Procedura di recupero crediti: quali sono gli step da seguire?

La procedura di recupero crediti può essere attuata nei confronti di un debitore, nel caso di mancato pagamento di un bene o un servizio. Questa procedura, che consiste in una serie di attività finalizzate ad ottenere quanto dovuto, può essere di due tipi: stragiudiziale e giudiziale.
Nel primo caso, si effettuano delle operazioni che non prevedono l’intervento del giudice, ma possono essere fatte in autonomia oppure tramite professionisti autorizzati. Nel secondo caso, invece, si eseguono una serie di atti per giungere alla condanna di pagamento emessa da parte di un giudice.
Approfondiamo in questo articolo come si possono recuperare dei crediti insoluti e quali sono le modalità per sollecitare il debitore oppure richiedere l’intervento del giudice.
INDICE:
- In che cosa consiste la procedura di recupero crediti?
- Come si può fare una procedura di recupero crediti stragiudiziale?
- Come si può fare una procedura di recupero crediti giudiziale?
- Primo step del recupero crediti: la messa in mora
- Come attuare una procedura di recupero crediti da una persona?
- Quando ricorrere al decreto ingiuntivo?
- Come funziona il decreto ingiuntivo
- Ultimo step del recupero crediti: il pignoramento
In che cosa consiste il recupero crediti?
La procedura di recupero crediti avviene sulla base delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in questione. Prima di intentare qualsiasi causa formale, è preferibile che il creditore provi a risolvere la situazione in via bonaria. Qualora non si arrivi ad una soluzione, si potrà procedere con un’azione formale e la richiesta di messa in mora della controparte. Se dovesse verificarsi un ulteriore mancato pagamento, a quel punto si dovrà ricorrere all’autorità per una risoluzione giudiziaria.
È possibile recuperare il credito sia in autonomia, a maggior ragione se si dispone di un ufficio legale, o tramite società che svolgono questa funzione.
Come si può fare una procedura di recupero crediti stragiudiziale?
La procedura stragiudiziale prevede l’invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Questi due metodi, infatti, forniscono una prova di ricezione del messaggio da parte del destinatario e possono essere utilizzati anche come prove in caso di ricorso all’autorità giudiziaria.
All’interno del sollecito formale di pagamento, è necessario indicare il titolo, cioè la fonte del diritto vantato dal creditore. Ad esempio, si possono riportare gli estremi del contratto o del preventivo sottoscritto tra le parti ed il riferimento alla fattura in sospeso. Devono inoltre essere indicati sulla richiesta anche l’importo da pagare, il termine entro il quale si richiede il pagamento e l’indicazione per cui il creditore, in caso di ulteriore mancato pagamento, potrà procedere in sede giudiziale.
Inoltre, può essere allegata anche la fattura non pagata e altri documenti che chiariscano la natura del credito e forniscano informazioni utili al debitore in modo tale che riesca a saldare il debito.
Calcolare degli interessi di mora
Se le azioni precedenti non portano ad un risultato concreto, il creditore può inviare mediante raccomandata andata/ritorno un atto formale di costituzione in mora del debitore. In questa, il creditore intima il pagamento del debito entro un termine specifico, decorso il quale, in assenza del pagamento, darà seguito al recupero crediti in forma giudiziale. L’atto di messa in mora, inoltre, consente al creditore di intimare il pagamento anche degli interessi e delle spese maturati.
Un altro strumento molto utile è il rintraccio patrimoniale del debitore, che consente di tracciare l’effettivo valore del patrimonio del debitore insolvente scoprendo che tipo di beni possiede, se percepisce redditi e di che natura, nonché i rapporti bancari attuali.
Come si può fare una procedura di recupero crediti giudiziale?
Se ogni tentativo di ottenere il pagamento del debito non conduce al risultato sperato, allora è possibile rivolgersi al giudice affinché possa accertare in via definitiva il diritto di credito.
L’azione giudiziale comincia con gli atti giudiziari che si verificano in questo modo:
- si notifica la diffida ad adempiere al debitore con un termine nel quale gli viene intimato il pagamento dei crediti insoluti,
- se dopo la notifica il debitore non dovesse pagare, si notifica un decreto ingiuntivo con conseguente precetto,
- se neanche tali azioni dovessero essere sufficienti, si attiva la procedura di pignoramento dei beni.
Quando si prevede il pignoramento dei beni del debitore? Tale esecuzione avviene a fronte di un credito non saldato e in possesso di un titolo esecutivo da parte del Giudice. Il pignoramento, inoltre, può essere mobiliare o immobiliare, a seconda della natura dei beni pignorati, o di crediti presso terzi. Ad esempio, rientrano nei beni mobiliari le automobili e gli arredi, mentre sono immobiliari i terreni e gli appartamenti.
Primo step del recupero crediti: la messa in mora
Una volta rintracciato il debitore, il creditore può procedere con la sua messa in mora (art. 1219 c.c.). Questa consiste in un atto scritto con cui il debitore viene intimato ad adempiere al pagamento di quanto dovuto entro un termine determinato.
L’atto con cui viene costituito in mora il debitore deve essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. Esistono alcuni casi, stabiliti dal comma 2 dell’art. 1219 c.c., in cui la costituzione in mora non è necessaria, per via del comportamento del debitore o del fatto costitutivo dell’obbligazione.
Se nonostante la messa in mora il debitore continua a non adempiere, allora il creditore può rivolgersi all’autorità giudiziaria per recuperare il suo credito.
L’atto di precetto per il recupero crediti da una cambiale o un assegno
Come si recupera un credito se il creditore dispone di un assegno o di una cambiale firmata dal debitore? Il creditore che dispone di titoli esecutivi come cambiali o assegni, può evitare di procedere in causa o richiedere un decreto ingiuntivo perché la sentenza non aggiungerebbe nulla al diritto del creditore.
In questo caso, infatti, è possibile recuperare il credito semplicemente procedendo alla notifica di un atto di precetto (art. 480 c.p.c). Di cosa si tratta? Di un avvertimento che, decorsi 10 giorni dalla sua notifica, si procederà all’esecuzione forzata.
L’atto di precetto produce i suoi effetti solo se viene notificato ed è efficace solo se la sua esecuzione è iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione. Questo termine rimane sospeso e riprende a decorrere, come stabilito dell’art. 627, solo se contro il precetto è proposta opposizione (art. 481 c.p.c.).
Bisogna ricordare che l’assegno si considera titolo esecutivo per massimo 6 mesi dalla sua emissione, mentre la cambiale si considera titolo esecutivo per 3 anni. Scaduti tali termini, entrambi perdono valore di titolo esecutivo e il creditore non potrà procedere direttamente con il precetto, ma dovrà ottenere prima un decreto ingiuntivo. In sostanza, il creditore non perde il proprio diritto ma deve solo rispettare un adempimento in più.
Se il creditore ha un contratto o una sentenza
Che cosa succede invece nel caso in cui il creditore abbia un contratto con il debitore? Nel caso di contratto redatto da un notaio, esso è già da considerarsi titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) e consente al creditore di procedere con il precetto e la successiva esecuzione. La procedura è valida anche per le scritture private autenticate.
Quanto fin ora esposto trova applicazione anche nel caso in cui il creditore si trovi con una sentenza. Quest’ultima si prescrive in 10 anni, salvo che, in tale lasso di tempo, il creditore abbia inviato un sollecito di pagamento o un precetto; nel qual caso il credito inizia a decorrere da capo.
Come attuare una procedura di recupero crediti da una persona?
VisureItalia offre diversi servizi che facilitano il recupero di un credito. Puoi rintracciare online il conto corrente, la residenza anagrafica e domicilio e i veicoli di una persona ai fini di un’azione di pignoramento.
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Rintraccio posto di lavoro e redditoVediamo nello specifico quali sono le informazioni fornite dai seguenti documenti:
- il servizio di rintraccio conto corrente individua gli istituti di credito bancari e postali presso i quali una persona è censita ed i rapporti di conto corrente in essere con la giacenza media riferita all’ultimo semestre,
- il rintraccio di residenza e domicilio individua l’attuale residenza in Italia, il domicilio fiscale, le utenze telefoniche intestate ad una persona e le proprietà immobiliari in Italia,
- il rintraccio veicoli consente di conoscere quali sono i veicoli immatricolati in Italia al P.R.A. che appartengono ad una persona,
- il servizio di rintraccio posto di lavoro e reddito verifica l’attuale occupazione lavorativa di una persona presso ditte, imprese private e persone giuridiche.
Quando ricorrere al decreto ingiuntivo?
Una fattura non pagata, cosi come una promessa di pagamento, essendo “prove scritte” consentono di agire con la richiesta di un decreto ingiuntivo in Tribunale. Quest’ultimo consiste in un ordine di pagamento intimato dal giudice al debitore a pagare una determinata somma che è già certa e liquida.
Il debitore, ricevuto il decreto, ha 40 giorni per decidere se:
- pagare ed evitare l’esecuzione forzata
- non pagare, e sottoporsi al rischio dell’esecuzione forzata e del pignoramento
- presentare opposizione: in tal caso, si apre un processo ordinario.
L’opposizione non garantisce sempre che il creditore non proceda ugualmente al pignoramento: il giudice potrebbe dichiarare il decreto “provvisoriamente esecutivo” e, in tal caso, autorizzare il creditore, nelle more del giudizio, ad avviare l’esecuzione.
Per i professionisti esistono delle regole speciali:
- il credito si prescrive in tre anni e non in dieci
- la parcella viene considerata già prova scritta se vidimata dal consiglio dell’Ordine di appartenenza e consente il ricorso per decreto ingiuntivo.
Anche in caso di possesso di un’ammissione del debito, il creditore ha in mano una prova scritta che gli consente di evitare la causa ordinaria e di procedere con il più celere decreto ingiuntivo. Successivamente all’emissione del decreto, e solo in caso di mancata opposizione da parte del debitore, egli può procedere al pignoramento, previa notifica del precetto.
Come funziona il decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo deve essere richiesto dal creditore e per l’emissione devono sussistere determinati requisiti stabiliti dagli artt. 633 e ss. c.p.c..
Una volta emesso dal Giudice, il creditore deve notificarlo al debitore tramite un ufficiale giudiziario e diventerà esecutivo trascorso il termine stabilito. Solamente dopo questo momento si potrà procedere al pignoramento dei beni.
Al debitore è riconosciuta la possibilità di difendersi facendo opposizione al decreto ingiuntivo entro i termini stabiliti dallo stesso decreto.
I tempi del decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo contiene l’ordine del Giudice rivolto al debitore di adempiere entro un determinato termine, il quale corrisponde generalmente a 40 giorni.
L’opposizione può essere fatta entro gli stessi nei termini previsti dallo decreto, quindi sempre 40 giorni.
Quanto costa fare un decreto ingiuntivo
Per richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo è necessario rivolgersi ad un legale. Per questo motivo nel costo per fare un decreto ingiuntivo deve essere considerato il compenso dell’avvocato, e a questo si deve poi aggiunge il contributo unificato, le marche da bollo e altre spese, come quelle sostenute per la registrazione del decreto.
Il contributo unificato è una tassazione per le spese degli atti giudiziari. Nei procedimenti per decreto ingiuntivo e di opposizioni a decreto ingiuntivo, l’importo del contributo unificato da versare è ridotto alla metà.
Ultimo step del recupero crediti: il pignoramento
Se il debitore si rifiuta ancora di pagare il suo debito anche dopo l’atto di precetto, decorsi 10 giorni dalla sua notifica, il creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.
Quest’ultima inizia con il pignoramento (artt. 491 e 492 c.p.c.), che consiste in una “ingiunzione effettuata dall’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi“.
Il creditore può ricorrere a 3 differenti forme di pignoramento per recuperare il suo credito:
Il pignoramento immobiliare e mobiliare
Attraverso il pignoramento immobiliare, il creditore datato di titolo esecutivo può richiedere l’espropriazione forzata degli immobili di proprietà del debitore.
Si ricorre a questo strumento di recupero crediti per crediti di notevole entità, in quanto la vendita forzata di un bene immobile consente solitamente di ottenere un importo tale da soddisfare i crediti più consistenti.
Prima di imbarcarsi in una procedura di questo tipo è sempre consigliabile verificare con una visura ipotecaria che l’immobile non sia gravato, ad esempio, con una ipoteca.
Nel caso del pignoramento mobiliare, invece, i beni sottoposti ad espropriazione forzata sono, appunto, i beni mobili presso il debitore (art. 513 c.p.c.). Questa procedura di recupero crediti viene effettuata sulle cose individuate l’ufficiale giudiziario, le quali non sono conosciute preventivamente dal creditore.
Il pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi consente di recuperare un credito pignorando i beni del debitore che sono in possesso di altri soggetti. Possono costituire oggetto di questa tipologia di pignoramento, ad esempio, i veicoli di proprietà del debitore ma posseduti e utilizzati da un terzo, le giacenze su conti correnti bancari e/o postali, la retribuzione e la pensione.
Leggi anche >> Pignoramento immobiliare e mobiliare: come funziona