Pignoramento di stipendio e pensione: guida completa, limiti e calcoli

Pignoramento di stipendio e pensione: guida completa, limiti e calcoli

Il pignoramento di stipendio e pensione è una delle procedure più temute dai debitori, ma pochi conoscono davvero come funziona e quali limiti la legge impone. Capire cosa può essere trattenuto – e cosa invece è sempre protetto – è fondamentale per tutelare il proprio reddito. In questo articolo trovi spiegati in modo semplice i limiti 2025, le differenze tra stipendio e pensione, e le regole applicate al conto corrente. Una guida completa per orientarti e sapere con precisione cosa può accadere.

INDICE:

  1. Cos’è il pignoramento di stipendio e pensione
  2. Limiti 2025: quanto si può pignorare
  3. Pignoramento notificato al datore di lavoro
  4. Più pignoramenti contemporanei
  5. Documenti utili
  6. FAQ

Cos’è il pignoramento di stipendio e pensione

Il pignoramento è una procedura di esecuzione forzata che consente al creditore, munito di un titolo esecutivo (ad esempio un decreto ingiuntivo, una sentenza o una cartella esattoriale), di ottenere dal giudice l’autorizzazione a trattenere una parte delle tue entrate. Si parla di pignoramento presso terzi perché il vincolo non colpisce direttamente te, ma chi ti corrisponde lo stipendio o la pensione, come il datore di lavoro o l’INPS.

In pratica:

  • Se sei un lavoratore dipendente, il datore di lavoro deve trattenere mensilmente una quota dello stipendio e versarla al creditore.
  • Se sei un pensionato, sarà l’INPS a trattenere la parte pignorata e a girarla al creditore.
  • Se ricevi compensi da lavoro autonomo, la procedura è più complessa, ma il creditore può comunque richiedere il pignoramento presso chi ti paga.

Limiti 2025: quanto si può pignorare

La normativa italiana stabilisce limiti precisi al pignoramento, con l’obiettivo di garantire al debitore una somma sufficiente per vivere. Esistono regole diverse per stipendio e pensione.

Pignoramento dello stipendio

Le trattenute sullo stipendio dipendono dalla natura del debito:

  • Debiti ordinari (banche, finanziarie, privati): massimo un quinto (20%) dello stipendio netto. Ad esempio, su uno stipendio di 1.500 euro, la trattenuta massima sarebbe 300 euro.
  • Debiti alimentari (mantenimento di figli o coniuge): il giudice può autorizzare una trattenuta fino al 50% dello stipendio.
  • Debiti fiscali (Agenzia delle Entrate-Riscossione): la percentuale pignorabile varia in base all’importo dello stipendio, da circa il 10% per cifre più basse fino al 20% per importi elevati.

Se sono presenti più pignoramenti contemporanei, la somma complessiva non può superare la metà dello stipendio netto. Inoltre, se è attiva una cessione del quinto o una delega di pagamento, il totale delle trattenute non può superare il 50% della retribuzione.

Pignoramento della pensione

Le pensioni godono di una protezione maggiore rispetto agli stipendi. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che sia impignorabile almeno l’importo pari a due volte l’assegno sociale (1.077,38 euro nel 2025) e comunque mai meno di 1.000 euro.

Sulla parte eccedente questi importi, il pignoramento può avvenire entro il limite del quinto della somma disponibile. In pratica, chi percepisce una pensione superiore al minimo vitale può subire trattenute progressive, ma la quota impignorabile garantisce sempre una soglia di sicurezza economica.

Pignoramento su conto corrente

Quando stipendio o pensione sono già accreditati sul conto corrente, si applicano regole diverse:

  • Se il denaro era già accreditato prima del pignoramento, è pignorabile solo ciò che supera il triplo dell’assegno sociale (circa € 1.616 nel 2025).
  • Se invece l’accredito è successivo al pignoramento, valgono i limiti ordinari (1/5 per lo stipendio, minimo vitale per la pensione).

Questa distinzione è molto importante: anche se hai soldi sul conto, non tutto può essere toccato dal creditore.

Cessione del quinto: come incide

La cessione del quinto è un prestito personale che prevede trattenute mensili fisse pari al massimo 20% dello stipendio o della pensione netta. Diversamente dal pignoramento, non è un’azione giudiziaria ma un accordo contrattuale tra lavoratore/pensionato e finanziatore, con l’autorizzazione del datore di lavoro o dell’ente pensionistico.

La sua presenza incide direttamente sulla quota di reddito disponibile per altri prelievi: anche se ricevi un pignoramento, la cessione del quinto ha priorità e viene detratta per prima. La legge italiana prevede che la somma di cessione del quinto, eventuali delegazioni e pignoramenti non possa superare il 50% del netto mensile, garantendo così un minimo vitale al debitore.

Ad esempio, se percepisci 2.000 € netti e hai una cessione del quinto attiva di 400 € (20%), rimangono 1.600 € “liberi”. Su questa parte, il pignoramento potrà agire al massimo fino a raggiungere il 50% complessivo dello stipendio, cioè altri 600 €. In pratica, la cessione riduce lo spazio residuo per eventuali altre trattenute.

Per i pensionati, oltre al limite del 20% della pensione ceduta, si applica anche il minimo vitale impignorabile (due volte l’assegno sociale, circa 1.077 € nel 2025). Questo significa che la quota pignorabile della pensione eccedente il minimo vitale sarà ulteriormente ridotta dalla cessione in corso.

Pignoramento notificato al datore di lavoro

Una volta notificato il pignoramento al debitore e al suo datore di lavoro, quest’ultimo deve comunicare al creditore se il dipendente ha somme in credito. La comunicazione avviene tramite posta certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno. Successivamente, debitore e terzo pignorato devono comparire davanti al tribunale civile per verificare l’esistenza del credito e autorizzare l’esecuzione del pignoramento.

Da quel momento, il datore di lavoro è obbligato a trattenere 1/5 dello stipendio netto del dipendente e versarlo direttamente al creditore, fino a completo saldo del debito. La trattenuta si calcola sul netto e non sul lordo e vale per qualsiasi tipo di stipendio. La regola si applica anche al TFR, rispettando sempre il limite dell’1/5.

Per le pensioni e i conti correnti, l’art. 13 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 stabilisce che le somme già accreditate prima del pignoramento fino al triplo dell’assegno sociale non possono essere prelevate. Gli accrediti successivi sono pignorabili entro i limiti di legge. Gli obblighi del terzo pignorato (Banca o Poste) operano solo per gli accrediti successivi alla notifica del pignoramento.

Il calcolo del quinto dello stipendio o della pensione si basa sempre sull’importo netto, al netto di eventuali cessioni volontarie o deleghe già in corso. Non vengono considerate eventuali cessioni del quinto fatte volontariamente dal debitore a favore di banche o finanziarie.

Se il rapporto di lavoro cessa, il pignoramento termina automaticamente. In caso di nuova assunzione, il pignoramento dovrà essere nuovamente notificato e applicato al nuovo datore di lavoro. Questa procedura garantisce al creditore il recupero del credito rispettando i limiti di legge e proteggendo il reddito minimo del debitore.

E se ci sono più pignoramenti in contemporanea?

Quando vengono notificati più pignoramenti nello stesso momento, di norma il successivo si va a soddisfare solo dopo che quello precedente sia stato completamente saldato. La procedura è quella standard, ma il giudice autorizzerà l’assegnazione delle somme “in accodo”, cioè l’uno di seguito all’altro. Questa regola però non vale quando i crediti che originano il pignoramento abbiano una causa differente che possono essere:

  • crediti privati (per es. un fornitore, un professionista, un parente per un prestito, la controparte che ha vinto una causa, ecc.)
  • crediti per tasse o altre somme dovute allo stato (si tratta, quindi, quasi sempre di Equitalia)
  • crediti per alimenti (è il caso dell’ex moglie cui il giudice abbia riconosciuto l’assegno mensile).

Nel caso in cui concorrano contemporaneamente più crediti di natura diversa, il pignoramento dei due può avvenire anche contemporaneamente, superando quindi il limite di 1/5, ma a condizione che la somma di tali pignoramenti non faccia scendere lo stipendio a oltre la metà.

Documenti utili

In fase di recupero crediti stragiudiziale o legale è essenziale verificare la solvibilità del debitore, così da evitare costi non proporzionati. Oltre al rintraccio posto di lavoro e reddito, è possibile richiedere un’indagine patrimoniale persona, disponibile nelle versioni Base o Total, che consente di ottenere un quadro completo su occupazione attuale presso imprese private o enti pubblici, capacità reddituale annua, eventuali proprietà immobiliari e mobili (veicoli), cariche e qualifiche in imprese, protesti, pregiudizievoli e procedure in corso. Le indagini patrimoniali integrano i dati ufficiali del Registro Imprese con informazioni acquisite da fonti locali, offrendo un supporto fondamentale per valutare l’effettivo stato patrimoniale della persona fisica e l’opportunità di procedere al recupero del credito.

Se invece è necessario accertare lo stato pensionistico di un soggetto, il servizio più adeguato è il Rintraccio pensione INPS, che fornisce le informazioni aggiornate utili anche per avviare un’azione di pignoramento presso terzi sui redditi da pensione.

FAQ

Possono sommarmi più pignoramenti?

I pignoramenti possono sommarsi solo se riguardano debiti di natura diversa, fino a un massimo del 50% dello stipendio netto. Pignoramenti dello stesso tipo non si cumulano: il secondo creditore deve attendere l’estinzione del primo. Anche eventuali prelievi sul conto corrente devono rispettare questi limiti.

La cessione del quinto “blocca” il pignoramento?

No, la cessione del quinto non blocca automaticamente un pignoramento. Un creditore con un titolo esecutivo può comunque procedere. Tuttavia, può essere usata strategicamente per estinguere debiti a rischio e ridurre la possibilità che si avvii un pignoramento.

Se ho già lo stipendio sul conto, possono prendermi tutto?

No, non possono prelevare tutto. Le somme già presenti sul conto prima del pignoramento sono protette fino al triplo dell’assegno sociale (1.616 € nel 2025) e l’ultima mensilità accreditata resta interamente disponibile. Solo l’eccedenza può essere trattenuta. Per gli accrediti successivi valgono i limiti ordinari di legge: massimo 1/5 per debiti ordinari e scaglioni specifici per debiti fiscali.

Leggi anche >> Pensione di reversibilità: è possibile il pignoramento?

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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