Pignoramenti e indagini patrimoniali: ruolo dell’ufficiale giudiziario

Con la riforma del processo civile è diventato più rilevante il ruolo dell’ufficiale giudiziario all’interno delle procedure esecutive, in particolare nella ricerca dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento. Ecco in che modo.
Quando interviene l’ufficiale giudiziario?
In seguito alla riforma, spetta all’ufficiale giudiziario aiutare il creditore a scovare i beni del debitore da prelevare. Proprio grazie a questo servizio aggiuntivo, potrà ricevere dei compensi aggiuntivi rispetto alla retribuzione di base. La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare era già stata prevista con la penultima Riforma della Giustizia. Di cosa si trattava? In sostanza, della possibilità di ricercare, proprio per tramite dell’ufficiale giudiziario, i beni del debitore collegandosi con le banche dati della pubblica amministrazione.
La norma però ha subito diverse interpretazioni: in mancanza dei decreti attuativi ministeriali richiesti dalla disposizione alcuni giudici ne consentivano comunque un parziale utilizzo mentre altri lo negavano.
Ecco perché il decreto di legge appena approvato dalla Camera dei Deputati ha raggirato la necessità di una disciplina di attuazione e stabilito che il creditore ha diritto di ottenere dai gestori di banche dati l’autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati stesse.
Ricerca telematica e compensi dell’ufficiale giudiziario
Come si procede quindi? In sostanza, il creditore deve presentare un’istanza al Presidente del Tribunale in cui chiede l’autorizzazione ad accedere alle banche dati telematiche con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario per il quale è stato previsto un differente compenso per lo svolgimento delle attività di ricerca telematica. In particolare è stato previsto che:
- in caso di chiusura anticipata di processo per infruttuosità dell’espropriazione forzata non sarà dovuto compenso
- in caso di estinzione del processo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell’esecuzione e non dovrà comunque eccedere l’importo di 3mila euro.
L’istanza per procedere alla ricerca dei beni del debitore va prima presentata al Presidente del Tribunale soltanto dopo che il termine per adempiere dato dal precetto (termine di almeno 10 giorni dalla notifica del precetto stesso) sia trascorso senza adempimento. Il presidente del tribunale può comunque autorizzare la ricerca perfino prima della notificazione del precetto in caso di “pericolo nel ritardo” in presenza di una delle due seguenti condizioni:
- quando il creditore possa subire un pregiudizio ove non riesca a essere tempestivamente soddisfatto in via esecutiva (ad esempio, perché il credito è di natura alimentare)
- oppure quando sussista il pericolo che il debitore occulti i propri beni suscettibili di essere pignorati.
Indagini patrimoniali online: come ottenerle?
Le indagini patrimoniali integrano i dati ufficiali estratti dal Registro Imprese con un’ampia sezione di informazioni di approfondimento che vengono acquisite attraverso fonti locali. Sono indispensabili qualora si voglia conoscere l’affidabilità e la solvibilità di un cliente, il giro d’affari di un concorrente o di un fornitore.
È possibile ottenere indagini patrimoniali online su VisureItalia. Il documento così ottenuto conterrà diverse informazioni e seconda della specifica tipologia richiesta, ma le principali sono:
- andamento dell’attività
- principali clienti di riferimento
- numero dipendenti, verifica sede e unità operative
- flusso delle vendite
- comportamenti di pagamento
- relazioni bancarie
- referenze bancarie.
Le indagini possono essere richieste indicando nel modulo la denominazione o il codice fiscale o partita Iva della società.
Leggi anche -> Recupero Crediti e Indagini Patrimoniali: documenti online