Morte di un socio snc: il subentro degli eredi è automatico?

Morte di un socio snc: il subentro degli eredi è automatico?

Nel caso di morte di uno dei soci snc, ovvero società in nome collettivo, cosa succede alla quota di partecipazione alla società del de cuius? E, soprattutto, il subentro degli eredi dopo la morte di un socio snc diventa automatico? Continua a leggere il nostro articolo per scoprire le risposte a queste domande.

INDICE:

  1. Qual è il significato di snc?
  2. Dopo la morte del socio snc vi è il subentro degli eredi?
  3. Morte del socio snc e subentro degli eredi: conclusioni

Qual è il significato di snc?

La società in nome collettivo (snc) è il modello societario di base che consente di esercitare un’attività commerciale. L’atto costitutivo della stessa viene redatto tramite un atto pubblico oppure mediante scrittura privata autenticata da un notaio. Per poter avere una condizione di regolarità, quest’atto deve essere iscritto al Registro delle Imprese, in modo tale che terzi possano conoscere gli elementi essenziali e le modifiche del contratto sociale.

Cosa succede se l’atto costitutivo non viene iscritto nel Registro Imprese? La snc in questo caso si considera irregolare, perché i rapporti fra la società e i terzi non seguono le norme dettate per la società, ma quelle stabilite per la società semplice. Queste ultime, infatti, sono meno favorevoli per i soci a causa della mancanza di pubblicità sull’esistenza di tale soggetto.

Dopo la morte del socio snc vi è il subentro degli eredi?

Gli articoli 2284 e 2289 del Codice Civile stabiliscono che gli eredi sono estranei rispetto alla società, poiché hanno diritto soltanto alla liquidazione di una somma di denaro. Quest’ultima corrisponde alla quota sociale che apparteneva al socio defunto. Non sussiste, quindi, l’obbligatorietà della partecipazione degli eredi alla vita della società: il subentro, infatti, dipende dalla volontà non solo dei soci superstiti, ma anche degli eredi stessi.

Nello specifico, l’articolo 2284 prende in esame tre diverse alternative riguardo alla morte di un socio snc e il subentro degli eredi. Analizziamole nel dettaglio.

Liquidazione della quota del socio defunto

La liquidazione della quota del socio defunto si applica in assenza di diversa volontà delle parti coinvolte o previsione del contratto sociale. Alla morte del socio, si determina lo scioglimento del rapporto sociale con quest’ultimo.

Gli eredi del socio, però, non entrano a far parte della società, ma ottengono solo il diritto a liquidare la quota del defunto. Questo deve avvenire entro sei mesi dalla morte del socio e in base dell’effettivo patrimonio della società.

La prosecuzione della società con gli eredi

In alternativa alla liquidazione della quota, è possibile che la società prosegua con gli eredi del socio defunto. In questa eventualità, però, è indispensabile che ci sia un’esplicita volontà al riguardo da parte dei soci superstiti e degli eredi del de cuius. La morte del socio determina lo scioglimento del rapporto sociale, ma i soggetti coinvolti possono decidere, con apposito atto fra vivi, di proseguirlo. In tale evenienza, dunque, gli eredi o alcuni di loro subentrano nella società, perdendo quindi il diritto alla liquidazione.

Lo scioglimento della società

La terza opzione consiste nella decisione dei soci superstiti di sciogliere interamente la società. In questo caso, gli eredi dovranno attendere il compimento delle operazioni di liquidazione per poter ottenere la somma a loro spettante.

Morte del socio snc e subentro degli eredi: conclusioni

Abbiamo visto che le alternative da seguire sono in seguito alla morte di un socio snc sono essenzialmente tre. Le riassumiamo di seguito:

  • dopo lo scioglimento del rapporto sociale che faceva capo al defunto, i soci superstiti possono procedere alla liquidazione della quota agli eredi,
  • i soci superstiti possono continuare la società con gli eredi del socio defunto tramite la stipula di un accordo di continuazione,
  • i soci possono decidere di sciogliere la società.
 

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Ho conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e un Master in Digital Marketing. Attualmente ricopro il ruolo di Content Marketing Specialist presso VisureItalia® e aiuto i lettori del blog SmartFocus a restare sempre aggiornati sulle novità in ambito fiscale, tributario ed economico.

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18 commenti per "Morte di un socio snc: il subentro degli eredi è automatico?"

  • CARLO ha detto:

    Gentilissimi .. ho un caso di una SNC in cui vi sono 3 soci, 1 genitore che possiede 1% e i 2 figli che posseggono il restante 99%, muore il genitore, i figli continuano nella società al 50% ciascuno, la successione deve essere fatta comunque dal notaio?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Carlo, trattandosi di un caso particolare le suggeriamo di chiedere conferma presso un notaio. Cordiali saluti.

  • riccardo ha detto:

    buongiorno societa snc morte di un socio ,figli rinunciano eredita ,soci restanti tra l’altro tutti fratelli anche deceduto ,come si comportano soci restanti , grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Riccardo, se i figli hanno rinunciato all’eredità, in assenza di coniuge, divengono eredi gli ascendenti o fratelli e sorelle. Cordiali saluti.

  • Sandro Violin ha detto:

    Buongiorno
    Una SNC con 3 soci padre madre e figlio unico erede
    Muoiono padre e madre
    C’è da pagare qualcosa?
    Grazie e saluti

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Sandro, in merito al Suo quesito le suggeriamo di confrontarsi con il Suo commercialista per una valutazione precisa. Cordiali saluti.

  • Giada ha detto:

    Salve,alla morte di mia zia(eredi i fratelli) la società SNC è stata messa in liquidazione. dal unico socio rimasto. Ora è stata fatta una denuncia da parte di un lavoratore, chi ne risponde?noi come eredi della socia defunta siamo chiamati in causa?o ne risponde la società?.. e di conseguenza tutte le decisioni vengono prese dal socio superstite?
    grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giada, trattandosi di un caso particolare, le suggeriamo di rivolgersi ad un legale. Cordiali saluti.

  • Paolo ha detto:

    Buongiorno, nel caso che i soci superstiti decidono di fare entrare nella compagine societaria di una s.n.c. gli eredi e questi rifiutino, cosa succede? devono essere obbligatoriamente liquidati? Grazie in anticipo la risposta. L’articolo è molto chiaro.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Paolo, come previsto dall’art. 2284 del Codice Civile, a meno che il contratto sociale non disponga diversamente, in caso di morte di uno dei soci, gli altri superstiti dovranno liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. Cordiali saluti.

  • Luca gheduzzi ha detto:

    Salve
    I 6 mesi sono perentori per la liquidazione della quota.
    Ma per il riassetto societario qualè il termine? 6 mesi o 1 anno?
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Luca, in merito al Suo quesito le suggeriamo di confrontarsi con il Suo commercialista. Cordiali saluti.

  • Francesca Rizzuto ha detto:

    Buonasera,alla morte di mia mammaavvenuta nel 2004,io e mio fratello non abbiamo inserito nella successione le quote societarie di un cinema(collocato in un immobile)in quanto essendo non operativo da decenni questa cosa ci e’ sfuggita.Si può fare una integrazione alla atto di successione? grazie anticipatamente

    • Redazione ha detto:

      Gentile Francesca, quando si devono aggiungere all’asse ereditario altri beni che non sono stati inseriti nella prima dichiarazione, è necessario procedere con una dichiarazione di successione integrativa. Per la presentazione bisogna recarsi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate dove si è presentata la prima dichiarazione di successione. Cordiali saluti.

  • marco bitossi ha detto:

    Mah…vero che è difficile, ma non si riesce mai a sapere tutto; per esempio non è citato il caso in cui un legittimo erede venga a sapere dopo sei mesi o più del decesso del parente e che il suddetto era socio in una attività commerciale….Cosa fare in tal caso?
    Altra domanda: come si valuta il valore della sua quota? Con l’ordinario sistema (empirico ma generalmente usato) della media del fatturato dei tre anni precedenti o calcolando la situazione patrimoniale aziendale al momento del decesso?
    A arte questo…ed infinite altre diverse situazioni, la problematica espressa nel quesito è stata sviluppata con estrema chiarezza.
    Cordialità MB

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Marco, ci fa piacere che abbia trovato la nostra esposizione chiara. Effettivamente le casistiche collegate ad un determinato argomento possono essere molteplici e alcune, essendo molto specifiche, richiedono il supporto di un legale o altro professionista. In merito al valore della quota da liquidare, questa è calcolata in base alla situazione patrimoniale della società al momento della morte del socio (art. 2289 c.c.). I sei mesi dalla morte dei socio corrispondono al termine entro cui deve essere effettuato il pagamento della quota di liquidazione agli eredi. Tale termine potrebbe essere derogabile in caso di comune volontà delle parti. Cordiali saluti.

  • tonino Pugliese ha detto:

    Chiarezza e semplicità. Questo articolo mi è piaciuto.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Tonino, grazie mille per il Suo commento! Ci fa molto piacere che abbia trovato utile il nostro articolo :)

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