Istanza di vendita tardiva: cosa comporta?

Istanza di vendita tardiva: cosa comporta?

L’istanza di vendita è l’atto che, dopo la notifica del pignoramento,
segna l’inizio del procedimento esecutivo immobiliare. Cosa comporta un’istanza di vendita tardiva? Vediamolo in questo articolo.

In assenza di un’istanza di vendita, decorsi 45 giorni dalla notifica del pignoramento, lo stesso diviene inefficace.

L’art. 555 del c.p.c stabilisce che “il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492“.

La stessa disposizione prosegue affermando, inoltre, che “Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note“.

È possibile un’istanza di vendita tardiva?

Si è in presenza di una istanza di vendita tardiva quando la richiesta di vendita avviene oltre 45 giorni dal pignoramento, come prescritto dall’art. 497 c.p.c.. Tale norma stabilisce, infatti, che “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita”.

Il sopraccitato termine è stato introdotto dall’art. 13, c. 1, let. d, del D.L. 83/2015, convertito nella L. 132/2015. Tale norma ha sostituito il precedente termine di 90 giorni per tutte le procedure avviate dopo il 27 giugno 2015.

Un’istanza di vendita tardiva comporta, quindi, l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione dell’intera esecuzione immobiliare ad esso collegata.

Da quale momento si ha un’istanza di vendita tardiva?

Un aspetto poco chiaro è da quando decorra il termine dei 45 giorni. Nell’art. 479 c.p.c. si parla di “compimento” del pignoramento, ma questo è da intendersi dalla notifica dell’atto di cui all’art. 555 del c.p.c. o dalla trascrizione dello stesso?

Sull’argomento si è più volte pronunciata la Corta di Cassazione, fino ad arrivare alle più recenti sentenze n. 7998/2015, n. 4751/2016 e n. 18758/2017.

L’orientamento prevalente è che la “data di compimento del pignoramento”, quindi la sua efficacia, sia collegata al perfezionamento della notificazione, poiché da quel momento si producono per entrambe le parti gli effetti di legale conoscenza dell’atto e di pendenza dell’esecuzione.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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