Cessione di cubatura tra fondi confinanti

Cessione di cubatura tra fondi confinanti

Avete mai sentito parlare di “cubatura” o “volumetria”? Con questi termini si fa riferimento alla “capacità edificatoria” di un fondo. Tale capacità può essere oggetto di un atto traslativo? Esaminiamo cosa prevede nello specifico la normativa del Codice Civile, art. 2643, e la legge n. 106 del 2011.

Cosa è la cessione di cubatura?

L’art. 5 D.L. 13 maggio 2011 n. 50, convertito in legge n. 106/2016 ha introdotto all’articolo 2643 del codice civile il comma 2-bis, il quale consente la trascrizione nei Registri Immobiliari dei “contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale“.

Tra questi contratti rientra, quindi, la cessione di cubatura che consiste “nell’accordo tra proprietari di aree contigue, aventi la stessa destinazione urbanistica, in forza del quale il proprietario di un’area cede una quota di cubatura edificabile sul suo fondo per permettere all’altro di disporre della minima estensione di terreno richiesta per l’edificazione, ovvero di realizzare volumi maggiori di quella consentiti dalla superficie del fondo di sua proprietà” (Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2009, n. 21177).

In forza di quanto appena esposto, a livello pratico, si potrebbe configurare una situazione di questo tipo: Tizio e Caio sono proprietari di due terreni confinanti. Nel terreno di Caio sono edificabili 1200 metri cubi, ma decide di limitare la propria costruzione a 1000 metri cubi al fine di vendere o donare i 200 metri cubi residui a Tizio. Quest’ultimo, previa autorizzazione del Comune, potrà sfruttare i metri cubi acquisiti sul proprio fondo.

La volumetria edificatoria viene, quindi, trasferita dal fondo cedente, dotata di una superficie fondiaria c.d. di “decollo” ad altro fondo attiguo che avrà una superficie fondiaria c.d. di “atterraggio“.

Prima dell’introduzione dell’art. 2643, c. 2-bis, c.c., la cessione di cubatura avveniva regolata attraverso la costituzione di una servitù prediale per poter essere resa pubblica mediante la trascrizione nei Registri Immobiliari.

La cessione di cubatura: limiti urbanistici.

La normativa urbanistica, comunale, regionale o statale può limitare il libero trasferimento della cubatura.

L’art. 2643 c.c. specifica che nel contratto di cessione della cubatura è obbligatorio inserire “i contraenti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale“.

Gli stessi strumenti urbanistici possono prevedere delle limitazioni o vietare tale cessione di cubatura in alcune zone urbanistiche. Il Consiglio di Stato, SezioneVI, n. 04861/2016 ha, inoltre, specificato che ai fini della determinazione della cubatura edificabile di un terreno, le norme urbanistiche possano prevedere specifiche esclusioni per le cessioni di cubatura edificabile.

Un altro limite è previsto in ordine alla destinazione urbanistica. I due fondi attigui, infatti, devono avere la stessa destinazione urbanistica per poter cedere ed accettare la cubatura. In difetto, si verificherebbe una alterazione delle tipologie urbanistiche previste dalle norme. Ad esempio, non è possibile trasferire la cubatura tra due sottozone urbanistiche diverse, es. B2 e B3, in quanto caratterizzate da due indici edificatori diversi. L’effetto sarebbe quello di aumentare il saldo totale dei carichi urbanistici massimi ammissibili per ciascuna zona (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2220/2013).

Verifica della destinazione urbanistica per la cessione di cubatura

Verifica della destinazione urbanistica per la cessione di cubatura

Per effettuare la cessione di cubatura tra fondi confinanti è necessario che questi abbiano la stessa destinazione urbanistica.

Certificato destinazione urbanistica cduRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Certificato destinazione urbanistica cdu

Questo è dovuto al fatto che diversamente si verificherebbe un’evidente alterazione delle caratteristiche tipologiche della zona tutelate dalle norme urbanistiche (Consiglio Stato sez. V, 11 aprile 1991, n. 530).

La destinazione urbanistica è verificabile mediante un Certificato di Destinazione Urbanistica. Il CUD è un documento che certifica, sulla base del PRG (Piano Regolatore Generale) e del PUC (Piano Urbanistico Comunale) del Comune e delle relative norme di attuazione, la destinazione urbanistica relativa ad un terreno, nonché i parametri urbanistici (indice di fabbricabilità) e indici e vincoli di varia natura (es. inondabilità).

Questo certificato è necessario anche nei casi di:

  • presentazione di una dichiarazione di successione;
  • stipula di un atto di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che non sia pertinenza di un edificio qualsiasi sia la sua superficie;
  • stipula di una atto di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che costituisce pertinenza di un edificio censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano se di superficie uguale o superiore a 5.000 mq.

Leggi anche >> Certificato di destinazione urbanistica (CDU), a cosa serve e quando richiederlo.

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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2 commenti per "Cessione di cubatura tra fondi confinanti"

  • diego sabba ha detto:

    salve ho cercato la risposta al mio quesito all’interno del sudetto articolo,ma ho ancora il dubbio!15 anni fa’ un proprietario di terreni ha venduto ad una impresa edile un terreno con un cascinale (ormai rudere )per la costruzione di 2 palazzine a 2 piani sopraterra ed un piano sottoterra tra garage taverne e cantine per 19 appartamenti,infatti dato il valore di cubatura necessaria ,lo stesso ex proprietario ha ceduto un terreno limitrofo per raggiungere i valori di cubatura sufficenti,ad oggi il vecchio proprietario chiede la restituzione del terreno ,già in uso esclusivo! tutto ciò è corretto ? si può restituire un terreno senza un rendiconto per gli attuali proprietari? il proprietario a suo tempo è stato sicuramente ripagato per la cessione della cubatura ,quindi mi chiedo questa operazione ha un valore in euro ? grazie per la risposta

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Diego, le confermiamo che l’operazione che ci ha descritto è corretta e ha sicuramente un valore in euro poiché è stata venduta la cubatura del terreno attraverso la sottoscrizione di un atto notarile. Le suggeriamo di richiedere una visura ipotecaria per identificare con precisione tale atto di cessione di volumetria e, in seguito, consultare la copia dell’atto notarile per conoscere tutti i dettagli in merito. Cordiali saluti.

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