Dl Agosto: in arrivo altre 18 settimane di cassa integrazione CIG (ma con importanti novità)

Cassa integrazione con importanti novità, cosa cambia con il decreto agosto.Altre 18 settimane di CIG: contributi addizionali, esonero contributi per chi sceglie di non utilizzarla, stop ai licenziamenti
Ora abbiamo l’ufficialità. Il DL Agosto ha reso ufficiale la voce che circolava ormai da settimane. Altre 18 settimane di CIG, ma con importanti modifiche e integrazioni.
Il Governo, per far fronte all’emergenza socio economica continua causata dal Coronavirus, ha approvato lo scorso 7 agosto 2020 il decreto agosto, un pacchetto di interventi fiscali e normativi che andranno ad operare sul tessuto produttivo e imprenditoriale. Vediamo come.
Il Decreto Agosto prevede altre 18 settimane di cassa integrazione (ordinario, in deroga o di assegno ordinario) da utilizzare entro il 31 dicembre 2020. Il periodo di cassa integrazione utilizzabile deve essere diviso in due diversi periodi di 9 settimane ciascuno (ogni periodo richiedo un autorizzazione individuale).
Cassa integrazione con contributo addizionale a carico delle imprese
Il Contributo addizionale a carico di (alcune) imprese è la prima grande novità della CIG prevista dal Decreto Agosto. La CIG con causale Covid 19, infatti, prevede per alcune imprese un contributo addizionale dao pagare per finanziare l’ammortizzatore sociale. Scatta per intero per quelle che non hanno subito riduzioni di fatturato a causa del Coronavirus oppure in misura ridotta se le perdite risultano limitate entro il 20%.
Lo strumento dell’esonero previdenziale
Per incentivare le imprese a NON fare ricorso allo strumento della Cassa Integrazione, il Governo, ha ideato la soluzione dell’esonero previdenziale. In base a questo strumento, tutte le imprese (anche quelle che nei mesi scorsi hanno fatto ricorso alla CIG) che eviteranno di richiedere la Cassa Integrazione possono accedere al beneficio contributivo dell’esonero previdenziale.
L’esonero Previdenziale è calcolato in misura pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite in maggio e giugno 2020, per un massimo di quattro mesi, utilizzabili fino al 31 dicembre 2020.
Termini di presentazione delle domande di cassa integrazione
La domanda di CIG deve essere presentata direttamente all’INPS (compresa CIG in deroga) entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio la riduzione o sospensione lavorativa. In sede di prima applicazione, per i trattamenti iniziati prima della pubblicazione del decreto – ossia per le imprese che stanno già utilizzando le ulteriori 9 + 9 settimane – il termine è il 30 settembre.
STOP ai licenziamenti.
Sia il ricorso alla Cassa Integrazione, sia il ricorso all’esonero previdenziale fa scattare il divieto di licenziamento. Tutte le imprese che utilizzano o hanno utilizzato nei mesi scorsi la cassa integrazione hanno il divieto di licenziare per tutto il periodo della nuova CIG o dell’esonero previdenziale.
Fonte: Governo.it