Registro protesti: tutto quello che c’è da sapere
Il protesto è un atto pubblico che attesta l’avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il mancato pagamento o la mancata accettazione del titolo di credito stesso. Scarica subito la dispensa dedicata a chi vuole conoscere le modalità di aggiornamento del registro protesti.
Che cosa è un protesto e quando viene pubblicato nel Registro protesti?
L’atto di protesto è redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario o, in mancanza, dal segretario comunale. Esso garantisce al creditore di intraprendere l’azione di regresso nei confronti dei debitori inadempienti. Può essere posto in essere con atto separato, oppure essere scritto sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia ovvero sul foglio di allungamento, con apposizione del timbro di congiunzione ad opera del pubblico ufficiale.
Il protesto è disciplinato dall’ordinamento giuridico italiano negli artt. 51-73 del Regio Decreto n. 1669 del 1933 per la cambiale e negli artt. 45-65 del Regio Decreto n. 1736 del 1933 per l’assegno. L’azione di levata del protesto costituisce il presupposto essenziale per poter esercitare la successiva azione di regresso che spetta al creditore o al portatore del titolo esecutivo verso i soggetti obbligati di regresso (traente, giranti e loro avallanti).
Al fine di rendere evidenti a terzi e con l’obiettivo di tutelare chiunque dovesse incorrere in rapporti economici con il protestato, la legge dispone che il protesto abbia evidenza pubblica. La Camera di Commercio iscrive i protestati entro i successivi 10 giorni nel Registro Informatico dei Protesti. L’iscrizione dura cinque anni.
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