Esenzione Imu stabilimenti balneari e altri immobili: il decreto agosto cancella la seconda rata

Esenzione Imu stabilimenti balneari e altri immobili. Il decreto Agosto conferma la voci che nelle ultime settimane hanno catalizzato l’attenzione del mondo immobiliare.
Seconda rata IMU stabilimenti balneari e altri immobili (settori del turismo e dello spettacolo) cancellata.
Il Decreto Agosto conferma l’esenzione IMU stabilimenti balneari e immobili del settore turismo e spettacolo. Un agevolazione, senza dubbio, che va a tendere una mano ad un settore che in questi mesi è stato particolarmente colpito.
Il decreto Agosto, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mette nero su bianco una news che era nell’aria, la seconda rata IMU stabilimenti balneari e settori del turismo e dello spettacolo, che doveva essere versata il 16 dicembre 2020 non dovrà essere pagata.
Esenzione seconda rata IMU. Differenza di trattamento con gli altri immobili del settore turismo e spettacolo.
Gli stabilimenti balneari, perno economico per interi territori della penisola, usufruiranno dell’esenzione Imu (per quanto riguarda la seconda rata in scadenza il prossimo 16 dicembre) e a differenza degli altri immobili inseriti nel provvedimento lo faranno senza condizioni.
N.B. L’esenzioni IMU per gli immobili non rientranti nella categoria degli stabilimenti balneari è sottoposta a condizione che il proprietario sia anche il gestore.
A differenza degli altri gestori di immobili invece, i concessionari degli stabilimenti balneari, anche se in affitto, potranno accedere al beneficio dell’esenzione della seconda rata IMU.
Cosa stabilisce il testo del Decreto Agosto per quanto riguarda l’esenzione dal pagamento dalla seconda rata IMU per gli stabilimenti balneari e per gli altri immobili del settore turismo e spettacolo?

Il testo integrale dell’articolo Art. 78 : ” Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo” stabilisce che :
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club esimili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Fonte: Gazzetta Ufficiale