Diritto di livellario: definizione e casi di applicazione

Il diritto di livellario è un istituto giuridico antico, nato in epoca romana e sviluppatosi nel Medioevo, che consente a un soggetto, detto livellario, di possedere e sfruttare un terreno senza esserne proprietario. Pur essendo un diritto ormai caduto in disuso, alcuni livelli sono ancora esistenti in Italia, principalmente concessi dai Comuni. Comprendere come funziona il diritto di livellario è fondamentale per chi si trova a possedere terreni gravati da tale diritto, così come per chi vuole riscattare il terreno attraverso l’affrancazione.
INDICE:
Definizione di diritto di livellario e soggetti coinvolti
Il diritto di livellario consente a un soggetto, il livellario, di godere di un fondo senza acquisirne immediatamente la proprietà. La proprietà resta sempre in capo al concedente, anche detto direttario, mentre il livellario ha diritto di possesso e sfruttamento. La concessione avveniva in cambio del pagamento di un canone, detto censo, che poteva essere versato in denaro o in natura, spesso sotto forma di percentuale del raccolto.
Il diritto di livellario è assimilato al diritto di enfiteusi, ma con alcune differenze fondamentali: mentre l’enfiteusi è concessa da un privato, il livello è concesso da uno Stato o da un ente territoriale (Regione, Provincia o Comune). In epoca moderna, il diritto di livello può gravare su terreni agricoli, edificabili o edificati.
Il livellario ha quindi diritti simili a quelli del proprietario, ma non può vendere liberamente il terreno senza prima riscattare il diritto tramite affrancazione. La proprietà piena può essere acquisita solo pagando il capitale di affrancazione, rendendo questo diritto una sorta di contratto agrario con finalità di sfruttamento del terreno, anche se senza trasferimento immediato della proprietà.
Origini storiche e aree geografiche interessate
Il diritto di livellario nacque nell’epoca dell’Impero Romano e fu largamente utilizzato durante tutto il Medioevo, quando la proprietà di grandi terreni era concentrata principalmente nelle mani dei nobili o della Chiesa. Questi concedevano a terzi il diritto di possedere e coltivare terreni in cambio del pagamento di un canone o di una quota del raccolto, come strumento di sfruttamento agrario e di gestione dei fondi. In tempi più recenti, il diritto di livellario fu riutilizzato per ripopolare territori abbandonati, spesso a causa delle guerre mondiali, e per valorizzare terreni estesi trascurati.
Non tutti i livelli indicati nelle visure catastali sono ancora esistenti: nelle province di Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Udine, Vicenza e Padova, la legge del 7 gennaio 1974 n. 3 ha convertito automaticamente i diritti di livellario in diritti di piena proprietà, estinguendo anche il relativo canone. Analogamente, i livelli concessi dalle amministrazioni statali sono stati estinti dalle leggi del 29 gennaio 1974 n. 16 e del 20 maggio 1985 n. 222.
Oggi i diritti di livellario ancora esistenti sono principalmente quelli concessi dai Comuni, e nelle visure catastali il concedente appare come ente pubblico, mentre il livellario appare come soggetto fisico intestatario del diritto di godimento del terreno.
Canone e obblighi del livellario
Il livellario è obbligato a versare il canone al concedente, anche se molti canoni non sono stati pagati per decenni. L’obbligo di pagamento non si prescrive, in quanto è legato al diritto perpetuo del concedente.
Il canone, solitamente riscossibile annualmente o suddiviso in più rate, era stabilito nel contratto originario e poteva consistere in denaro o in una parte del raccolto. La mancata corresponsione del canone non consente al livellario di acquisire la piena proprietà per usucapione, in quanto il rapporto di livello è disciplinato da contratto scritto e mai inesistente.
In caso di successione del terreno, i nuovi aventi diritto o eredi devono dichiarare la presenza del livello e continuare a rispettare gli obblighi, sebbene il canone arretrato possa non essere più richiesto. Il livellario può vendere il terreno solo dopo aver cancellato il diritto di livello mediante affrancazione, perché fino a quel momento il terreno resta formalmente di proprietà del concedente.
Affrancazione: come diventare proprietario
L’affrancazione rappresenta lo strumento tramite cui il livellario può riscattare il terreno e acquisirne la piena proprietà, pagando un capitale generalmente molto inferiore al valore di mercato del fondo. Si tratta di un procedimento simile a una compravendita.
Esistono due tipi principali di affrancazione:
- Affrancazione giudiziale: regolata dalla L. n. 607 del 1966, richiede la presentazione della richiesta al Tribunale Ordinario con i dati del livellario e del terreno e la prova del pagamento dei canoni. Il capitale di affrancazione viene calcolato come quindici volte il canone livellario. In caso di disaccordo sul calcolo, il giudice può avvalersi di un tecnico.
- Affrancazione notarile: più rapida e meno costosa, richiede un accordo tra livellario e concedente. Serve la delibera della giunta comunale, la determina di spesa che fissa il prezzo dell’affrancazione e il certificato di destinazione urbanistica del terreno. Una volta pagato il capitale, il livellario diventa pieno proprietario del fondo.
Quando il fondo è edificato, il capitale di affrancazione si calcola sempre sul terreno, anche se la rendita catastale del fabbricato può essere presa come base di calcolo.
Estinzione del livello e normativa vigente
Molti diritti di livellario sono ormai estinti per effetto di leggi nazionali:
- la Legge 7 gennaio 1974 n. 3 ha convertito automaticamente in piena proprietà i livelli nelle province di Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Udine, Vicenza e Padova,
- i livelli concessi dalle amministrazioni statali sono estinti dalle Leggi 29 gennaio 1974 n. 16 e 20 maggio 1985 n. 222.
L’estinzione del diritto comporta automaticamente la scomparsa del canone livellario. Tuttavia, se il diritto risulta ancora nelle visure catastali, è necessario procedere alla voltura catastale per regolarizzare la situazione e ottenere il riconoscimento della piena proprietà. Attualmente, i livelli ancora esistenti sono concessi dai singoli Comuni, e l’intervento del notaio è essenziale per verificare la presenza di un diritto di livello e predisporre eventuali atti di affrancazione.

