Pignoramenti presso terzi di conti e stipendi: cosa sapere?

2 nuove procedure sul pignoramento presso terzi di conti e stipendi.
Novità sui pignoramenti presso terzi di conti e stipendi, una sull’udienza di assegnazione delle somme, l’altra sul contenuto dell’atto di pignoramento, che snelliscono le procedure e semplificano le udienze.
1. Cambia l’udienza di assegnazione delle somme nel caso di pignoramento presso terzi
Con la recente riforma della giustizia, cambia l’udienza di assegnazione delle somme nel caso di pignoramento presso terzi, cioè di stipendi, pensioni, conti correnti, crediti verso clienti etc.
Nell’ottica di semplificazione dei processi, infatti, è stato previsto che il terzo presso cui è pignorato il credito e che è tenuto a fornire al giudice la dichiarazione dell’esistenza delle somme, dovrà farlo mediante una lettera scritta inviata all’avvocato del creditore pignorante.
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Quindi, datori di lavoro, banche e istituti previdenziali non saranno costretti a partecipare fisicamente alle udienze, potendo inviare all’avvocato una raccomandata a.r. (o una PEC) specificando:
- se vi è un rapporto di impiego con il debitore pignorato
- a quanto ammonta la busta paga
- a quanto corrispondende la trattenuta sullo stipendio.
Sarà poi compito dell’avvocato produrre tale dichiarazione all’udienza fissata, mentre sarà il giudice ad assegnare le somme autorizzando il datore di lavoro al versamento diretto in favore del soggetto pignorante.
Per sapere se una persona è dipendente di una società privata o di un ente pubblico e qual è il suo stipendio annuo per procedere con il pignoramento, basta richiedere un rintraccio posto di lavoro e reddito online su Visure Italia. In caso di esito negativo, cioè se il debitore non risulta dipendente di aziende private o di enti pubblici, è possibile fare un censimento bancario persona online per sapere se il soggetto ha un conto corrente bancario da sottoporre a pignoramento.
2. Cambia il contenuto dell’atto di pignoramento
Cambia anche il contenuto dell’atto che l’avvocato ha il compito di redigere e portare a conoscenza del debitore e del terzo pignorato. Si tratta di un consueto atto di pignoramento notificato formalmente dall’ufficiale giudiziario al terzo e con cui gli si ingiunge di non pagare al debitore le somme pignorate. In sostanza:
- la citazione a comparire del debitore sarà accompagnata solo dall’invito al terzo a comunicare al creditore la dichiarazione in cui specifica le somme e le date di pagamento.
- L’atto conterrà anche l’avvertimento di fornire tale indicazione entro e non oltre 10 giorni (a mezzo raccomandata o PEC)
- L’atto conterrà anche la formalizzazione dell’avvertimento al terzo pignorato che, in assenza di comunicazione della dichiarazione a mezzo raccomandata o PEC, dovrà comparire in udienza per rendere la dichiarazione verbalmente. In caso di mancata partecipazione all’udienza, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza al debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati.
In sostanza, se il terzo pignorato non invierà al creditore la lettera con la dichiarazione delle somme o dei beni di cui è debitore, dovrà presentarsi dinanzi al giudice, se non vuole che il credito pignorato presso di lui si consideri non contestato e, per l’effetto, pagare al creditore ciò di cui non è debitore.
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