Funzione dei testimoni negli atti notarili

Funzione dei testimoni negli atti notarili

Per la stipula di un atto notarile è richiesta, nei casi previsti dalla legge, la presenza di due testimoni. Assistono, dinanzi al notaio, alla formazione del documento contenente la volontà delle parti. Per capire meglio qual è la funzione dei testimoni negli atti notarili, abbiamo analizzato quanto ha stabilito la normativa, in particolare la legge notarile.

La funzione dei testimoni è stata da tempo argomento di discussione, soprattutto in seguito ai cambiamenti apportati alla Legge Notarile dalla L. 28 novembre 2005, n. 246. In generale, i testimoni, attraverso la loro sottoscrizione, garantisco che quanto indicato nell’atto notarile corrisponda al vero.

Atto notarile: è sempre necessaria la presenza dei testimoni?

L’art. 47 della Legge Notarile precisa, al primo comma, che: “L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 48, di due testimoni”.

La presenza dei testimoni è non necessaria, a meno che non sia specificatamente previsto per legge. In base a quanto stabilito dall’art. 48 della Legge Notarile, i testimoni devono assistere quando una parte o il notaio ne richiedano la presenza, nonché in caso di stipula dei seguenti atti:

  • donazione
  • convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni
  • dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni.

La presenza non è, inoltre, obbligatoria qualora una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto.

Quando il notaio è incerto sull’identità delle parti, può raggiungere tale certezza avvalendosi di due fide facienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.

I casi specifici che prevedono la presenza dei testimoni

Oltre alle fattispecie indicate dall’art. 48 della Legge Notarile, nel Codice civile sono contenute alcune norme che prevedono la presenza obbligatoria dei testimoni. Vi riportiamo di seguito alcuni esempi:

  • Testamento pubblico (Articolo 603 Codice civile)
  • Testamento segreto (Articolo 605 Codice civile)
  • Pubblicazione del testamento olografo (Articolo 620 Codice civile)
  • Verbale di ritiro del testamento olografo e segreto (Articolo 608 Codice civile)

Quali sono le caratteristiche dei testimoni

requisiti dei testimoni sono riportati nell’art. 50 della Legge Notarile. Per poter svolgere tale ruolo è richiesta la maggiore età, nonché la capacità di agire. Occorre essere cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti e non essere interessati nell’atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, il coniuge, i parenti e gli affini del notaio e delle parti nei gradi indicati nell’art. 28 e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere (Art. 50 L.N.)

Tra le formalità richieste per l’atto notarile vi è l’indicazione del nome, cognome, paternità, luogo di nascita, domicilio o residenza dei testimoni.

Per approfondire >> Come si legge un atto notarile?

Dei testimoni si parla anche in altri articoli della Legge Notarile, come nel caso dell’atto rogato in lingua straniera (art. 54, c. 2, art. 55), dell’atto in cui una parte sia interamente priva dell’udito e on non sappia leggere (art. 57, c. 2), ecc…

FONTELEGGE 16 FEBBRAIO 1913 N. 89 (LEGGE NOTARILE)

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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4 commenti per "Funzione dei testimoni negli atti notarili"

  • ANTONUCCI Mario ha detto:

    MIO ZIO HA FATTO TESTEMENTO LASCIANDO A TUTTI I NIPOTI UNA PARTE DEL PATRIMONIO DIVISO NON IN PARTI UGUALI domanda i due testimoni sono un amico e il fratello del testatario e giusto, grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Mario, in base a quanto stabilito dall’art. 50 della LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89, i parenti non sono testimoni idonei. Cordiali saluti.

  • Elena ha detto:

    Buongiorno dovrò fare un rogito per acquisto posto auto. Sono necessari dei testimoni? Se si, quanti per le parti? Due a testa o due in totale,?
    Grazie mille

    • Redazione ha detto:

      Gentile Elena, il caso da lei esposto non rientra tra quelli espressamente previsti dall’art. 48 della LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89, per cui la presenza dei testimoni non è obbligatoria a meno che non ne sia richiesta la presenza da una parte o dal notaio. Cordiali saluti.

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