Trascrizione pignoramento in ritardo: quali sono le conseguenze?

Cosa succede se il creditore esegue la trascrizione del pignoramento in ritardo, ovvero non deposita la nota di trascrizione entro 15 giorni? Il Tribunale di Catanzaro si è recentemente espresso sul tema con la sentenza n. 944/2019, con la quale viene confermato che l’inosservanza del sopraccitato termine determina l’inefficacia del pignoramento.
Prima di analizzare quanto stabilito dalla sentenza n. 944/2019, facciamo un passo indietro e rivediamo brevemente in quali occasioni è possibile dare seguito ad un pignoramento immobiliare.
Quando avviene il pignoramento immobiliare
Un creditore può agire contro un debitore inadempiente rivolgendosi ad un giudice per la firma del decreto ingiuntivo. In questo modo viene ordinato al debitore di ottemperare agli obblighi assunti entro un termine stabilito.
Il tutto prosegue con la notifica dell’atto di precetto presso il domicilio del debitore, ovvero una comunicazione ufficiale e formale con cui il creditore avverte ed intima il debitore di saldare il suo debito entro e non oltre 10 giorni dalla notifica. In caso di inerzia del debitore, si dovrà procedere, entro 90 giorni dal precetto, all’esecuzione immobiliare.
Arriviamo adesso alla fase di nostro interesse: l’atto di pignoramento, con cui prende avvio la procedura esecutiva immobiliare, dovrà essere notificato al debitore indicando tutti gli estremi idonei ad identificare in maniera univoca il bene che si intende pignorare. Ma non solo, si dovrà procedere anche con la trascrizione del pignoramento immobiliare presso i Registri Immobiliari. Il creditore dovrà, infatti, provvedere al deposito in Tribunale dell’atto notificato e della nota di trascrizione entro 15 giorni.
A cosa serve la trascrizione del pignoramento
La trascrizione del pignoramento permette che questo possa essere opposto ad eventuali terzi successivi acquirenti dell’immobile.
In caso di trascrizione eseguita erroneamente, l’atto di pignoramento è invalido. Tale invalidità può essere, tuttavia, sanata eseguendo una nuova notificazione dell’atto e una sua corretta successiva trascrizione.
Cosa accade, invece, se la trascrizione del pignoramento è avvenuta in ritardo? Quali sono le conseguenze del deposito della nota di trascrizione non entro i 15 giorni?
L’articolo 557 del codice di procedura civile, al secondo comma, prevede che: “Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari“.
Al terzo comma viene, inoltre, stabilito che: “Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore“.
Se prestate attenzione viene omesso il richiamo della nota di trascrizione tra le cause di inefficacia del pignoramento per il mancato rispetto del termine dei 15 giorni.
La questione è stata oggetto della recente sentenza n. 944/2019 del Tribunale di Catanzaro. Vediamo quanto è stato stabilito.
Il Tribunale di Catanzaro sulla trascrizione del pignoramento in ritardo
Il Tribunale di Catanzaro ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il mancato deposito della nota di trascrizione entro il termine dei 15 giorni dalla restituzione della stessa dal Conservatore, determina l’inefficacia del pignoramento (Cass. Civ. sentenza n. 4757/2016).
La mancanza dell’indicazione della nota di trascrizione nel comma terzo dell’art. articolo 557 del codice di procedura civile deve essere considerata come una dimenticanza del legislatore. Per cui nonostante tale mancanza, anche l’omesso deposito della nota di trascrizione entro i termini previsti dalla legge determina la perdita di efficacia del pignoramento “per evitare una manifesta contraddizione con il disposto del secondo comma“.
Ciò considerando anche che “la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene” (in tal senso Cass, Civ. sentenza n 799812015).
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