Quante volte è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa?

Quante volte è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa?

Quante volte si può usufruire delle agevolazioni prima casa? È possibile usufruire due volte? Se il contribuente, che ha già goduto delle agevolazioni prima casa, vende l’immobile e ne riacquista un altro entro l’anno dalla vendita, sarà sottoposto a requisiti più restrittivi. È questo il principio stabilito dal legislatore e confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29392/2019.

In questo articolo esamineremo:

  1. La disciplina sulla agevolazione prima casa
  2. Quali immobili rientrano nell’agevolazione prima casa?
  3. Chi ha diritto agevolazioni prima casa?
  4. Quando si perdono le agevolazioni sulla prima casa?
  5. Si può usufruire due volte delle agevolazioni prima casa?
  6. Cosa succede se si perdono i benefici?
  7. Agevolazioni prima casa giovani 2021

La disciplina sulla agevolazione prima casa

La nota II bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, contiene gran parte della disciplina che riguarda l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”.

Questa consente di accedere a dei benefici fiscali che consistono nel pagamento di imposte ridotte sull’atto di acquisto di un immobile. Nello specifico, chi acquista casa da:

  • un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva), avrà una riduzione al riduzione al 2%, invece del 9%, dell’aliquota dell’imposta di registro sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale avranno un importo fisso di 50 euro ciascuna.
  • un’impresa con vendita soggetta a Iva, dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto al 4%, anziché al 10%, il tutto calcolato sul prezzo della cessione. Le imposte di registro, catastale e ipotecaria dovranno essere corrisposte, invece, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Affinché ciò sia possibile, però, dovranno ricorrere determinate condizioni oggettive e soggettive.

Quali immobili rientrano nell’agevolazione prima casa?

Gli immobili che possono beneficiare delle agevolazioni prima casa devono rientrare nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Anche l’acquisto di pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), rientra in tali agevolazioni. Ciò è possibile a patto che si tratti di una pertinenza per ciascuna categoria e che tale pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale acquistata beneficiando sempre della stessa agevolazione.

Sono esclusi, invece, gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Come scoprire la categoria catastale di un immobile?

Visura catastale immobileRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Visura catastale immobile

Chi ha diritto agevolazioni prima casa?

L’acquirente, per avere diritto alle agevolazioni “prima casa”, non deve essere proprietario di un’altra abitazione acquistata con tale beneficio o, se la possiede, deve venderla entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato.

Il primo comma, lettera a) della citata nota II bis, prevede per l’ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa alcuni criteri particolari e un criterio generale.

I criteri particolari sono relativi all’acquirente che svolge attività nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato con le agevolazioni, all’acquirente trasferito all’estero per ragioni di lavoro e al cittadino italiano emigrato all’estero.

Il criterio generale è legato, invece, alla residenza dell’acquirente. Si ha diritto all’agevolazione prima casa a condizione che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza.

Quando si perdono le agevolazioni sulla prima casa?

Come anticipato, quindi, il contribuente che acquista per la prima volta un’abitazione con l’agevolazione prima casa deve avere o deve spostare, entro diciotto mesi dal trasferimento, la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata. Questo significa che per il mantenimento delle agevolazioni non occorre trasferire la residenza proprio nell’abitazione acquistata con le agevolazioni, ma è sufficiente avere la residenza nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile agevolato.

Al quarto comma della stessa nota II bis sono indicate alcune ipotesi al cui verificarsi decade il diritto alle agevolazioni prima casa.

Tra queste rientra l’avere effettuato in sede di registrazione dell’atto delle dichiarazioni previste dalla legge non veritiere e il non aver spostato la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.

Un altro caso in cui si perdono le agevolazioni è il trasferimento, con atto a titolo oneroso o gratuito, dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima di cinque anni dalla data dell’acquisto. Tuttavia, il trasferimento nei cinque anni non determina la perdita delle agevolazioni prima casa se il contribuente, entro un anno dalla vendita dell’immobile acquistato con tali benefici, acquista un altro immobile da adibire come abitazione principale.

Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29392 del 13 novembre 2019.

Si può usufruire due volte delle agevolazioni prima casa?

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, un contribuente aveva acquistato nell’aprile del 2003 un’abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa. Tale immobile era stato poi alienato nel marzo del 2006 e il contribuente, dopo un mese, aveva acquistato un’altra abitazione, usufruendo di nuovo delle agevolazioni.

In base alla normativa esposta in precedenza, il contribuente, per evitare la decadenza dal diritto alle agevolazioni prima casa a causa dell’alienazione prima del decorso di cinque anni, avrebbe dovuto adibire il nuovo immobile acquistato ad abitazione principale. Questo non era avvenuto e l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale era stato registrato l’atto aveva disposto la revoca delle agevolazioni.

Il contribuente aveva presentato ricorso prima alle Commissioni tributarie, che avevano riconosciuto la legittimità dell’avviso relativo alla decadenza delle agevolazioni fiscali, poi per Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha confermato quanto espresso dalle Commissioni tributarie, sia di primo che di secondo grado.

Secondo l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità (sentenze nn. 13343/2016, 17148/2018, 18211/2016, 24253/2015, 2266/2014, 13291/2011 e ordinanza n. 3713/2017):

il contribuente che, venduto, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, l’immobile per il quale abbia usufruito dei benefici, ne abbia poi acquistato un altro entro un anno dall’alienazione, può conservare l’agevolazione solo se trasferisca la propria residenza nel nuovo immobile, giustificandosi la differenza rispetto alla prima compravendita, relativamente alla quale è sufficiente stabilire la residenza nel comune ove è ubicato il bene, attesa l’intenzione del legislatore di non favorire operazioni meramente speculative“.

Gli Ermellini hanno evidenziato che la destinazione ad abitazione principale del secondo immobile acquistato, entro l’alienazione del primo, deve essere comprovata dalle risultanze anagrafiche, in quanto sono irrilevanti le situazioni di mero fatto difformi dagli atti dello stato civile.

L’intento del legislatore è quello di agevolare, soprattutto, l’accesso alla “prima casa” e non i successivi riacquisti. Per questo motivo possono essere stabiliti dei requisiti diversi, e anche più restrittivi, nel caso in cui il contribuente, che ha già goduto delle agevolazioni prima casa, vende l’immobile e ne riacquista un altro entro l’anno dalla vendita.

Cosa succede se si perdono i benefici?

Se si verificato uno dei casi che determinano la perdita dell’agevolazione prima casa, l’acquirente dovrà:

  • versare la differenza tra l’imposta di registro in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di trasferimento;
  • pagare una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e gli interessi di mora.

Quando, invece, la la cessione è soggetta a IVA, di dovrà corrispondere:

  • la differenza d’imposta non versata, cioè la differenza tra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata;
  • una sanzione del 30% sulla differenza sopraccitata;
  • gli interessi di mora.

Agevolazioni prima casa giovani 2021

L’art. 64 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, ha introdotto un regime speciale di esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali per:

Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case’ di abitazione” […] se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente […] non superiore a 40.000 euro annui“.

Si tratta del cosiddetto bonus “Prima casa under 36”, del quale possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40.0000 euro annui che acquistano un immobile entro il 30 giugno 2022.

L’obiettivo di queste agevolazioni è quello di favorire i giovani nell’acquisto della prima casa attraverso, ad esempio, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. Maggiori informazioni sono contenute nella Circolare n. 12 del 14/10/2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Corte di Cassazione, Agenzia delle Entrate.

 

Content & Community Manager

Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a smartfocus@visureitalia.com. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!
Servizi VisureItalia

78 commenti per "Quante volte è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa?"

  • Salvatore ha detto:

    Buongiorno, sono un dipendente dell’aeronautica militare, proprietario e residente di un immobile nella regione Lombardia dal 2009 acquistato con mutuo ed agevolazioni prima casa.
    Oggi sto acquistando un altro immobile nella regione Lazio comune Roma con agevolazioni prima casa. É possibile usufruire dell’ agevolazione prima casa anche per questa di Roma, spostando la residenza a Roma e non dover vendere l’altra casa che ho in Lombardia ?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Salvatore, l’Agenzia delle Entrate specifica che i benefici fiscali “prima casa” sono estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione
      però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Inoltre, si dovrà spostare la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Il notaio che si occuperò del rogito le fornirà maggiori informazioni riguardo il suo specifico caso. Cordiali saluti.

  • angelo ha detto:

    buongiorno, nel 2020 ho acquistato prima casa con agevolazioni fiscali, a causa di un nuovo lavoro in altra regione ho deciso di vendere e comprare entro un anno una nuova abitazione. Con l’acquisto sposto le agevolazioni sulla nuova abitazione. Se per caso per altro lavoro sono costretto a spostarmi in altro luogo posso ancora vendere entro i 5 anni e spostare le agevolazioni su altra abitazione? grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Angelo, avendo già usufruito per una seconda volta della agevolazioni, sarebbe opportuno consultare un commercialista affinché valuti la sua situazione specifica e le fornisca indicazioni più precise riguardo la possibilità “trasferire” le agevolazioni prima casa su un’altra abitazione per la terza volta. Cordiali saluti.

  • Roby ha detto:

    Buongiorno,
    io sono iscritta AIRE e vivo all’estero da ca. 30 anni. Nell’estate del 2021 ero giá in parte proprietaria di quote di un immobile ereditato, di cui ho acquistato le rimanenti quote dai miei familiari con agevolazione prima casa. Questa si trova nel comune della mia ultima residenza in Italia.
    Vorrei ora acquistare un altro immobile in un altro comune ma nella stessa regione.
    Posso usufruire dell’agevolazione prima casa, senza vendere l’altra (in quanto sita in un altro comune)? Oppure ciò é magari possibile nel caso in cui ritrasferisca la mia residenza in Italia (nel nuovo) entro 18 mesi dal nuovo acquisto? In questo caso presumo debba comunque rivendere il primo immobile entro i termini richiesti dall’AE. (un anno)
    Grazie per un breve feedback.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Roby, le suggeriamo di rivolgersi ad un commercialista che possa consigliarle come agire per trovare una soluzione al suo caso. Cordiali saluti.

  • Laura ha detto:

    Buongiorno volevo chiedere se una persona che ha acquistato casa nel 1975 (prima pertanto dell’entrata in vigore delle agevolazioni prima casa) potrebbe oggi acquistare un secondo alloggio con le medesime agevolazioni

    grazie

    Laura

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Laura, dovrebbe essere possibile acquistando l’immobile in un comune diverso. Le suggeriamo di chiedere conferma al notaio. Cordiali saluti.

  • Sandro ha detto:

    Salve,
    Sarei davvero grato di un vostro parere su cui purtroppo ho ricevuto opinioni diverse.
    Ho acquistato un immobile nel gennaio 2017 usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa. Casa purtroppo venduta nel gennaio 2023 causa perdita lavoro, facendo comunque trascorrere più di 5 anni.
    Non avendo in programma di acquistare nell’immediato, ma ipotizzando un acquisto tra 3 anni, potrò nuovamente usufruire delle agevolazioni?
    Avendo ricevuto anche opinioni negative, mi sembra quasi discriminante non averne più diritto. Non possiedo altri immobili.
    Grazie in anticipo per una risposta possibilmente esaustiva

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Sandro, trattandosi di una casistica differente rispetto a quanto trattato nel presente articolo, le suggeriamo di sottoporre il suo quesito direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite istanza. Cordiali saluti.

  • Eduard Vrinceanu ha detto:

    Buongiorno, ho riletto l’agevolazione anche sul sito ufficiale dell’agenzia, ma non trovo risposta a una domanda.

    Cosa succede se invece di rivendere la “vecchia” casa, si rivende la nuova casa acquistata (con agevolazioni) e si ritorna con la residenza alla vecchia casa già posseduta in precedenza? (tutto questo nei 12 mesi dall’agevolazione)

    Quindi, entro l’anno si acquista e si rivende lo stesso immobile, rimanendo con il vecchio e unico immobile, che verrà adibito nuovamente prima casa.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Eduard, trattandosi di una casistica particolare le suggeriamo di porre direttamente il quesito all’Agenzia delle Entrate tramite istanza. Cordiali saluti.

  • Carlo Peppe ha detto:

    Buongiorno,

    Nel 2018 compro un immobile con incentivi prima casa.
    Nel 2021 (prima 5 anni) permuto questo immobile con 1/3 di un altro immobile ereditato. Quindi nell’atto viene specificato che vendo e ricompro nello stesso giorno. Quindi presumo che riparta conteggio dei 5 anni dal giorno della permuta, questa volta per il terzo dell’immobile.

    Nel 2022 vendo casa eredita, quindi anche il terzo acquistato con incentivi. Purtroppo è quasi passato un anno e non ho trovato immobile di mio gradimento da riacquistare.

    Quindi ora dovrei autodenunciarmi e pagare la differenza del 7% solo sul terzo acquistato con incentivi giusto? Dopo posso riavere gli incentivi quando comprerò altro immobile? Se si, potrei riaverli anche se invece passa l’anno e non pago la differenza?

    Grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Carlo, sulla base di quanto descrive riteniamo che con tutta probabilità le saranno addebitate delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, pertanto le suggeriamo di rivolgersi quanto prima ad un notaio o commercialista che possa consigliarle come agire per trovare una soluzione al suo caso. Cordiali saluti.

  • Andrea ha detto:

    Buongiorno, ho un quesito da porre.
    Ho acquistato la prima casa di abitazione nel 2009 e poi rivenduta nel 2018 per cambio di residenza.
    Vorrei acquistare un’altra abitazione nel nuovo comune di residenza e volevo sapere se è possibile usufruire delle agevolazione per acquisto prima casa.
    Preciso che non sono proprietario di nessun immobile.
    grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Andrea, non essendo proprietario di alcun immobile dovrebbe poterne usufruire di nuovo. Le suggeriamo di confrontarsi con un Notaio. Cordiali saluti.

  • Raffaele ha detto:

    Salve, ho venduto prima casa dopo 5 anni dall’acquisto, sono obbligato al riacquisto entro 12 mesi o posso farlo anche dopo,
    usufruendo nuovamente delle agevolazioni prima casa?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Raffaele, in caso di vendita di una abitazione acquistata con i benefici “prima casa” dopo 5 anni non vi è l’obbligo di acquisto entro i 12 mesi e non saranno perse le agevolazioni ottenute e applicate sanzioni. Cordiali saluti.

  • Mattazzi Tommaso ha detto:

    Buongiorno,

    Nel caso in cui si sia già proprietario di immobile acquistato con i benefici prima casa, è possibile beneficiarne si un secondo acquisto nel caso in cui il primo immobile venga donato (non venduto) entro la scadenza di termini di legge dei 12 mesi?
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Tommaso, siamo spiacenti ma trattandosi di un caso specifico le suggeriamo di chiedere maggiori informazioni al Notaio. Cordiali saluti.

  • Tony ha detto:

    Buongiorno,

    nel 2018 ho effettuato un atto di permuta usufruendo dell’agevolazione prima casa. Al momento possiedo una quota di circa il 30% nell’abitazione dove risiedo. La restante quota appartiene a mia madre.
    Sto per acquistare un nuovo immobile. Devo per forza pagare l’iva al 10%? Non posso pagare una differenza di IVA in modo che la mia attuale abitazione diventi seconda casa e quella che acquisto prima?

    grazie in anticipo

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Tony, si tratta di una questione che deve essere discussa con il notaio che si occuperà della stipula dell’atto. Cordiali saluti.

  • Maria ha detto:

    Buongiorno! Ho un quesito da esporre, se ho ereditato una casa in successione con agevolazione 1 casa, ora che compro io casa in un altro comune posso usufruire delle agevolazioni 1 casa? Non avendo acquistato io direttamente la prima ma l ho ereditata…grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Maria, in base a quanto riportato sul sito del Agenzia Entrate, se la vecchia casa è stata acquistata anche a titolo gratuito (donazione e successione) con agevolazione prima casa, è possibile acquistare un nuovo immobile in qualsiasi Comune del territorio nazionale usufruendo di nuovo di tali agevolazioni a patto che entro un anno si venda la vecchia abitazione. le suggeriamo di confrontarsi con un Notaio. Cordiali saluti.

  • Marco ha detto:

    Si, nell’atto viene menzionata l’agevolazione prima casa. Ma la casa era cointestata a mamma e papà 50 e 50. Come faccio a sapere a chi dei due è stata applicata? Non mi sembra sia specificato. Correggetemi se sbaglio, nel mio caso occorre avere la certezza che l’agevolazione prima casa l’avesse mia madre in modo da continuare ad averne diritto anche per il nuovo 25% che le toccherà e di cui beneficierà anche il figlio per il restante 25%. Grazie mille, gentilissimi.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Marco, le suggeriamo di chiedere il supporto di un Notaio, il quale saprà fornirle delle informazioni dettagliate riguardo il Suo caso specifico. Cordiali saluti.

  • Marco ha detto:

    Salve, Ho bisogno di un consiglio. Mio padre aveva un immobile cointestato con mia madre (vi abbiamo residenza tutti e 3). Io e mia madre siamo gli unici eredi legittimi. Nella dichiarazione di successione vorrei dare a lei l’agevolazione prima casa, ma non siamo sicuri se lei in passato ne abbia già usufuito. Sicuramente al momento non abbiamo altre proprietà (e non ne aveva altre nemmeno mio padre). Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Marco, se sua madre ha già usufruito delle agevolazioni prima casa dovrebbe risultare nell’atto di acquisto dell’immobile. Cordiali saluti,

  • Margareth Demberg Carvalho Da Fonseca ha detto:

    Dopo quanto tempo posso acquistare un’altra casa con agevolazioni de prima casa?la mia lo venduta adesso dopo del acquisto nel 1995, la casa sera acquistata in un altro comune. Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Margareth, l’Agenzia delle Entrate specifica che i benefici fiscali “prima casa” sono estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione
      però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Inoltre, si dovrà spostare la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Il notaio che si occuperò del rogito le fornirà maggiori informazioni riguardo il suo specifico caso. Cordiali saluti.

  • giuseppe ha detto:

    salve 7 anni fa ho acquistato un immobile in separazione dei beni intestandolo a me e mia moglie usufruendo delle agevolazione prima casa.
    oggi voglio acquistare un secondo immobile , posso usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa, vendendo il 50 % della prima abitazione a mia moglie.
    grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Giuseppe, si tratta di una casistica non contemplata nella guida dell’Agenzia delle Entrate e per la quale non riusciamo a fornirle indicazioni. Le suggeriamo di chiedere informazioni presso l’Agenzia Entrate. Cordiali saluti

  • Cristina ha detto:

    Buongiorno,

    Nel luglio 2021 ho venduto ai miei genitori l’immobile che avevo come prima casa. Di questo immobile, il 50% era già mio ed il restante 50% del mio ex compagno e che ho rilevato nel 2019. La mia domanda è: se entro il luglio 2022 non ricompro ma mi autodenuncio per quel 50% per cui varrebbe ancora l’agevolazione, all’agenzia delle entrate, in futuro potrò sempre godere dei benefici prima casa?
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Cristina, si tratta di una casistica specifica, le suggeriamo di chiedere informazioni presso l’Agenzia Entrate. Cordiali saluti.

  • Vilma ha detto:

    Nel 1993 ho ricevuto in donazione da mia madre una casa,devo verificare se ho usufruito delle agevolazioni prima casa; se è così adesso che compro un alloggio in un comune diverso dove nei 18 mesi prenderò la residenza,posso ancora usufruire delle agevolazioni prima casa x quanto riguardano le tasse?
    Grazie!

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Vilma, come riportato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate “dal 1° gennaio 2016, chi ha già acquistato un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro
      immobile abitativo e beneficiare, anche sul secondo acquisto, dell’agevolazione, a condizione, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Nell’atto di trasferimento del secondo immobile (compravendita, donazione, successione) deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno”. Cordiali saluti.

  • Giovanni ha detto:

    Buongiorno,
    10 anni fa ho acquistato da solo un monolocale (casa al mare) usufruendo dei benefici prima casa.
    3 anni fa mi sono sposato in separazione dei beni e ho dovuto spostare la residenza in provincia di Milano dove abito in affitto insieme a mia moglie . Spostando la residenza sto pagando l imu per la casa al mare (che non voglio vendere ) che non risulta più “casa principale”

    Ora insieme a mia moglie stiamo comprando casa in provincia di Milano dove abbiamo la residenza.

    Faremo un mutuo cointestato .

    1) Per avere le agevolazioni prima casa dovremo intestare la casa solo a mia moglie ..corretto ?

    2) Posso farmi cedere una quota in questo caso in modo che una parte dell acquisto della casa risulta anche intestata a me ? E se si come funziona con le agevolazioni fiscali ..va a percentuale?

    3) Facendo il.mutuo cointestato le agevolazioni prima casa sugli interessi del mutuo etc saranno solo del 50 % ..la parte di mia moglie ..corretto ?

    Grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giovanni, trattandosi di una casistica particolare le consigliamo di esporla al Notaio che si occuperà del rogito, le saprà sicuramente dare indicazioni riguardo alla sua situazione specifica. Cordiali saluti.

  • Lorenzo ha detto:

    Buongiorno, mi affligge questo dubbio. 12 anni fa acquistata prima casa con agevolazioni fiscali. Ora vorrei acquistare una nuova abitazione come prima casa e mettere in vendita la precedente. Vorrei logicamente approfittate ancora delle agevolazioni,ma la paura è di non riuscire a vendere la precedente in tempi veloci.

    Se una volta acquistata la nuova abitazione, trasferisco subito in essa la residenza e quindi la vecchia passa come seconda casa, sono sempre obbligato a vendere entro i 12 mesi per non incorrere in sanzioni o altro?

    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Lorenzo, può beneficiare delle agevolazioni anche sul secondo acquisto a patto che la casa già posseduta venga venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Tale obbligo dovrà comparire anche nell’atto di trasferimento del secondo immobile, in quanto verrà riportato l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno. Per maggiori informazioni le suggeriamo di rivolgersi al Notaio che si occuperà della stipula dell’atto. Cordiali saluti.

  • Anna Rita Lelli ha detto:

    Buonasera, questo è il mio quesito: se un immobile intestato totalmente a nostra figlia, con mutuo cointestato tra lei a noi due genitori, può essere venduto a noi genitori sul valore catastale piu l’accollo liberatorio del mutuo residuo? Una consulenza di banca ci rifiuta il mutuo perchè per loro è una donazione nascosta.
    Inoltre vorrei sapere se è possibile, lasciando a lei la proprietà ed estinguendo il mutuo residuo, può avere diritto ai benefici prima casa comprando nello stesso comune, oppure è costretta a vendere per goderne.
    grazie

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Anna Rita, in risposta al Suo quesito le suggeriamo di valutare due alternative possibili: donare l’immobile a vostra figlia dopo aver estinto il mutuo oppure stipulare con la stessa un atto di compravendita mediante la transazione di denaro dal vostro conto corrente. Per tutte le specifiche, inoltre, le consigliamo di rivolgersi al Notaio che, sulla base della decisione che prenderete, saprà fornirvi delle indicazioni precise in merito all’eventuale accesso alle agevolazioni prima casa. Cordiali saluti.

  • ROCCO CARCHIDI ha detto:

    Buongiorno, nel 2009 ho ricevuto in donazione un rustico dai miei genitori ottengo un muto di liquidità al tasso agevolato prima casa per ultimare i lavori e dove attualmente risiedo, ora voglio acquistare casa in altra Regione posso avere le agevolazioni come prima casa?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Rocco, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, i benefici fiscali in oggetto sono estesi a chi è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione che la casa già posseduta (quella dove attualmente risiede) sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Cordiali saluti.

  • Carla ha detto:

    Ho un dubbio, nel 2019 ho acquistato insieme al mio ex compagno un immobile, a seguito della nostra separazione nel 2020, ho venduto la mia quota a lui con accollo liberatorio. Se non dovessi comprare un nuovo immobile entro l’anno e quindi restituire l’importo dell’agevolazione, in futuro, se dovessi riacquistare un immobile come prima casa, potrei beneficiare delle agevolazioni fiscali? Grazie mille.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Carla, le suggeriamo la lettura della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 che, al paragrafo 2.2, approfondisce la tematica relativa al trasferimento, nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio, dell’immobile acquistato fruendo delle agevolazioni “prima casa” anteriormente al decorso del quinquennio. In caso di ulteriori dubbi, considerata la particolarità della situazione, le suggeriamo di chiedere maggiori informazioni alla stessa Agenzia. Cordiali saluti.

  • Antonio ha detto:

    Buonasera, non mi è chiaro una cosa..ho acquistato una casa con l’agevolazione prima casa. Sono passati 5 anni, se vendo la casa, posso acquistare un altra casa usufruendo dell agevolazione prima casa? Grazie mille!

    • Redazione ha detto:

      Gentile Antonio, in risposta al suo quesito l’Agenzia delle Entrate stabilisce che i benefici fiscali sono estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Inoltre, tale agevolazione non spetta quando si acquista un’abitazione ubicata nello stesso comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato senza fruire dei benefici. Cordiali saluti.

  • Fabio ha detto:

    Buonasera, ho un dubbio se acquisto una nuova casa in cui trasferirò la residenza posso acquistarla come prima casa anche non vendendo la casa in cui abito attualmente (che ho acquistato nel 2013 usufruendo della tassazione agevolata come prima casa)? Quella che attualmente è la mia prima casa la metterei a rendita affittandola.

    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Fabio, in base a quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella sua Guida per l’acquisto della casa, i benefici fiscali spettano anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, tuttavia la casa già posseduta dovrà venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Non sarebbe quindi sufficiente la locazione. Le suggeriamo di chiedere conferma al Notaio che si occuperà della compravendita. Cordiali saluti.

  • Giuliano ha detto:

    Buongiorno
    Non mi è chiaro invece cosa succede se si vende una casa per cui si è usufruito dell’agevolazione e solo successivamente se ne acquista un’altra.
    Nello specifico se ad esempio a gennaio 2020 ho venduto l’immobile acquistato nel 2013 per cui ho usufruito del bonus prima casa e a gennaio 2022 compro un altro immobile, posso usufruire nuovamente dell’agevolazione?

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Giuliano, non sembra vi siano i presupposti per usufruire una seconda volta delle agevolazioni in oggetto. Queste ultime, infatti, sono estese anche ai proprietari di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa a patto che la casa già posseduta sia stata venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Cordiali saluti.

  • Giuliano ha detto:

    Non mi è chiaro questo aspetto: se vendo casa (per cui ho usufruito dell’agevolazione prima casa) sono poi costretto a comprarne una entro l’anno successivo per poterne usufruire ancora?

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Giuliano, le confermiamo che i proprietari di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa hanno la possibilità di usufruire una seconda volta dei benefici fiscali esclusivamente se la casa già posseduta viene venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Cordiali saluti.

  • Stefano ha detto:

    Possiedo una casa ereditata nel 2017 a cui ho applicato le agevolazioni prima casa. A febbraio 2021 ho acquistato una seconda casa nello stesso comune che è stata messa in accomodato d’uso gratuito.
    Adesso sto per vendere ad ottobre la casa in cui risiedo (prima casa), la domanda è se posso utilizzare l’agevolazione prima casa solo comprando fuori comune e senza fare passare oltre un anno dal rogito, o se posso anche fare passare più tempo pur sapendo che dovrò comunque andare in altro comune .
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Stefano, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, per godere dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato. Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto. Cordiali saluti.

  • Rita ha detto:

    Buongiorno nel 2003 ho acquistato una casa ,beneficiando delle agevolazioni prima casa, in cui ho abitato per 13 anni. Nel 2017 ho venduto questa casa, cambiato residenza e presa una casa in fitto in un altro paese. Adesso avrei intenzione di acquistare una nuova casa, posso beneficiare dinuovo delle agevolazioni prima casa, ovviamente spostando la mia residenza in questa nuova casa?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Rita, coloro che erano già proprietari di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa possono usufruire di nuovo dei benefici fiscali se la casa già posseduta viene venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Cordiali saluti.

  • Paolo ha detto:

    Nel 1993 ho acquistato una casa con benefici prima casa in un Comune dove ho preso ovviamente residenza. Nel 2018 ho trasferito la mia residenza in un’altra provincia (e quindi Comune) in una casa ereditata dai miei genitori e nello stesso tempo messa in affitto l’abitazione prima casa dalla quale provenivo. Posso acquistare ora una terza casa (in un altra provincia dove prenderei residenza) utilizzando per la seconda volta dei benefici prima casa SENZA dover vendere la prima, in quanto ora questa in affitto e quindi oggettivamente non utilizzabile da me?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Paolo, si tratta di una casistica particolare. Le consigliamo di esporla al Notaio che si occuperà del rogito, le saprà sicuramente dare indicazioni riguardo alla sua situazione specifica. Cordiali saluti.

  • Gianluca ha detto:

    Salve,sono un appartenente alle forze dell’ordine,nel 2007 ho acquistato un immobile con le relative agevolazioni prima casa.ho chiesto il trasferimento in una altra sede in un altro comune.se acquisto un immobile nel nuovo comune dove prestero’ servizio posso usufruire delle agevolazioni prima casa per il nuovo immobile senza vendere quello acquistato nel 2007?grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Gianluca, le agevolazioni prima casa per forze dell’ordine e forze armate sono disciplinate dall’art. 66 della L. 21 novembre 2000, n. 342. Quest’ultimo, tuttavia, non contempla la casistica da lei esposta per cui si dovrà applicare la disciplina generale che prevede la vendita della casa già posseduta entro un anno dal nuovo acquisto. Cordiali saluti.

  • Auricchio LUCREZIA ha detto:

    Vorrei chiedere anche io un parere in merito.alle prime abitazioni.siete bravissimi come posso contattarvi? Grazie

  • Giuseppe ha detto:

    buongiorno, nel 2004 ho acquistato una casa in regime di separazione dei beni ho usufruito dell’agevolazione prima casa attualmente vivo con il mio nucleo famigliare moglie e due figli minori,sto comprando un’altra casa all’asta in un altro comune dove ho intenzione di stabilire solo la mia residenza, vorrei sapere gentilmente se posso usurfruire delle agevolazioni prima casa sull’imposta di registro, nel caso un consiglio su come potrei fare, considerando anche l’ipotesi di donazione della prima casa ai miei figli grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Giuseppe, la situazione che ci descrive non è consigliabile, in quanto non è possibile trasferire la residenza in un immobile in cui non si abita e potrebbe essere oggetto di controlli da parte del Comune e dell’Agenzia delle Entrate. Cordiali saluti.

  • Laura Manteri ha detto:

    Buongiorno,
    Mi rivolgo a voi per dipanare un dubbio, in merito al quale molti consulenti fiscali/notai hanno dato pareri discordanti.
    Il tema è: agevolazioni prima casa.
    -Attualmente possiedo UN immobile ove risiedo, acquistato SENZA agevolazioni, in quanto al momento dell’acquisto possedevo altro immobile nello stesso comune, che ora ho venduto.
    -vorrei ora acquistare un altro immobile, nello stesso comune, da mettere a reddito (contratto già in essere al quale subentrerei)
    NON avendo beneficiato di agevolazioni x l’acquisto dell’abitazione ove risiedo, potrei usufruirne ora su questo secondo immobile?
    Grazie infinite in anticipo, buon lavoro
    Laura

    • Redazione ha detto:

      Gentile Laura, le riportiamo quanto scritto a pagina 19 della guida fiscale dell’Agenzia Entrate dedicata alle imposte e le agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa, aggiornata ad aprile 2017: “Le agevolazioni “prima casa” non spettano quando si acquista un’abitazione ubicata nello stesso comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato senza fruire dei benefici. Questo, anche se si assume l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto”. Cordiali saluti.

  • Alessio Albanese ha detto:

    Buongiorno,
    mia moglie ha acquistato un immobile nel 2002 utilizzando le agevolazioni “prima casa”. Adesso stiamo acquistando un altro immobile che vorremmo cointestare. mia moglie preferirebbe non vendere la vecchia casa.
    Possiamo utilizzare nuovamente l’opzione “prima casa” pur mantenendo mia moglie la proprietà della vecchia, che diventerebbe seconda casa?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Alessio, i benefici fiscali sono estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, ma la casa già posseduta deve essere venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Cordiali saluti.

  • Francesco ha detto:

    Nel 2008 acquisto un appartamento come prima casa dichiarando lì residenza e domicilio per i primi 5 anni, ho usufruito dell’agevolazione prima casa, poi ho lasciato l’appartamento e l’ho affittato ad un altra persona.

    Nel 2013 ho preso un appartamento in affitto dichiarando lì residenza e domicilio e ci sono stato per 5 anni.

    Nel 2018 lascio la casa in affitto e compro un secondo appartamento dichiarando lì residenza e domicilio e usufruisco per la seconda volta dell’agevolazione prima casa.

    Posso stare tranquillo o potrei ricorrere in qualche sanzione?
    Ho fatto tutto bene?

    Vi ringrazio in anticipo

    • Redazione ha detto:

      Gentile Francesco, non ci è chiara la sorte dell’appartamento acquistato nel 2008. Ci racconta che vi ha vissuto per 5 anni e che poi l’abbia dato in affitto. Attualmente è ancora proprietario oppure l’ha venduto?
      Le riportiamo quanto indicato nella guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata al 2017: “Dal 1° gennaio 2016, chi ha già acquistato un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e beneficiare, anche sul secondo acquisto, dell’agevolazione, a condizione, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo
      acquisto. Nell’atto di trasferimento del secondo immobile (compravendita, donazione, successione) deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno”. Cordiali saluti.

  • Antonio ha detto:

    Buongiorno, ho venduto nel 2017 l’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa e nella quale ho vissuto per 7 anni, andando poi in affitto.
    Entro il 31/3/21 ne devo acquistare un’altra. Posso usufruire ancora dell’agevolazione prima casa (so già che il credito d’imposta invece è perduto)?
    Grazie per la Vostra gentile risposta.
    Antonio

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Antonio, potrà usufruire dell’agevolazione prima casa se trasferirà la sua residenza nella nuova abitazione. Questo tipo di agevolazione, infatti, riguarda esclusivamente l’abitazione nella quale si ha la residenza. Cordiali saluti.

  • Domenico ha detto:

    Buonasera, ma se si trasferisce la residenza nell’ immobile per la maggior parte del tempo tra acquisto e vendita non si è soggetti a plusvalenza..corretto?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Domenico, cosa intende per “la maggior parte del tempo”? Di quale tempistica si tratta? Cordiali saluti.

  • fabrizio ha detto:

    Buongiorno,
    un’operazione del tipo “acquisto (1^ casa, con trasferimento di residenza) –> ristrutturazione –> rivendita (ovviamente ad un prezzo maggiore) dopo 4-6 mesi –> riacquisto (entro i 12 mesi dalla vendita, nuovamente come 1^ casa e trasferendo nuovamente la residenza) –> rivendita dopo qualche mese, ecc., ecc. è fattibile? quante volte?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno, i trasferimenti di diritti reali con atto di compravendita sono sempre legittimi dal punto di vista giuridico e non sussiste alcuna limitazione. La invitiamo a verificare però le implicazioni di natura fiscale in merito alla plusvalenza determinata dalla maggiorazione del prezzo di compravendita tra un atto notarile ed il successivo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *