Lavoratori impatriati: come usufruire del regime agevolato? Guida completa.

Il concetto di lavoratori impatriati è legato a doppio filo alla materia dei professionisti qualificati. La misura, introdotta per la prima volta dal decreto legislativo n. 147/15 e poi ridefinita e ampliata dal recentissimo Decreto Crescita 34/19, mira a favorire il ritorno (o comunque l’importazione in Italia) di personale lavorativo e professionale altamente qualificata, introducendo nel nostro ordinamento una forte esenzione fiscale (della durata di cinque periodi di imposta) a tutti quei contribuenti che scelgono di trasferire in Italia la propria residenza fiscale.
Lavoratori impatriati: chi sono, qual è il regime fiscale a loro dedicato, quali sono i vantaggi per il datore di lavoro, come accedere alla sanatoria?
Indice:
- Che cos’è il regime speciale per i lavoratori impatriati in Italia?
- La disciplina: articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015
- Come usufruire dei benefici del regime?
- La residenza fiscale dei lavoratori impatriati.
- Le sanzioni in caso di decadenza dall’agevolazione impatriati. Cosa si rischia in caso di decadenza?
- Quando non è applicabile la “Sanatoria AIRE”
- Come richiedere il certificato AIRE”
Che cos’è il regime speciale per i lavoratori impatriati in Italia?
Il regime fiscale speciale dedicato ai lavoratori impatriati è una specifica agevolazione fiscale della durata di cinque periodi d’imposte che prevede, per i lavoratori e i professionisti che scelgono di portare in Italia la propria residenza fiscale, una tassazione dei redditi con sconti che vanno dal 70% al 90% del imponibile.
La durata, che è fissata in 5 periodi di imposta, può essere estesa per ulteriori 5 periodi di imposta nel caso il lavoratore impatriato abbia un figlio minorenne o a carico nato entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione, oppure nel caso in cui il lavoratore impatriato abbia acquistato un immobile residenziale in un periodo successivo al suo trasferimento in Italia o comunque nei dodici mesi precedenti.
Un altro caso, leggermente diverso, prevede il raddoppio della durata dell’agevolazione quando il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico nati entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione. In questo caso la percentuale di tassazione si riduce al 10% negli ulteriori cinque periodi di imposta invece che al 30%.
La disciplina: articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015
La materia del regime fiscale per i lavoratori impatriati è regolata e normata dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015. La norma, il cosiddetto “Decreto internazionalizzazione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016 è una disposizione che presenta uno spiccato carattere strutturale.
I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni.
Come usufruire dei benefici del regime?
Il regime agevolato previsto dal decreto internazionalizzazione prevede due diverse modalità per beneficiare degli sgravi fiscali, a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi.
Lavoratori dipendenti: i titolari di reddito di lavoro dipendente per accedere al regime fiscale di vantaggio devono presentare una specifica richiesta scritta al datore di lavoro.
La richieste deve contenere le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia e il giorno preciso della prima assunzione in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010, dalla legge n. 238/2010 e dall’articolo 24-bis del Tuir.
Ricevuta la richiesta, il datore di lavoro applicherà l’agevolazione direttamente nella successiva busta paga, oppure il lavoratore dipendente potrà fruirne nella dichiarazione dei redditi.
Liberi professionisti con reddito da lavoro autonomo: i possessori di reddito da lavoro autonomo accedono al regime per lavoratori impatriati direttamente nella dichiarazione dei redditi oppure possono scegliere di applicare il beneficio direttamente in ritenuta d’acconto, quando presenta fattura al committente per richiedere il compenso dovuto. Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.
Come per i lavoratori dipendenti, anche gli autonomi devono presentare una precisa richiesta scritta in cui vanno riportate le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010, dalla legge n. 238/2010 e dall’articolo 24-bis del Tuir.
La residenza fiscale dei lavoratori impatriati.
Come abbiamo evidenziato in apertura du articolo, la residenza fiscale deve essere spostata in Italia, per poter accedere ai benefici fiscali. Ma il territorio della penisola non è tutto uguale. Come sappiamo l’Italia presenta enormi differenze sul piano sociale a seconda del territorio.
Per questo, e una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha fatti chiarezza in materia, la norma prevede un diverso regime fiscale per coloro che portano la residenza in specifiche regioni (svantaggiate).
Lo “sconto” è quantificabile (e variabile) nella misura del 70% e arriva addirittura al 90% per chi da uno Stato estero porta la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Le sanzioni in caso di decadenza dall’agevolazione impatriati. Cosa si rischia in caso di decadenza?
L’agevolazione è un regime fiscale “attivabile” con una semplice autocertificazione. Si decade dal beneficio fiscale nel caso in cui: la documentazione presentata sia insufficiente a certificare che nei due anni precedenti si è posseduta una residenza fiscale in un paese estero e non si mantenga per almeno due anni la residenza fiscale in Italia.
I lavoratori impatriati, a seguito di controlli a campione, che risultino in una di questi due situazioni vanno incontro a specifiche sanzioni amministrative previste dall’ordinamento italiano nel caso di dichiarazione infedele.
Se non sussistono i requisiti l’Agenzia delle Entrate si attiva per rientrare in possesso delle somme non incassate per via dei benefici erroneamente concessi e, in aggiunta, vengono applicate ulteriori sanzioni e interessi di mora.
Per fare questo l’Amministrazione finanziaria emette un avviso di accertamento in cui, per ogni annualità fruita si recupera l’imposta non versata e si applicano le relative sanzioni amministrative che vanno dal 90% al 180% delle maggiori imposte dovute e non versate.
In caso di retato tributario però, previsto dall’articolo 4 del DLgs. n. 74/00 “Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l’Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente…” si incorre in una sanzione penale calcolata a partire dal superamento di due soglie di punibilità.
Quando non è applicabile la “Sanatoria AIRE”
L’argomento è tra i più discussi e tra i più controversi. A mettere la parola fine però è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta 533/2020.
La risposta ha chiarito che la sanatoria AIRE non è applicabile ai lavoratori impatriati che hanno frequentato per gli anni accademici 2016 e 2017, un master all’estero senza iscrizione all’Aire e senza aver maturato il periodo minimo di residenza fuori dai confini ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Come richiedere il certificato AIRE?
Il certificato di residenza AIRE è un documento ufficiale avente valore legale rilasciato che certifica l’attuale residenza di una persona fisica avente residenza all’estero ed iscritta all’AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Può essere richiesto direttamente da casa utilizzando i servizi online offerti dal portale web visureitalia.
Richiedi il Certificato AIRE.
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Certificato di residenza AIRE
4 commenti per "Lavoratori impatriati: come usufruire del regime agevolato? Guida completa."
Gentile redazione, può la mia compagna tedesca che ha spostato la residenza in italia nel 2017 dove ha avuto il suo primo contratto di lavoro (in italia, dove tutt’ora risiede e lavora come dipendente)accedere all’agevolazione
per lavoratori impatriati?
grazie, saluti
Davide Gorla
Gentile Davide, la sua compagna potrebbe usufruire dell’agevolazione per lavoratori impatriati. Questa, infatti, viene riconosciuta ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ed è applicabile quando sussistono due presupposti: il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni e l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano. Per verificare se si soddisfano tutti i requisiti richiesti per beneficiare di questa agevolazione, tuttavia, le suggeriamo di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per ottenere informazioni più precise. Cordiali saluti.
come cittadino AIRE ho diritto all’esenzione IMU della prima casa, per il mio domicilio (dove ho la residenza Italiana) di quando vengo in visita per lavoro o vacanze in Italia?
Gentile Silvia, un tempo era prevista l’esenzione per gli italiani residenti all’estero (iscritti AIRE) ma poi sono intervenute una serie di leggi che hanno previsto l’obbligo di pagamento dell’IMU sugli immobili siti in Italia di cui tali soggetti sono proprietari. Le consigliamo per averne conferma di contattare il Comune di appartenenza. Cordiali saluti.