Attività professionali a contatto coi minori: regole ed eccezioni

Attività professionali a contatto coi minori: regole ed eccezioni

L’art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 2014 ha introdotto l’art. 25-bis nel Testo unico in materia di casellario giudiziale. Questo prevede disposizioni per l’impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, svolgono attività professionali a contatto coi minori.

Quali sono le attività professionali a contatto coi minori?

Tra le attività professionali o volontarie organizzate a contatto coi minori rientrano tutte le professioni (es. insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) le cui prestazioni comportano un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

Il D.Lgs. 39/2014, in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ha introdotto nuovi obblighi per i datori di lavoro che intendono assumere una persona per svolgere attività professionali o attività volontarie organizzate a contatto diretto e regolare con minori. Lo scopo è quello di verificare l’eventuale esistenza di:

  • condanne penali per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;
  • sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Tra queste sono comprese:
    • la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies, c. 2 e 600-septies, c. 2 del codice penale);
    • la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies, c. 3 del codice penale).

Certificato antipedofilia per le attività professionali a contatto coi minori

L’esistenza di condanne penali e delle relative interdizioni viene accertata, quindi, tramite il certificato del casellario giudiziale, chiamato in questo specifico caso anche certificato antipedofilia. Questo deve essere obbligatoriamente richiesto dal datore di lavoro, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato. A stabilirlo è l’art. 25-bis del T.U., introdotto dal dlgs. n. 39/2014 e recentemente modificato dal decreto legislativo n. 122/2018.

Questo obbligo sorge, dunque, ogni qualvolta si intende stipulare un contratto di lavoro con una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate a contatto con minori. Non è richiesto, invece, nel caso di semplici forme di collaborazione.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio e la richiesta non deve essere ripetuta alla scadenza della validità del certificato.

Leggi anche >> Certificato antipedofilia: cos’è e quanto richiederlo

Rilascio del certificato antipedofilia

Il certificato del casellario richiesto dal datore di lavoro viene rilasciato dal Casellario Giudiziale presso al Procura della Repubblica. È possibile evitare di recarsi fisicamente negli Uffici richiedendolo online.

Certificato pedofiliaRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Certificato pedofilia

Il documento richiesto viene consegnato via email in formato PDF unitamente alla visura camerale ordinaria del datore di lavoro. È possibile invio per posta ordinaria dell’originale compilando nel form l’indirizzo di spedizione.

In attesa dell’acquisizione del certificato, il datore di lavoro per procedere alla stipula del contratto può richiedere al lavoratore:

  • una dichiarazione sostitutiva di certificazione, in caso di datore pubblico;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se il datore è privato.

Fonte: Ministero della Giustizia

 

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