Certificato penale per lavoro con dei minorenni: scatta l’obbligo

Con la direttiva europea 2011/93/UE sulla lotta all’abuso dei minori e alla pedofilia, anche in Italia si rende necessario esibire il documento penale del dipendente per la tutela dei giovani al di sotto dei 18 anni. Ecco cos’è e come si può richiedere il certificato.
INDICE:
Certificato penale uso lavoro per minorenni: il provvedimento
Dal 6 aprile 2014, chiunque abbia dipendenti che lavorano a contatto con minori, necessita del certificato antipedofilia al Casellario giudiziale dove si conferma che il dipendente stesso non sia stato incriminato o sospettato di abusi sessuali o sfruttamento dei giovani. Lo scopo è quello di escludere abbiano commesso reati previsti dal codice penale come prostituzione e pornografia minorile, turismo sessuale e adescamento di minorenni.
I lavoratori interessati
Per “impiego al lavoro” si intendono non solo i contratti di lavoro subordinato, ma anche le attività autonome che prevedano un contatto diretto e continuativo con i minori.
L’obbligo di presentare il certificato si applica esclusivamente al personale che interagisce direttamente e stabilmente con i minori, senza l’intermediazione di terzi e al di fuori di contatti occasionali. Ne sono esclusi dirigenti, responsabili, preposti e altri ruoli di coordinamento che non interagiscono direttamente e in modo regolare con i minori.
Alcuni esempi: insegnanti (scuole pubbliche e private), autisti di scuolabus, animatori per bambini/ragazzi, istruttori sportivi e personale delle mense scolastiche con somministrazione diretta di pasti.
Anche per gli istruttori sportivi la recente riforma del settore (D.Lgs. 36/2021, art. 33, comma 7) ha confermato questo obbligo. Pertanto, in ambito sportivo, chi lavora a contatto diretto e continuativo con minori deve richiedere il certificato penale del Casellario giudiziale, salvo che svolga l’attività come volontario.
Casi di esclusione
Sono esclusi dall’obbligo, almeno sotto il profilo sanzionatorio, i rapporti che non rappresentano un vero e proprio rapporto di lavoro, come il volontariato. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a richiedere il certificato penale solo nel caso in cui ricoprano il ruolo di datori di lavoro all’interno di attività volontarie strutturate e organizzate.
Rientrano nei casi di esclusione anche i datori di lavoro domestico, ad esempio nel caso di assunzione di baby-sitter o collaboratori per attività con minori. Questo perché il legislatore ha voluto tutelare i minori solo quando sono fuori dall’ambito familiare, dove il genitore può vigilare direttamente in modo più efficace.
L’obbligo non si applica nemmeno nei casi in cui l’attività con i minori sia svolta:
- nell’ambito di collaborazioni non inquadrabili in un rapporto lavorativo;
- mediante i tirocini, che non rappresentano un rapporto lavorativo.
Infine, sono esclusi anche dirigenti, preposti e responsabili, ossia tutte le figure che sovrintendono l’attività, anche se possono avere contatti solo occasionali con i minori.