Smart Focus
  • NEWS
  • ARGOMENTI
    • Catasto
    • Fisco e Tributi
    • Immobiliare
    • Normative
    • Recupero Crediti
  • PER LA TUA PROFESSIONE
    • Agenti Immobiliari
    • Amministratori Condominio
    • Avvocati
    • Imprenditori
    • Investigatori
    • Liberi Professionisti
    • Notai
    • Privati
  • APPROFONDIMENTI
    • Visure
    • Come Fare Per
    • Dispense Approfondimento
    • Moduli e Modelli in PDF
    • Interviste
  • CONTATTI
    • Chi siamo
    • Contatti
    • Collabora con noi
    • Pubblicità
    • VisureItalia.com
  • NEWSLETTER
Smart Focus
Reading now
Rimborso imposte per Classificazione catastale errata

Classificazione catastale errata: sono rimborsabili le imposte?

Nov 11, 2019
Servizi agenti immobiliari: la convenzione Visure Italia e WeAgentz

Servizi agenti immobiliari: la convenzione fra Visure Italia e WeAgentz

Nov 07, 2019
Quando è possibile il pignoramento auto del terzo

Pignoramento auto del terzo in possesso del debitore

Nov 06, 2019
Esempi donazione indiretta

Donazione indiretta: come funziona?

Nov 05, 2019
Scoprire la disponibilità economica di una persona

Come scoprire la reale disponibilità economica di una persona

Nov 04, 2019
Calendario Scadenze fiscali novembre 2019

Scadenze fiscali a novembre 2019: quali segnare in agenda?

Ott 31, 2019
Modalità di versamento tributi servizi ipotecari 2020

Tributi sui servizi ipotecari: dal 2020 cambia la modalità di versamento

Load more

Home » Classificazione catastale errata: sono rimborsabili le imposte?

Classificazione catastale errata: sono rimborsabili le imposte?

Catasto Liberi Professionisti di Michela Dessì 12/11/2019
next
Use ← → keys to navigate
  • A+ A-

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24280/2019, si è espressa in merito alla classificazione catastale errata e all’eventuale diritto al rimborso delle imposte. Vediamo quanto è stato stabilito.

  • Classificazione catastale errata

Cos’è la classe di un immobile?

La classe di un immobile esprime il suo grado di redditività. Le classi catastali rappresentano, infatti, la capacità di reddito di una unità immobiliare rientrante nelle categorie dei gruppi A, B, C, D e F.

>> Scarica gratis la Tabella categorie catastali per la classificazione dei beni immobili

Le categorie catastali indicano la tipologia dell’immobile, mentre la classe catastale esprime, all’interno della stessa categoria, il grado di redditività.

Classificazione catastale sbagliata? Il rimborso delle imposte non è dovuto

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24280 del 30 settembre 2019, ha stabilito che il contribuente che sbaglia la classificazione catastale dell’immobile, non inquadrandolo catastalmente nelle categorie catastali esenti da E1 a E9, non ha diritto al rimborso delle imposte locali pagate e non dovute. Questo avviene anche se gli immobili per loro natura sono classificabili in una di queste categorie.

IL CASO

La sentenza viene emessa sulla base del ricorso proposto dall’Azienda X s.p.a. contro il Comune Y, poiché avversa al rifiutato rimborso dell’ICI per l’anno 2008 richiesto al Comune Y.

Tale richiesta era stata avanzata in quanto gli immobili di sua proprietà (nei quali vi è un mercato ortofrutticolo) erano stati classificati nella categoria D/8 per un errore del tecnico incaricato, quando invece l’opera era stata dichiarata di pubblica utilità sin dal 1993, con decreto del presidente della Regione Z.

Questo errore era stato corretto nel 2012, attraverso la presentazione della denuncia di variazione con procedura DOCFA. Il passaggio dalla categoria D/8 a quella E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, esente ICI) era stato formalizzato nel dicembre 2013.

Secondo l’Azienda X l’esenzione che ne consegue avrebbe dovuto trovare applicazione anche per gli anni 2009/2008, considerato che l’esenzione ICI ha valore non solo per gli immobili classificati come E/3 ma anche per quelli così classificabili. In questo caso l’immobile sarebbe stato fin dall’inizio classificabile in questo modo, considerata la destinazione a pubblica utilità.

La tesi dell’Azienda X era stata inizialmente accolta dal giudice di primo grado, ma il Comune Y aveva interposto appello accolto dalla CTR della Regione Z. L’Azienda X, quindi, ha proposto ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE

Nella sua pronuncia la Cassazione ha affermato che “gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d’uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l’effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell’enteimpositore richiedere all’ufficio competente la modifiche della rendita preesistente nell’ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato” (Cass. n. 3277/2019; Cass. 1704/2016; Cass. 15025/2016).

Questo significa che il contribuente ha l’onere di denunciare esattamente la destinazione d’uso. In caso di errore la rettifica non può estendere i suoi effetti agli anni di imposta in cui l’amministrazione si è regolata sulla base della dichiarazione del contribuente.

L’articolo 7, c. 1, lett. b) del decreto legislativo 504/1992, secondo il quale sono esenti da imposta “i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9
” deve essere letto nel senso che l’esenzione è possibile per i “fabbricati così classificati oppure a quelli non ancora iscritti in catasto, ma nondimeno così classificabili, e che per il periodo in cui non sono stati ancora classificati, sono esenti da imposta se sussistono, per
il medesimo periodo, i presupposti per la loro iscrizione nella categorie indicate
“.

Fonte: Corte di Cassazione, sentenza n. 24280/2019

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a smartfocus@visureitalia.com. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!

Acquista su VisureItalia
Print Friendly, PDF & EmailStampa - Salva PDF - Invia email
 
Tag: categorie catastali, classi catastali, Classificazione catastale errata, corte di cassazione, imposte locali, rimborso imposte

Ti potrebbero interessare anche

Recupero conto corrente ereditato
Come Fare Per Privati By Paolo Baita / 19/01/2018

Come recuperare le somme del conto corrente ereditato

La Cassazione sugli obblighi del notaio
Normative Notai By Michela Casti / 26/10/2017

Obblighi del notaio prima della stipula di atto compravendita

Avvocati Normative By Paolo Baita / 20/10/2017

Preliminare di vendita valido con immobile parzialmente abusivo

4 comments

  1. salvatore / 15/06/2019

    Salvatore 05/06/2019

    Nell’ottobre del 2003 ho venduto un’immobile composto; Di garage, primo e secondo piano, mentre, il vano a terzo pian, in quanto abusivo e’ stato venduto con scrittura privata dallo stesso notaio, con l’obbligo per me di attivarmi qualora le leggi future consentiranno di provvedere alla sanatoria di detto vano al terzo piano, e’ il costo di tali oneri, compreso la stipula dell’atto pubblico e’ a totale carico dell’acquirente. Dopo quindici anni, si attiva il comune, non capisco perché dopo tanto tempo, chiedendomi l’imposta IMU del terzo piano in questione. ho chiesto la rivalsa di pagamento e ripetutamente ha risposto di si, pero’ poi, a distanza di un’anno quel si e’ diventato palesemente no. Nella scrittura privata, si legge tra l’altro, che l’immobile e’ stato ristrutturato con la licenza rilasciata nel 1957 e ulteriore licenza nel 1973 quest’ultima licenza riquadrerebbe confusamente la chiusura di una finestra a piano terra e il libero calpestio del terrazzo a secondo piano. Questa dubbia licenza del 1973 ha precluso la possibilita’ di potere commercializzare il terzo piano in unico contesto, secondo quanto prevede la legge Ponte per le costruzioni ante 01/09/1967. Considerando che l’intera struttura e’ stata realizzata fino al secondo piano con la prima licenza del 1957, il notaio poteva non dichiarare l’esistenza della licenza datata 1973? Il notaio poteva consigliare la sanatoria del terzo piano, e poi stipulare l’atto ? Il compratore nelle more e’ tenuto a pagare l’imposta IMU, in previsione di un probabile usucapione ventennale nella quale, sussistano tutti i presupposti (UTI DOMINUS)? Si potrebbe ipotizzare un’errore del notaio e quindi chiedere la rettifica dell’atto e l’inserimento del vano a terzo piano? La ringrazio anticipatamente cordiali saluti Salvatore.

    Reply
    • Redazione / 19/06/2019

      Gentile Salvatore,
      se il Notaio ha ritenuto che l’atto non poteva essere eseguito poiché si trattava di un immobile edificato abusivamente, senza nessuna licenza abusiva, non è stato commesso alcun errore.
      Di fatto lei risulta ancora intestatario di quell’immobile e quindi il Comune le richiede il versamento dei tributi dovuti. Le consigliamo di rivolgersi ad un tecnico abilitato per verificare se è possibile sanare, con le leggi attuali, tale situazione e procedere con il rogito definitivo.
      Cordiali saluti.

      Reply

Aggiungi un commento Annulla risposta

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Autore: Paolo Baita

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dal 1996 svolgo la libera professione nella gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari. Nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Seguo con attenzione lo scenario attuale e le evoluzioni del mercato immobiliare.


TROVA CIO’ CHE TI SERVE

SEGUICI

twitterfacebookyoutubelinkedin

Iscriviti alla Newsletter

Iscriviti per essere sempre aggiornato su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi.

NEWS DI SETTORE

  • Catasto
  • Fisco e Tributi
  • Immobiliare
  • Normative
  • Visure

PER LA TUA PROFESSIONE

  • Agenti Immobiliari
  • Investigatori
  • Amministratori Condominio
  • Avvocati
  • Imprenditori
  • Liberi Professionisti
  • Notai
  • Privati

APPROFONDIMENTI

  • Dispense Approfondimento
  • Interviste
Visure Italia
Tweets di @visureitaliacom
  • Chi siamo
  • Contatti
  • Iscriviti alla Newsletter
  • VisureItalia
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Copyright ©2019 di Smart Focus