Pignoramento delle quote sociali

Pignoramento delle quote sociali

Il pignoramento delle quote sociali è una particolare forma di processo esecutivo prevista nel Codice Civile, da intendersi come un rimedio che l’ordinamento giuridico italiano pone a tutela dei creditori.

Pignoramento quote sociali

Pignoramento quote sociali

Articolo 2910: quali sono i beni da espropriare al debitore?

Nell’articolo 2910, C.C., viene stabilito che il creditore ha la facoltà di espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile, per conseguire quanto gli è dovuto. Quando si parla di “beni”, è opportuno precisare che ci si riferisce oltre che a quelli mobili e immobili, anche a quelli “immateriali”, quali:

  • titoli;
  • denaro;
  • frutti in genere;
  • utili provenienti dall’esercizio di una impresa;
  • quote sociali.

Articolo 2471: come avviene il pignoramento?

La procedura prevista dall’articolo 2471 è simile, secondo quanto sopra enunciato, a quella prevista per il pignoramento immobiliare. L’onere dell’iscrizione, da farsi in via telematica, in assenza di riferimenti normativi specifici ricade in via concorrente sul creditore e sull’ufficiale giudiziario. Il pignoramento delle quote sociali non risulta assoggettato alla disciplina dell’esecuzione presso terzi. Da quanto emerge da una recente sentenza del Tribunale di Rimini (maggio 2016) l’udienza per la dichiarazione della società è superflua considerato che le informazioni sulla titolarità e sul valore nominale delle quote possono essere tratte direttamente dal Registro delle Imprese. Di fatto, il pignoramento delle quote sociali consiste in una espropriazione dotata di caratteristiche sue proprie da considerare nell’individuazione della disciplina applicabile sia alla vendita che alla richiesta di assegnazione.

Articoli 2912 e 2478: che fine fanno gli utili?

Nell’articolo 2912, C.C., viene stabilito che il pignoramento comprende anche gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata. Cosa significa? Ciò vuol dire che nel pignoramento della quota di socio di una s.r.l. rientrano anche gli utili. Inoltre, l’articolo 2478, C.C., riporta che la decisione dei soci che approva il bilancio decide anche sulla distribuzione degli utili. Cosa significa? Ciò vuol dire che è tramite tale distribuzione che è possibile procedere all’accertamento degli utili che, eventualmente, andranno distribuiti ai creditori in sede esecutiva.

Il caso del pignoramento delle quote sociali

Come anticipato, anche la quota sociale può essere espropriata, secondo quanto previsto dall’articolo 2471, C.C. Esso, in particolare, stabilisce che la partecipazione in una società a responsabilità limitata può essere oggetto di espropriazione. Sta di fatto, però, che il testo del suddetto articolo, nonostante indichi le formalità essenziali del pignoramento, non si soffermi esplicitamente ad individuare la forma del procedimento espropriativo che seguirà il pignoramento delle quote sociali. Di conseguenza, si pongono questi problemi: seguire la strada del pignoramento presso terzi o quella del pignoramento immobiliare? Effettuare l’iscrizione del pignoramento delle quote sociali nel Registro delle Imprese? O effettuare la trascrizione del pignoramento immobiliare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari? L’articolo 2471, C.C., primo comma, risolve parzialmente questi interrogativi in quanto prevede – così come nel pignoramento presso terzi – che il pignoramento delle quote sociali deve essere eseguito con notificazione sia al debitore che alla società partecipata. Dopo la notifica, esso va iscritto nel Registro delle Imprese – così come per il pignoramento immobiliare – senza tuttavia specificare se l’incombenza deve essere curata. Ma prima di procedere con una analisi più dettagliata in merito alla modalità di pignoramento, chiariamo che la natura della partecipazione sociale è differente a seconda che si tratti di partecipazione a due differenti tipologie di società:

A) società di persone: società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice;

B) società di capitali: società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni.

Società di persone

Nelle società di persone ogni singola quota appartenente ad un socio è caratterizzata, oltre che dal conferimento, in danaro o altri beni, anche dalla “personalità” della partecipazione. Ciò vuol dire che tutta la compagine sociale manifesta un vero e proprio interesse nella scelta dei propri soci, ai quali attribuire fiducia per l’esercizio dell’impresa. A fronte di ciò, il pignoramento delle quote sociali in questa tipologia di società non è consentita. Per quale motivo? Perché entrerebbe in contrasto con la natura stessa dell’organizzazione consentendo il subentro coattivo di terzi nella società, in sostituzione del socio espropriato. E proprio questo si configura come la conseguenza principale del pignoramento delle quote sociali: la vendita a terzi soggetti, interessati all’acquisto della partecipazione, sul cui ricavato il creditore potrà soddisfarsi.

Ma quali azioni spettano al creditore? Egli dovrà attivarsi in maniera tale che possano attuarsi queste 3 fasi principali:

  1. Promozione di una azione esecutiva, mediante la notifica di un atto di pignoramento al proprio debitore ed alla società alla quale questo appartiene in qualità di socio.
  2. Iscrizione a ruolo della procedura – nel Registro delle Imprese – presso il Tribunale competente per territorio, in modo tale da rendere l’atto noto ed efficace anche nei confronti dei terzi.
  3. Valutazione delle quote sociali dinanzi al Giudice dell’Esecuzione, il quale potrà disporne la vendita con ordinanza.

Società di capitali

Può succedere che anche nelle società di capitali, così come in quelle di persone, sia stabilita all’interno dello statuto l’intrasferibilità della quota. Che cosa prevede la legge (penultimo comma dell’articolo 2471, C.C.) in questo specifico caso? Se, di fronte al Giudice, creditore, debitore e società non si accordano, la vendita avrà luogo all’incanto. Si precisa, però, che sarà priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenterà un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Quale è il vantaggio di questa norma? La sua applicazione consente a questa tipologia di società di preservare la possibilità di scelta dei propri soci, anche nei casi di insolvenza e fallimento di un socio. Da ricordare che quest’ultimo potrà essere sostituito da un nuovo soggetto che, acquistando la sua quota, permetterà di utilizzare il ricavato per il soddisfacimento dei creditori del socio insolvente.

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Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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