Pignoramento del TFR: è possibile?

Pignoramento del TFR: è possibile?

Il creditore di un lavoratore ancora in servizio può ricorrere al pignoramento del TFR? La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito con la sentenza n. 19708/2018, pubblicata il 25 luglio 2018.

Attraverso il pignoramento presso terzi non vengono aggrediti i beni che si trovano nella disponibilità del debitore, bensì in quella di terzi. Questo perché nei confronti di quest’ultimi il debitore stesso vanta infatti dei crediti.

Chi può essere il terzo? Ad esempio il datore di lavoro, in quanto lo stipendio corrisponde ad un credito che il lavoratore vanta nei confronti del titolare. In questo caso il creditore notifica il pignoramento presso il datore di lavoro e per questo è indispensabile verificare anticipatamente se il debitore percepisce effettivamente una busta paga.

Il rintraccio posto di lavoro è un servizio che permette al creditore di ottenere informazioni sull’attuale occupazione lavorativa del debitore, se questi ha residenza fiscale in Italia. È così possibile conoscere sia i dati del datore di lavoro (denominazione, sede legale, riferimenti di contatto) sia la tipologia di contratto, la decorrenza, l’inquadramento aziendale e la qualifica professionale.

Pignoramento del TFR di un lavoratore ancora in servizio

Può capitare che il pignoramento del quinto dello stipendio sia sempre sufficiente a saldare il debito e così il creditore sia portato a pignorare il trattamento di fine rapporto (TFR). Anche quest’ultimo rappresenta infatti un credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro.

A differenza dello stipendio che viene percepito alla fine di ogni mese, il TFR e l’indennità di fine rapporto possono essere riscossi solo alla fine del rapporto di lavoro. Prima di tale momento, il lavoratore non ha disponibilità delle somme accantonate annualmente nel TFR. Può essere quindi il TFR accantonato in azienda o in un fondo di previdenza complementare oggetto di pignoramento verso terzi?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19708/2018, si è pronunciata in merito alla pignorabilità o meno delle quote accantonate del TFR del lavoratore ancora in servizio. Vediamo quanto è stato stabilito dai Giudici di legittimità.

IL CASO

La vicenda scaturisce da un pignoramento presso terzi avente ad oggetto l’indennità di fine servizio (dovuta dall’I.N.P.D.A.P, oggi I.N.P.S.) che era stato notificato da un creditore ad un debitore dipendente di un ente pubblico.

Il giudizio si concludeva, dopo l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato in quanto quest’ultimo non aveva reso la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., con esito favorevole in primo grado e, quindi, con l’assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore.

In appello, tuttavia, il pignoramento veniva dichiarato inefficace a causa della non assoggettabilità a pignoramento di somme non ancora esigibili. Il creditore, avverso la sentenza di appello, interponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per un nuovo esame sulla base del seguente principio di diritto: “Anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e Ric. 2016 n. 20950 sez. M3 – ud. 14-12-2017 -5- Corte di Cassazione – copia non ufficiale corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997”.

FONTE: CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI – 3, ORDINANZA N. 19708 DEL 25/07/2018
 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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