Impugnazione estratto di ruolo: è ammissibile?

Dopo aver scaricato l’estratto di ruolo hai scoperto l’esistenza di debiti di cui non eri a conoscenza? Se risultano notificate delle cartelle esattoriali che ritieni di non aver mai ricevuto, hai la possibilità di contestare il difetto di notifica delle stesse. Vediamo in questo articolo quali sono i casi in cui potresti procedere con l’impugnazione di un estratto di ruolo.
INDICE:
Cos’è l’estratto di ruolo?
L’estratto di ruolo, consegnato soltanto su richiesta del debitore, è un elaborato informatico dell’esattore. Serve ad indicare gli elementi della cartella, tra i quali anche quelli del ruolo relativo alla stessa.
Con il termine di ruolo, poi, si intende un atto impositivo regolato dalla legge nella sua impugnabilità. Si tratta di un provvedimento dell’ente impositore e quindi di un atto potestativo che contiene una pretesa economica verso terzi. La differenza tra estratto di ruolo e ruolo, infatti, sta proprio nella natura impositiva che caratterizza soltanto il secondo.
Come richiedere l’estratto di ruolo online?
Per verificare la tua situazione debitoria, puoi effettuare la richiesta online dell’estratto conto Equitalia tramite VisureItalia. Ti sarà sufficiente inserire soltanto il tuo nome, cognome e codice fiscale:
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Estratto conto equitaliaQuesto documento, rilasciato dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, può essere richiesto da una persona fisica o da giuridica (società di persone, di capitali o spa, consorzio, ecc.). L’estratto conto Equitalia certifica, a partire dall’anno 2000, lo stato dei debiti maturati, dei pagamenti effettuati, degli insoluti e del residuo passivo comprensivi di interessi e sanzioni.
Come impugnare l’estratto di ruolo?
Il nostro ordinamento stabilisce che l’impugnazione serva a contestare i provvedimenti dell’autorità giurisdizionale, dopo che si eccepisce un vizio dello stesso (nella legittimità o nel merito).
Tecnicamente l’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile. Questo poiché è un semplice documento cartaceo o di informatico che riproduce il contenuto della cartella esattoriale e del ruolo in essa azionato. Viceversa, è possibile impugnare le cartelle esattoriali, soprattutto quelle che risultano nell’estratto di ruolo, ma non abbiamo mai ricevuto.
A questo proposito, chiariamo che il procedimento di notifica della cartella esattoriale deve essere esente da qualsiasi vizio, sia per dare al contribuente la possibilità di pagare, sia per consentirgli di impugnare la richiesta di pagamento entro i termini. Proprio per queste motivazioni, è naturale che se la notifica non è mai avvenuta, o è avvenuta in modo sbagliato, i termini per ricorrere al giudice non iniziano e il cittadino ha il tempo per proporre opposizione.
Si ammette l’impugnazione se la cartella non è stata validamente notificata, motivo per cui il contribuente ne viene a conoscenza in seguito, mediante l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. Infatti, la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3).
Inoltre, l’estratto di ruolo si può impugnare quando è l’unica possibilità per il contribuente di far valere l’assenza della notifica della cartella ed esso costituisce il primo e unico atto con cui viene a conoscenza della pretesa tributaria (Ordinanza Corte di Cassazione, Sezione V Civile, 23 ottobre 2020, 23467).
Quali sono i termini per l’impugnazione dell’estratto di ruolo?
Quando ricevi una cartella esattoriale devi tenere a mente i termini specifici entro i quali potresti proporre ricorso. Nel dettaglio, le cartelle dell’agente di riscossione, in generale, sono impugnabili entro questi termini:
- 30 giorni dalla notifica, per le cartelle che contengono sanzioni amministrative. In questa evenienza, il ricorso (definito come opposizione) si propone al Giudice di pace;
- 60 giorni, per quelle relative i tributi. Qui il ricorso si propone dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale;
- 40 giorni, per le cartelle riguardanti i contributi previdenziali ed assistenziali. In questo caso il ricorso (anche stavolta definito opposizione) si propone al Tribunale nelle vesti di Giudice del lavoro.