Cos’è la franchigia di successione?

Prima disciplinata dal d.p.r. 637 del 1972, poi dal decreto legislativo 346/1990, soppressa dall’articolo 13 della legge 383/2001 e, infine, reintrodotta dal decreto legge 262/2006. La regolamentazione sull’imposta di successione ha subito nel tempo diverse modifiche, soprattutto per quanto riguarda le aliquote e le franchigie di successione.
Quando si deve pagare l’imposta di successione
Chi riceve in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari deve obbligatoriamente presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione.
Tali adempimenti devono avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto. Nel caso di una dichiarazione di successione non presentata entro il termine stabilito, il contribuente sarà soggetto a sanzioni amministrative anche nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta.
I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione, ai sensi dell’art. 28, c. 2, del TUS e come specificato anche sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, sono:
- i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
- gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari.
Sono invece esonerati i chiamati ereditarietà ed i legatari che abbiano rinunciato all’eredità o al legato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione ed i chiamati che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 c.c..
Un ulteriore motivo di esenzione si verifica nel caso ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’eredità sia assegnata al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
- Il valore dell’attivo ereditario sia superiore a 100.000 euro;
- nell’eredità non siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.
Per approfondire sulle modalità di calcolo dalla tassa di successione, vi consigliamo anche la lettura di questo articolo.
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Le attuali aliquote e franchigie di successione
Per franchigia di successione si intende la soglia entro la quale si è esenti da tassazione. Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta di successione sono disciplinate dall’art. 2, c. 48, del D.L. n. 262 del 2006. Le stesse sono applicate anche in caso del calcolo della tassa di successione su conto corrente cointestato.
L’imposta viene calcolata sul valore totale dell’eredità del defunto, tenendo conto quindi delle franchigie e delle aliquote. Queste variano in base al grado di parentela dell’erede:
Coniuge e figli, parenti stretti
Questi soggetti possono usufruire di una franchigia di successione pari a 1 milione di euro per ciascun beneficiario. In caso di superamento verrà applicata un aliquota del 4% sul valore complessivo netto per i trasferimenti effettuati in loro favore.
Ciò significa che se il coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) ereditano ad esempio una casa, non devono pagare l’imposta di successione se il valore catastale dell’immobile non supera la sopracitata soglia relativamente alla propria quota ereditaria. Se invece viene superata la franchigia, la tassa dovrà essere pagata sulla parte eccedente con l’applicazione dell’aliquota del 4%. A questa vanno aggiunte l’imposta catastale e ipotecaria, quando si tratta di immobile in successione.
Fratelli e sorelle
Per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle la franchigia è invece di 100.000 euro. Al superamento di tale soglia, la tassa dovrà essere pagata sull’importo in eccesso con applicazione di
un’aliquota pari al 6%.
Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collaterale fino al terzo grado
Trova applicazione l’aliquota del 6% per i trasferimenti in favore di tali soggetti, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Altri soggetti
Per tutti gli altri soggetti non è prevista nessuna franchigia e si applica aliquota dell’8%.
Eredi disabili
È prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, indipendentemente dal grado di parentela che lega il defunto e l’erede.
Le franchigie si applicano anche in questo caso in capo a ciascun beneficiario e non sono cumulabili tra loro.
Fonte: Agenzia delle Entrate
4 commenti per "Cos’è la franchigia di successione?"
Ho ricevuto un accertamento relativo a duna successione integrativa, decesso avvenuto il 21-4.1991,per cui l’agenzia del territorio ha notificato il pagamento INVIM sanzioni ecc.
Ho potuto accertare che la Franchigia riferita all’anno 1991 è di 250.000.000. Il totale valore immobili delle due denunce è pari a 103.107,00 euro ( in lire 199.644.589).
Sono in errore se ritengo che l’invim non è dovuta?.Ottimo articolo,grande competenza.
Grazie
Gentile Michele, ci fa piacere che abbia trovato il nostro articolo utile. Nel suo caso le suggeriamo di prendere un appuntamento con l’Agenzia delle Entrate al fine di verificare se gli importi sono dovuti o meno. Cordiali saluti.
Complimenti! Con questo articolo, dopo aver girovagato sul web per ore, ho finalmente capito praticamente il significato della franchigia
Buongiorno Carlo, ci fa davvero molto piacere esserle stati d’aiuto e che abbiamo trovato il nostro articolo di semplice lettura :) Grazie per i suoi complimenti!