Come funziona il giudizio di revisione ereditaria nella dichiarazione di successione?

La dichiarazione di successione è un documento obbligatorio solo nel caso in cui l’asse ereditario comprenda dei beni immobili, salvo limitate eccezioni, e serve per consentire la voltura catastale. Cosa succede se non si deposita la dichiarazione di successione nel giudizio di revisione ereditaria? Vediamolo in questo approfondimento.
Cos’è il giudizio di revisione ereditaria?
Il giudizio di revisione ereditaria è un procedimento giuridico che serve a rivedere e correggere eventuali errori presenti in una precedente divisione ereditaria. Questo può accadere quando sorgono dubbi sulla validità del testamento, sulla corretta divisione del patrimonio tra gli eredi, o sulla lesione dei diritti di legittima, ovvero la quota del patrimonio riservata per legge ad alcuni familiari del defunto. In pratica, chi si sente leso nei propri diritti ereditari può rivolgersi al giudice un riesame delle decisioni o delle operazioni successorie, ed ottenere una nuova valutazione della successione e una ripartizione del patrimonio più equa.
Differenza tra giudizio ordinario e giudizio di revisione ereditaria
Il giudizio ordinario e quello di revisione ereditaria rappresentano due procedimenti giuridici distinti nella gestione di un patrimonio ereditario. Il giudizio ordinario riguarda la prima divisione dei beni del defunto, in base a quanto previsto dal testamento o, in assenza, le norme che disciplinano la successione legittima. Questo processo stabilisce, quindi, la suddivisione iniziale tra gli eredi.
Il giudizio di revisione ereditaria, invece, interviene in un secondo momento, quando emergono nuovi elementi, si rilevano errori nella divisione precedente o si verifica una lesione dei diritti degli eredi. È uno strumento correttivo che consente di riequilibrare la situazione patrimoniale.
Quando la dichiarazione di successione non basta
La dichiarazione di successione, pur essendo un atto obbligatorio, non è sufficiente per risolvere tutte le questioni ereditare.
Con la sentenza numero 2480 del 1° giugno 2011, ad esempio, la Corte d”Appello di Roma ha affermato che la dichiarazione di successione non basta da sola a provare la sussistenza delle qualità necessarie alla formulazione della domanda di divisione e l’integrità del contraddittorio, se non risulta corredato da certificati storici catastali e documentazione relativa alle iscrizioni e alle trascrizioni che hanno interessato nell’ultimo ventennio i beni che fanno parte dell’asse ereditario.
In caso di contenzioso o di revisione ereditaria, quindi, occorre corredare la dichiarazione di successione con questi documenti aggiuntivi, in quanto è necessario dimostrare la certezza circa:
- la proprietà dei beni
- eventuali vincoli e pregiudizi
- l’integrità del contraddittorio.
In assenza di questi elementi, la domanda è improponibile.
Secondo un’opinione consolidata, inoltre, la dichiarazione di successione di regola da sola non vale neanche a comprovare l’accettazione tacita dell’eredità.
Come ottenere i documenti relativi all’ultimo ventennio dell’immobile?
Per ottenere la documentazione relativa alle iscrizioni e alle trascrizioni che hanno interessato nell’ultimo ventennio i beni dell’eredità è possibile richiedere una visura ipotecaria ventennale online su VisureItalia.
La Visura Ipotecaria Ventennale consiste in un’indagine sulla storia dell’immobile nei venti anni antecedenti la data di richiesta della visura stessa, con verifica della continuità delle trascrizioni. Tale ricerca include i passaggi di proprietà ed i gravami che hanno interessato l’immobile nel corso del ventennio. L’applicazione tipica della visura ipotecaria ventennale è, per lo studio notarile, la base fondamentale per la relazione notarile indispensabile per un atto di compravendita o per l’iscrizione di un’ipoteca.
VisureItalia ha elaborato un suo schema di relazione ipotecaria ventennale con il quadro sinottico ed evidenza di tutti i trasferimenti di proprietà riferiti all’immobile oggetto di interesse nel corso dei ultimi venti o trenta anni con evidenza di gravami, servitù o vincoli nonché di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
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