Pignoramento di beni mobili non di proprietà: come dimostrarlo

In base alla sentenza n. 23625/2012 del 20.12.2012, l’Ufficiale Giudiziario non può valutare l’appartenenza dei beni mobili da pignorare. Come agire in caso di pignoramento beni mobili non di proprietà?
Cosa succede nel caso di pignoramento beni mobili non di proprietà?
Se nell’immobile in cui fa visita l’Ufficiale Giudiziario sono presenti beni mobili non di proprietà del debitore, cosa succede? Non è sufficiente indicare che i mobili sono di proprietà di terzi. Essere in possesso di un contratto di comodato, registrato in data anteriore al pignoramento, che dichiara che tutto ciò che si trova all’interno della casa è di proprietà del comodante, non è abbastanza.
La Cassazione, con la sentenza n. 23625/2012 del 20.12.2012, si è espressa riguardo ai margini di autonomia dell’Ufficiale Giudiziario in caso di pignoramento di beni mobili presso il debitore. Ha stabilito che i mobili che si trovano nell’abitazione o negli altri luoghi appartenenti al debitore si presumono di sua proprietà. Non è compito dell’Ufficiale Giudiziario sindacare sulla veridicità di tale presunzione.
Quest’ultimo, infatti, svolge un’attività meramente esecutiva, quale ausiliario del Giudice. È a lui preclusa ogni valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni, anche se si tratta di atti pubblici o scritture private autenticate e registrate. Una valutazione di questo tipo sarà piuttosto di competenza del Giudice.
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Tutela per i terzi proprietari dei beni pignorati
Potrebbe succedere che i beni appartenenti ad un terzo vengano inconsapevolmente pignorati. La legge prevede una forma di tutela per i terzi proprietari dei beni pignorati. Si tratta dell’opposizione di terzi all’esecuzione di beni che non appartengano al debitore anche se sono nella sua apparente disponibilità.
L’art. 619 cod. proc. civ., infatti, consente l’opposizione di terzo. Stabilisce che: “il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore“.
L’opposizione di terzo accerta l’illegittimità dell’esecuzione con riferimento al suo oggetto e al diritto del terzo. Con tale strumento viene sottratto all’espropriazione un bene sul quale il terzo vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale o di credito.
Riassumendo
L’Ufficiale Giudiziario relativamente a un pignoramento mobiliare dovrà:
- essere munito, ai fini della regolarità del pignoramento, del precetto e del titolo esecutivo;
- astenersi dal pignorare i beni indicati dall’art. 514 c.p.c.;
- non esprimere alcuna valutazione giuridica sui titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione.
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10 commenti per "Pignoramento di beni mobili non di proprietà: come dimostrarlo"
Un amico straniero mi ha dato il mini appartamento in comodato d’uso gratuito, ho una pendenza con l’agenzia delle entrate possono pignorare i mobili?
Buongiorno Walter, è una situazione che potrebbe verificarsi anche se il contratto di comodato d’uso è stato registrato in Agenzia delle Entrate. Se ciò avvenisse, in base a quanto previsto dall’art. 619 cod. proc. civ., “il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni”. Le suggeriamo di confrontarsi con un legale. Cordiali saluti.
ho un negozio di abbigliamento
e tengo degli abiti in “conto vendita ” con contratto.
Possono essere pignorati non essendo merce di proprietà?
Buongiorno Aniello, nel contratto estimatorio il proprietario della merce resta il fornitore fino a quando non si paga il prezzo dei beni ricevuti. Ciò significa che i suoi creditori non possono fino a tale momento aggredire la merce mediante atto di pignoramento. Cordiali saluti.
se è solo presente la mia compagna in casa, l’ufficiale giudiziario può entrare e pignorare i beni mobili senza lamia presenza?
Buonasera Sergio, la informiamo che l’Ufficiale Giudiziario ha la facoltà di entrare nella sua abitazione, a prescindere dalla sua presenza in quel momento. Cordiali saluti.
Buongiorno ho una camera in comodato d’uso gratuito registrato regolarmente con data certa cosa possono pignorare.
Gentile Maria, lei è il comodante o il comodatario? Cordiali saluti.
Presso il CERVED e quindi anche sull’Agenzia del territorio mi ritrovo pignorati otto beni immobili non di mia proprietà dimostrabili mediante documenti catastali.
Non riesco a trovare nessun argomento favorevole alla mia situazione
Buongiorno Olimpia, le suggeriamo di richiedere maggiori informazioni all’Agenzia delle Entrate, munita della documentazione in Suo possesso. Cordiali saluti.