Cosa dice il decreto sull’istanza di assegnazione dei beni pignorati?

Cosa dice il decreto sull’istanza di assegnazione dei beni pignorati?

Con l’ultimo decreto legge di riforma del processo civile (n° 83/2015) sono state modificati anche alcuni aspetti relativi alle esecuzioni forzate e ai pignoramenti, nello specifico per quanto riguarda l’istanza di assegnazione di beni del debitore già pignorati. Di cosa si tratta? Dei casi in cui il creditore non richiede al giudice la vendita del bene soggetto a esecuzione forzata ma richiede invece che gli venga assegnato per risarcire il proprio credito.

Istanza di assegnazione dei beni pignorabili

In cosa consiste l’istanza di assegnazione dei beni pignorabili? Nella possibilità di presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza per ottenere la proprietà dei beni da pignorare a compensazione dei propri crediti anziché scegliere di venderli all’asta. In questo caso, vi sono due possibilità:

  • se il valore del bene assegnato è superiore rispetto al credito, il creditore dovrà versare la differenza al debitore
  • se il valore del bene assegnato risulta inferiore al credito, il creditore avrebbe ancora diritto ad agire per ottenere la somma residua.

Le novità contenute nella riforma del processo civile riguardano le tempistiche e la presentazione della domanda di assegnazione.

Quando presentare l’istanza di assegnazione

Per quanto riguarda le tempistiche, il decreto precisa che per le procedure esecutive iniziate dopo il 27 giugno 2015, il creditore può presentare istanza di assegnazione o di vendita del bene trascorsi almeno 10 giorni dal pignoramento ed entro il termine massimo di 45 giorni da esso. Il decorso del termine è sospeso durante la pausa estiva, cioè dal 1° al 31 Agosto.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine minimo di 10 giorni, l’istanza sarà nulla ma la nullità stessa deve essere eccepita dal debitore proponendo opposizione agli atti esecutivi entro l’udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita. Se invece il debitore non solleva tale eccezione la nullità è sanata.

Nel caso in cui si ecceda il termine massimo di 45 giorni, il pignoramento diventa inefficace e il creditore dovrà iniziarne uno nuovo. Per far dichiarare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione dell’esecuzione, il debitore deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo. Il termine dell’efficacia del pignoramento decorre dalla data di notificazione dell’atto di pignoramento.

Domande di assegnazione

Cosa succede se invece non vengono presentate le domande di assegnazione? Se il creditore non ha fatto richiesta di assegnazione del bene o se la richiesta è stata rigettata dal giudice, il giudice stesso può:

  • disporre l’amministrazione giudiziaria dei beni pignorati
  • pronunciare una nuova ordinanza di vendita, affinché si proceda a incanto.

In quest’ultimo caso, il giudice potrà lasciare invariate le condizioni di vendita ed emanare una nuova ordinanza per la disposizione di un nuovo incanto, oppure stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di 1/4. In quest’ultimo caso, il giudice assegna un nuovo termine non minore di 60 giorni, entro cui possono essere proposte offerte all’acquisto nelle forme previste per la vendita senza incanto.

Per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore richiedente, ordinandogli di versare l’eventuale conguaglio sulla differenza tra il valore (superiore) del bene pignorato e quello (inferiore) del pignoramento. Solo dopo che sia stato effettuato tale versamento da parte del creditore, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento.

Documenti utili: visura ipotecaria pregiudizievoli

In casi come questi, uno dei documenti che risulta particolarmente utile è la visura ipotecaria pregiudizievoli. Si tratta di un documento che consente di verificare, relativamente ad un nominativo (persona fisica, ditta individuale o società), se risultano o meno gravami (ipoteche volontarie, servitù, vincoli) o pregiudizievoli (ipoteche legali, ipoteche esattoriali, fallimenti, pignoramenti, citazioni, decreti ingiuntivi, costituzione di fondo patrimoniale…) relative al nominativo oggetto di ricerca nel periodo decorrente dalla data di automazione della competente Conservatoria RR.II. fino alla data di aggiornamento.

È possibile ottenere una visura ipotecaria pregiudizievoli online su Visure Italia. Per ogni atto o formalità viene indicata la tipologia dell’ipoteca o della pregiudizievole, la data di trascrizione/iscrizione, il numero di registro generale e particolare.

Leggi anche -> Cambia l’art. 495: più tempo per la rateizzazione del debito

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a smartfocus@visureitalia.com. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!
Servizi VisureItalia

5 commenti per "Cosa dice il decreto sull’istanza di assegnazione dei beni pignorati?"

  • Vitto Favaretto ha detto:

    Mi riferivo all’art. 588 c. p. c. prevede: “Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data di vendita, può presentare istanza di assegnazione, a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo”.
    Sono state individuate tre diverse forme di assegnazione, sia per i beni mobili che immobili: l’assegnazione satisfattiva, l’assegnazione-vendita e l’assegnazione-mista.
    L’assegnazione – vendita prevede che l’assegnatario paghi un prezzo…….,
    a) almeno pari alle spese di esecuzione privilegiate
    b) ai crediti aventi diritti di prelazione anteriore al suo, rimanendo creditore dell’esecutato.
    Cioè:
    – le spese sono quelle di esecuzione privilegiate comprese quelle di eleggere un suo curatore ing per perizia e altro (Banca?);
    – non capisco quali sono questi crediti aventi diritti di prelazione.
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Vitto, nelle spese di esecuzione privilegiate dovrebbero rientrare “le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori” (art. 2770 c.c.), mentre i crediti aventi diritti di prelazione risultano dai pubblici registri (art. 498 c.p.c.). Cordiali saluti.

  • Vitto Favaretto ha detto:

    solo a titolo informativo,….. se il valore del bene assegnato è superiore rispetto al credito, il creditore dovrà versare la differenza al debitore o al procedente nel qual caso la banca o solo le spese di esecuzione del tribunale? o di crediti per esempio del procedente sempre banca etc etc? Non capisco
    Grazie e cordiali saluti

    • Redazione ha detto:

      Gentile Vitto, il suo quesito non è chiaro. Potrebbe specificare meglio cosa intende per “procedente nel qual caso la banca”? Il procedente è il creditore. Saremmo lieti di poterla aiutare. Grazie

  • quando viene assegnata la merce, il debitore originario deve fare regolare fattura?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *