto

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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