Reati commessi da minorenni: il perdono giudiziale

Reati commessi da minorenni: il perdono giudiziale

Nessuna azione è priva di conseguenze e in giovane età non sempre si è consapevoli di questo. A darne conferma sono i reati commessi da minorenni, nei quali può intervenire però il perdono giudiziale a sostegno del rapido recupero sociale. Vediamo come funziona questo istituto e se viene iscritto nel certificato penale del Casellario.

Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi da minori di diciotto anni. È stato istituito e disciplinato dal R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 e successive modificazioni e le sue competenze sono in campo civile, amministrativo e penale

Cos’è il perdono giudiziale

Il perdono giudiziale rappresenta un provvedimento irrevocabile del giudice attraverso il quale può essere decisa l’estinzione del reato commesso da un minorenne nel caso ricorrano determinarti requisiti (art. 169 Codice penale).

Per comprendere meglio questo istituto è importate che sia chiaro cosa si intende per minore. Si considera minorenne il soggetto che all’epoca in cui è stato commesso il fatto non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Come anticipato, per la concessione del perdono giudiziale devono ricorrere determinati presupposti. Vediamoli subito.

Quando può essere concesso il perdono giudiziale

Il perdono giudiziale può essere applicato se il minore ha commesso un reato con una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro. La determinazione di tali limiti avviene con riferimento alla sanzione che il giudice ritiene si debba applicare, senza fare necessariamente rimando al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato commesso dal minore.

Altra condizione essenziale è la presunzione del giudice che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero del minore. Il giudice può, infatti, astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell‘art. 133 del codice penale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale non può essere concesso al minore già condannato in precedenza per un delitto doloso, colposo, tentato o consumato. Il perdono giudiziale non può essere, quindi, concesso più di una volta.

Perdono giudiziale e certificato penale

È chiaro a questo punto che il perdono sia una causa d’estinzione del reato commesso dal minore. Questo non significa, tuttavia, che non vi resti traccia.

Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età (art 5 del DRP 313/2002). Le uniche eccezioni sono quelle relative al perdono giudiziale e quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.

La sentenza relativa alla concessione del perdono giudiziale è, infatti, iscritta nello speciale casellario giudiziale per i minorenni ed è conservata sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla quale si riferisce .

Il perdono giudiziale risulta nel certificato penale?

Richiedendo un certificato penale comparirà, fino al ventunesimo anno di età, l’iscrizione del perdono giudiziale.

Certificato penale casellario giudizialeRichiedilo qui

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Certificato penale casellario giudiziale

Richiedendo un certificato penale comparirà, fino al ventunesimo anno di età, l’iscrizione del perdono giudiziale.

Il casellario giudiziale per i minorenni

Esiste, quindi, un ufficio del casellario anche per i minorenni presso ciascun Tribunale per i minorenni.

Ha il compito di raccogliere e conservare, oltre alle annotazioni di cui è prevista l’iscrizione da particolari disposizioni di legge, l’estratto dei provvedimenti indicati nell’art. 686 del codice di procedura penale riguardanti minorenni nati nel distretto (art. 14 D.P.R. 22-9-1988 n. 448).

 

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2 commenti per "Reati commessi da minorenni: il perdono giudiziale"

  • Monica ha detto:

    Salve .se ho un perdono giudiziario, risulterà in qualsiasi procura oppure solo in quella dei minori

    • Redazione ha detto:

      Gentile Monica, le suggeriamo di approfondire la situazione con il Suo legale. Cordiali saluti.

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