Servitù di passaggio: come si costituisce per contratto o usucapione e diritti dei proprietari

Servitù di passaggio: come si costituisce per contratto o usucapione e diritti dei proprietari

Passare sul terreno del vicino non significa necessariamente avere una servitù di passaggio. A volte esiste un vero e proprio diritto reale, altre volte si tratta soltanto di una tolleranza o di un accordo personale.

La differenza è importante, soprattutto quando uno dei due immobili viene venduto o quando sorgono discussioni sul percorso, sull’uso delle automobili o sulla possibilità di chiudere il passaggio con un cancello.

INDICE:

  1. Cos’è la servitù di passaggio e quali fondi coinvolge
  2. Servitù di passaggio per contratto: forma, contenuto e trascrizione
  3. Servitù di passaggio per usucapione: quando è possibile
  4. Diritti e limiti dei proprietari: fondo dominante e fondo servente
  5. Come verificare l’esistenza della servitù e prevenire contestazioni

Cos’è la servitù di passaggio e quali fondi coinvolge

La servitù di passaggio è un diritto reale di godimento disciplinato dagli artt. 1027 e seguenti del Codice civile. Consente di utilizzare un fondo appartenente a un altro proprietario per ottenere un’utilità a favore del proprio immobile.

I fondi coinvolti sono quindi due: il fondo dominante, che beneficia del passaggio, e il fondo servente, sul quale grava il peso. Il diritto è legato al fondo e non alla persona. Se il proprietario vende l’immobile, la servitù segue il fondo e, in presenza dei necessari presupposti, continua a esistere anche dopo il trasferimento.

Il passaggio può essere pedonale oppure carrabile. Le due situazioni, però, non sono automaticamente equivalenti: una servitù pedonale non consente necessariamente il transito delle automobili.

Inoltre, la servitù può essere volontaria, quando nasce dalla volontà dei proprietari, oppure coattiva, quando la legge riconosce il diritto di ottenere il passaggio, come accade in determinate situazioni di interclusione del fondo.

Servitù di passaggio per contratto: forma, contenuto e trascrizione

Il contratto è una delle modalità più comuni per costituire volontariamente una servitù. L’accordo deve identificare con chiarezza i due fondi e l’utilità che il fondo dominante riceve dal passaggio. La forma scritta è necessaria e può trattarsi di un atto pubblico o di una scrittura privata.

Un buon titolo dovrebbe chiarire soprattutto dove si passa e come si passa. È quindi utile precisare il tracciato, l’eventuale carattere carrabile, le modalità di utilizzo e gli aspetti relativi alle opere e alla manutenzione.

Un passaggio particolarmente importante è la trascrizione nei registri immobiliari. Gli atti costitutivi delle servitù devono essere trascritti ai sensi dell’art. 2643 n. 4 c.c., così da renderli opponibili ai terzi. Questo aspetto diventa concreto soprattutto quando uno dei fondi viene venduto. Un accordo poco chiaro o privo degli adempimenti necessari può infatti trasformarsi in una fonte di contestazioni con i successivi proprietari.

Servitù di passaggio per usucapione: quando è possibile

La servitù può nascere anche senza un contratto, attraverso l’usucapione. Ma il semplice utilizzo del passaggio per molti anni non è sufficiente.

L’art. 1061 c.c. richiede che si tratti di una servitù apparente, cioè riconoscibile attraverso opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio. Possono assumere rilievo, ad esempio, una strada stabilmente tracciata, un viale, una pavimentazione o altre opere che rendano evidente l’esistenza del passaggio.

La ragione è semplice: bisogna distinguere l’esercizio di un diritto dalla mera tolleranza del proprietario del fondo servente.

Occorre inoltre provare un possesso continuato, non violento e non clandestino, accompagnato dalla volontà di esercitare la servitù. Il termine ordinario è di venti anni; nelle condizioni previste dalla legge può operare anche il termine di dieci anni.

Un’altra possibilità è la destinazione del padre di famiglia. Si verifica quando due fondi, un tempo appartenenti allo stesso proprietario, vengono separati mantenendo una situazione di fatto dalla quale risulta il passaggio tra l’uno e l’altro. In presenza dei presupposti previsti dall’art. 1062 c.c., la servitù nasce automaticamente.

Diritti e limiti dei proprietari: fondo dominante e fondo servente

Avere una servitù non significa poter utilizzare il fondo vicino senza limiti. Il proprietario del fondo dominante deve rispettare il contenuto del titolo e utilizzare il passaggio senza aggravare inutilmente la posizione del fondo servente. Se il diritto è pedonale, ad esempio, non è possibile considerarlo automaticamente anche carrabile.

Il passaggio può essere utilizzato anche da familiari, tecnici, fornitori o altri soggetti che accedono legittimamente al fondo dominante, purché l’utilizzo rimanga collegato alle esigenze del fondo e nei limiti della servitù.

Anche il proprietario del fondo servente deve rispettare il diritto altrui. Può recintare il terreno o installare un cancello, ma non può trasformare queste opere in un ostacolo al passaggio. Chi ha diritto di transitare deve poter continuare a farlo concretamente, ad esempio disponendo delle chiavi del cancello.

Lo stesso vale per eventuali ostacoli collocati lungo il percorso: il fondo servente non può essere modificato in modo da rendere la servitù più difficile o meno utile. Le spese necessarie alla manutenzione delle opere destinate al passaggio sono generalmente a carico del fondo dominante. Se però un intervento porta un’utilità anche al fondo servente, la spesa può essere ripartita in proporzione al beneficio ricevuto.

Come verificare l’esistenza della servitù e prevenire contestazioni

Quando manca un contratto facilmente reperibile, la prima cosa da fare è ricostruire la storia dei due fondi. La servitù potrebbe risultare da un atto notarile precedente, da una divisione, da una sentenza oppure dalle trascrizioni immobiliari. La sua assenza nell’ultimo atto di acquisto, quindi, non significa automaticamente che il diritto non esista.

Se non emerge alcun titolo, bisogna verificare se siano presenti i presupposti dell’usucapione o della destinazione del padre di famiglia. Nel caso dell’usucapione, particolare attenzione deve essere riservata alle opere visibili e permanenti che rendono riconoscibile l’esercizio della servitù. Anche la storia concreta del passaggio può essere importante: come è stato utilizzato, da quanto tempo, con quali modalità e se il proprietario del fondo servente lo abbia semplicemente tollerato oppure riconosciuto come un vero diritto.

Prima di chiudere un accesso, installare un cancello, iniziare a utilizzare automobili su un percorso pedonale o contestare il passaggio del vicino, è quindi fondamentale capire da dove nasce il diritto e quali sono esattamente i suoi limiti. Una servitù ben documentata non elimina ogni possibile discussione, ma rende molto più semplice stabilire cosa può fare ciascun proprietario e dove, invece, il passaggio rischia di trasformarsi in un abuso.

 

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a [email protected]. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!
Servizi VisureItalia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *