Come impugnare un testamento olografo falso

Come impugnare un testamento olografo falso

Il testamento olografo è la forma più semplice di espressione della volontà del testatore, in quanto è da lui redatto senza l’intervento del notaio o altro pubblico ufficiale. Questa forma testamentaria non presenta solo vantaggi, ma è facilmente suscettibile a smarrimento, sottrazione o, addirittura, falsificazione. Vediamo alcune sentenze della Corte di Cassazione, in merito allo strumento processuale da utilizzare per contestare un testamento olografo falso.

Ci siamo occupati più volte del testamento olografo, fornendo dei consigli per la sua stesura. Questa forma testamentaria è espressamente prevista dal Codice Civile all’art. 602, che ne definisce, infatti, i requisiti.

Tra questi vi è l’autografia, in quanto deve essere scritto per intero dalla mano del testatore. Altrettanto fondamentale è la data, che deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno, e la sottoscrizione posta alla fine delle disposizioni. Quest’ultima anche se non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

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Le ipotesi di nullità del testamento olografo sono tassative e si verificano in caso di mancanza dell’autografia o della sottoscrizione, oppure in assenza della redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o della sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio (art. 606 c.c.).

Il corretto strumento processuale  per impugnare un testamento olografo falso

Quali solo le tutele in presenza di un testamento olografo falso? Per capire quale sia lo strumento processuale utilizzabile dagli eredi che sono stati lesi dalle false disposizioni testamentarie, facciamo riferimento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione.

Quest’ultima, con l’ordinanza n. 24749/2019, si è recentemente pronunciata infatti sullo strumento processuale da utilizzare per contestare l’autenticità di un testamento olografo. Un decisione resa possibile da quanto costantemente affermato dai giudici di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12307/2015.

Sentenze testamento olografo falso: l’ordinanza n. 24749/2019

Tizio, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, propone ricorso per Cassazione deducendo “la violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., in cui la Corte territoriale sarebbe intercorsa ritenendo autentico il testamento che gli attori avevano disconosciuto fin dalla citazione introduttiva“.

La vicenda trae origine dalla sentenza della Corte di Appello che, confermando la decisione del Tribunale, rigettava la domanda di Tizio (insieme ad altri attori non ricorrenti) con la quale aveva impugnato il testamento olografo con cui Caio aveva istituito erede universale Sempronio, deducendo la falsità e l’incapacità di intendere e di volere del de cuius. La Corte territoriale riteneva che gli attori non avessero adempiuto all’onere di provare la falsità del testamento e lo stato di incapacità natura del de cuius all’atto della redazione del testamento impugnato.

La Cassazione rigetta il ricorso osservando che:

La decisione impugnata è conforme al costante orientamento adattato dai giudici di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12307/2015, secondo cui che agisce contro l’erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo ed è onerato del relativo onere probatorio“.

Il testamento olografo “non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private”, in quanto tale negozio “pur gravitando nell’orbita delle scritture private, non può essere semplicisticamente equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa“.

L’orientamento prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 12307/2015

Non è stato complesso arrivare alla sopraccitata decisione, poiché l’intervento delle Sezioni Unite ha permesso di risolvere il “conflitto” tra dottrina e giurisprudenza, da tempo divise su due orientamenti differenti.

Secondo il primo orientamento, la contestazione dell’autenticità del testamento olografo poteva avvenire con il disconoscimento, in quanto il testamento olografo, nonostante i requisiti di forma previsti dall’art. 602 c.c., rientrava tra le scritture private. Era onere di colui che produceva il documento proporre l’istanza di verificazione del documento, a prescindere della sua posizione processuale.

Il secondo orientamento, invece, prevedeva che per tale contestazione fosse necessaria la querela di falso (art. 221 c.p.c.). L’onere probatorio sarebbe stato a carico di colui proponeva la querela e, quindi, sulla parte che intendeva contestare l’autenticità del testamento.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12307/2015, hanno superato tale conflitto affermando il seguente principio di diritto: “La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa“.

Fonte: Corte di cassazione, sentenze n. 12307/2015 e n. 24749/2019

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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