Donazioni e successioni: la riforma dei Notai

Donazioni e successioni: la riforma dei Notai

I notai riuniti a Roma il 9 novembre 2018 in occasione del 53° Congresso Nazionale del Notariato stanno studiando la riforma in materia di donazioni e successioni. Da un lato donazioni più sicure e ampliamento del patto di famiglia. Dall’altro successioni più snelle con la proposta di introduzione del certificato di successione per garantire la continuità dei trasferimenti. 

La proposta di riforma dei notai ha origine dalla constatazione dei problemi di accertamento della legittima titolarità giuridica nel caso di donazioni e successioni. I problemi si verificano, spesso, a distanza di anni qualora, con il donante ancora in vita, il soggetto beneficiario della donazione intenda alienare il bene ricevuto in donazione. Questa tipologia di atto di trasferimento di diritti reali è parecchio diffusa in Italia. Nel solo anno 2017 sono stati stipulati oltre 135.000 atti di donazione. Nel primo semestre 2018 si è registrato un incremento del 5% per gli atti di donazione di fabbricati e del 4% per le donazioni di nuda proprietà. È, quindi, importante intervenire per riformare contestualmente due modalità di acquisto di diritti reali, donazioni e successioni.

Donazioni e successioni, la legislazione vigente

La legislazione vigente in tema di donazioni presenta delle forti criticità. Infatti, soprattutto nel caso di alienazione di un bene immobile derivante da donazione, gli eredi legittimari possono impugnare la donazione fino a 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla stipula dell’atto di donazione. Come? Attraverso l’azione di restituzione. Promossa dall’erede legittimo, impone agli acquirenti dell’immobile proveniente da donazione la restituzione dell’immobile all’erede legittimo. Questo comporta non solo un grosso limite alla libera circolazione dei beni ma, soprattutto, crea un evidente stato di incertezza nelle transazioni immobiliari.

Il soggetto che ha ricevuto il bene in donazione non potrà fornire garanzie sufficienti all’acquirente. La possibilità che un erede legittimo possa considerare l’atto di donazione lesivo dei suoi interessi e, di conseguenza, impugnarlo determina uno stato di incertezza in ordine ad una futura alienazione del bene. Dall’altro lato, gli istituti di credito sono particolarmente restii a concedere prestiti e mutui con iscrizione di ipoteca su immobili che hanno come titolo di provenienza un atto di donazione.

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In tema di successioni, l’attuale legislazione riconosce una tutela particolare agli eredi legittimari. Coniuge, figli e ascendenti legittimi hanno infatti diritto alla quota di legittima o di riserva relativa a tutto il patrimonio contenuto nella dichiarazione di successione. Ad esempio, se l’asse ereditario è composto dal coniuge e da due figli, il coniuge, anche se separato legalmente, avrà diritto alla sua quota su tutti i beni, mobili ed immobili, oggetto di successione.

La proposta di riforma dei notai in materia di donazioni e successioni

La riforma del diritto ereditario e del diritto di famiglia non può prescindere dall’analisi della evoluzione della famiglia tradizionale. Dalla legge n. 151 del 1975 ad oggi, la composizione del nucleo familiare è mutata. Le separazioni ed i divorzi hanno introdotto la formula della cd. famiglia allargata. Con la legge Cirinnà sono state tutelate le unioni civili e le coppie di fatto e si assiste a nuove registrazioni di convivenze di fatto.  Il progetto di riforma dei notai in materia di donazioni e successioni si sviluppa in cinque linee guida.

1. Revisione del diritto alla quota di legittima

La quota di legittima o di riserva, riconosciuta agli eredi legittimari (legittima in natura), può essere trasformata in una quota di credito (legittima in valore). Il valore di questo credito verrà determinato dopo la morte del de cuius. L’erede legittimario potrà vedere soddisfatto il suo diritto alla quota di eredità su qualunque bene, anche non facente parte del patrimonio ereditario. In caso di donazioni o testamenti effettuati in vita dal de cuius, l’erede legittimario leso nei suoi diritti sarà comunque tutelato dall’azione di riduzione. Il donatario o i beneficiari della donazione potranno corrispondere la quota di credito spettante all’erede legittimario all’apertura della successione.

2. Facoltà di rinuncia all’azione di riduzione

La proposta prevede l’introduzione della facoltà, oggi vietata, di rinuncia preventiva all’azione di riduzione rispetto a determinate donazioni, anche future. La facoltà di rinuncia dovrà essere espressa dall’erede legittimario mediante atto pubblico rogato presso un pubblico ufficiale o notaio.

3. Abrogazione dell’azione di restituzione

Il nostro ordinamento conferisce all’erede legittimario la possibilità di promuovere l’azione di restituzione nei confronti degli acquirenti di beni oggetto di donazione o nei confronti dei beneficiari di disposizione testamentarie. La riforma dei notai propone la completa abrogazione di questo istituto.

4. Modifica dello stato di erede legittimario

La normativa attuale prevede che il coniuge separato ma non ancora divorziato rientri nel patrimonio ereditario con la sua quota di legittima. La riforma prevede il superamento di questo stato, in linea con le attuali esigenze delle coppie di fatto. Il coniuge legalmente separato perderà la qualifica di erede legittimario e non avrà diritto ad alcuna quota del patrimonio del de cuius. Avrà diritto ad un assegno di mantenimento ma solo se al momento dell’apertura della successione versi in stato di bisogno e se le condizioni della separazione prevedevano il versamento di un assegno di mantenimento. L’importo dell’assegno verrà determinato dal giudice.

5. Introduzione del certificato di successione

Al fine di superare gli errori presenti nelle denunce di successione, frutto di dichiarazioni unilaterali presentate dagli eredi in ordine al patrimonio del de cuius, i notai propongono l’introduzione del certificato di successione. Attraverso un atto pubblico, il notaio potrà certificare:

  • generalità e grado di parentela o affinità di ogni erede o legatario;
  • quote di diritti spettanti agli eredi o legatari;
  • generalità e poteri attribuiti al curatore delle disposizioni testamentarie;
  • dati analitici di tutti i beni (mobili, immobili, quote, azioni, ..) del patrimonio ereditario;
  • dichiarazioni di accettazione di eredità, anche con beneficio di inventario;
  • dichiarazioni di rinuncia all’eredità;
  • rinuncia all’azione di riduzione.
 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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