Trascrizione atti giudiziari: costi, imposte e modalità di pagamento

Trascrizione atti giudiziari: costi, imposte e modalità di pagamento

Costi e imposte per trascrizione atti giudiziari. Che cosa sono gli atti giudiziari, su quali basi normative si fondano e quanto costa registrarli!

Nel nostro ordinamento, la trascrizione atti giudiziari è la forma di pubblicità dichiarativa più importante, un metodo che consente alle persone di essere informate e di conoscere le caratteristiche e le vicissitudini giuridiche di beni mobili e immobili.

Che cosa è la trascrizione atti giudiziari e quali sono i beni per i quali è obbligatoria?

La trascrizione degli atti è uno specifico procedimento previsto dall’ordinamento giuridico italiano disciplinato e regolato dagli articoli 2643-2696 del Codice Civile contenuti all’interno del sesto libro della “Tutela dei diritti”.

A stabilire quali sono gli atti soggetti a trascrizione ci pensa l’articolo lart. 2683 del codice civile che indica tra i beni per i quali è disposta la pubblicità i beni immobili trascritti nei Pubblici Registri Immobiliari, le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione; gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice e gli autoveicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico.

Se volessimo semplificare potremo anche dire che sono soggetti a trascrizione tutti gli atti in grado di produrre un effetto sui beni mobili e immobili in oggetto. L’articolo 2643 sancisce infatti un principio di tipicità di risultati, un orientamento che ci porta ad affermare che la trascrizione atti giudiziari deve essere prevista per tutti gli atti che potenzialmente possono produrre effetti riferibili ad essi. L’elenco quindi può essere soggetto a crescere, inoltre anche se non prevista o non soggetto ad obbligo, la trascrizione atti giudiziari può sempre essere effettuata dal soggetto interessato.

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Trascrizione atti giudiziari: pagamento dell’imposta e registrazione dell’atto

La disciplina che regola le imposte sulla trascrizione degli atti giudiziari è normata dal D.P.R. 131/1986 – Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro. Il T.U.R. regola e disciplina le modalità attraverso le quali lo Stato gestisce il meccanismo di applicazione di un’imposta e dal D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ).

Come avviene il pagamento dell’imposta?

Al termine del procedimento l’Agenzia delle Entrate riceve dagli uffici competenti una segnalazione di conclusione di procedimento e la collegata emissione di una sentenza o comunque di un atto soggetto a trascrizione. Dal momento della ricezione, l’ufficio competenze dell’Agenzia delle Entrate prendere in carica il procedimento e procederà a liquidare l’imposta dovuta.

Per poter però liquidare l’imposta è prima necessario calcolare l’imposta stessa e individuare il valore economico preciso dell’atto che dovrà essere tassato, tenendo presente che l’imposta non potrà mai essere inferiore ad euro 200, cosi come stabilito dall’articolo 11 del T.U.R.

N.B. L’imposta deve essere pagata anche se al momento della registrazione, gli atti siano (o possano essere) oggetti di impugnazione impugnati.

Gli atti giudiziari per i quali è previsto il pagamento di un’imposta sono:

  • le sentenze e gli atti in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio;
  • i decreti ingiuntivi esecutivi;
  • i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
  • le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere.

Come si paga la trascrizione di un atto giudiziario?

Dobbiamo evidenziare come, a liquidare l’imposta sarà (in prima battuta) l’Agenzia Delle Entrate. Solo successivamente il pagamento dovrà essere effettuato dal soggetto interessato.

Una volta che gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate avranno pagato l’imposta sarà possibile, per il soggetto interessato, procedere al pagamento dell’importo dovuto tramite modello F23.

N.B. la comunicazione di pagamento al contribuente non sarà fatta dall’Agenzia delle Entrate ma, con tutta probabilità, dall’avvocato, che dopo aver controllato sul sito messo a disposizione dal fisco scoprirà l’esatto ammontare e i dettagli del pagamento da effettuare.

Fonte: Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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