Nuovi Codici ATECO 2025 per Condomini e Amministratori: guida completa

Dal 1° aprile 2025 sono ufficialmente in vigore i nuovi codici ATECO, aggiornati per rispecchiare con maggiore precisione le attività economiche italiane, in particolare quelle legate alla gestione condominiale e agli amministratori di condominio. Questa revisione, parte del più ampio aggiornamento denominato ATECO 2025, comporta importanti novità sia nella classificazione delle attività da parte dell’ISTAT, sia nelle comunicazioni fiscali verso enti come l’Agenzia delle Entrate, con un impatto concreto sulla documentazione e gli adempimenti richiesti ai professionisti del settore.
Perché i Codici ATECO cambiano nel 2025
L’introduzione dell’ATECO 2025 rappresenta un aggiornamento fondamentale della classificazione delle attività economiche italiane. Questo cambiamento è stato reso necessario per adeguare il sistema di codifica alle profonde trasformazioni avvenute nell’economia e nella società negli ultimi anni. L’Istat ATECO 2025 ha l’obiettivo di descrivere con maggiore precisione le nuove realtà produttive, i servizi digitali emergenti e le attività professionali evolute, come nel caso della gestione condominiale e degli amministratori di condominio, che ora dispongono di codici specifici più aderenti alla loro operatività.
A partire dal 1° aprile 2025, infatti, le nuove disposizioni consentono una lettura più chiara e coerente delle attività svolte, migliorando la qualità dei dati statistici e semplificando la comunicazione con enti come l’Agenzia delle Entrate.
I nuovi codici ATECO: cosa cambia per i condomini e gli amministratori
Con l’entrata in vigore dell’ATECO 2025, cambiano i codici identificativi per alcune categorie professionali, tra cui i condomini e gli amministratori di condominio. Sebbene le modifiche non comportino cambiamenti operativi sostanziali, è fondamentale aggiornare la documentazione fiscale e utilizzare i nuovi codici nelle prossime dichiarazioni. Di seguito, vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi codici e cosa comportano.
Il nuovo codice per i condomini: 97.00.10
A partire dal 1° aprile 2025, il codice ATECO 97.00.02, precedentemente utilizzato per i condomini, è stato sostituito dal nuovo codice 97.00.10. Questa modifica ha lo scopo di aggiornare la classificazione fiscale in linea con l’evoluzione normativa, senza incidere sulla gestione quotidiana del condominio. Secondo quanto chiarito dalla Circolare AE n. 24 dell’8 aprile 2025, non è necessario presentare una dichiarazione di variazione all’Agenzia delle Entrate: sarà sufficiente adottare il nuovo codice nei documenti ufficiali e nelle future dichiarazioni fiscali.
Il nuovo codice per gli amministratori: 68.32.01
Anche per gli amministratori di condominio è previsto un aggiornamento del codice ATECO: il precedente 68.32.00 viene sostituito dal nuovo 68.32.01, da utilizzare anch’esso a partire dal 1° aprile 2025. La variazione mira a rendere più precisa la classificazione delle attività legate alla gestione condominiale. Anche in questo caso non è richiesto alcun adempimento immediato presso l’Agenzia delle Entrate, ma è essenziale adeguarsi tempestivamente e utilizzare il nuovo codice in tutte le comunicazioni e dichiarazioni future.
Obblighi e adempimenti: cosa devono fare condomini e amministratori
Con l’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025, prevista a partire dal 1° aprile 2025, tutti i condomìni sono tenuti a utilizzare i nuovi codici ATECO in ogni dichiarazione fiscale e comunicazione ufficiale verso la Pubblica Amministrazione. Tuttavia, l’aggiornamento formale del codice ATECO non è obbligatorio per tutti: è richiesto solo nei casi in cui l’amministratore del condominio ritenga che il nuovo codice descriva meglio l’attività svolta, decidendo quindi di procedere alla comunicazione ufficiale della variazione.
Il primo passo consiste nella verifica del codice ATECO attualmente assegnato alla posizione fiscale del condominio. Questa operazione può essere effettuata dall’amministratore accedendo con SPID, CIE o CNS all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, consultando la sezione “Cassetto fiscale” o la “Scheda informativa della partita IVA”. Se, ad esempio, il codice attuale è 68.32.00 e si ritiene più corretto utilizzare il nuovo codice 68.32.01 – relativo alla gestione di immobili per conto terzi – sarà necessario procedere con la variazione.
Le modalità per comunicare il nuovo codice variano in base alla natura del soggetto:
- Per i condomìni o soggetti iscritti al Registro delle Imprese (es. imprese individuali o società), l’aggiornamento deve essere effettuato tramite la piattaforma ComUnica del portale www.impresainungiorno.gov.it, compilando e inviando online la pratica di variazione dell’attività economica.
- Per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese (come lavoratori autonomi, liberi professionisti o anche alcuni condomìni non commerciali), la variazione si comunica compilando il modello AA9/12, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, da trasmettere via PEC alla Direzione Provinciale competente, tramite un intermediario abilitato, oppure presentandolo direttamente presso gli uffici dell’Agenzia (su appuntamento). In tutti i casi, è obbligatorio allegare copia di un documento di identità valido dell’amministratore.
È importante che gli amministratori si attivino per tempo, valutando attentamente se la nuova classificazione ATECO impone un aggiornamento del codice per il condominio, così da evitare irregolarità nelle comunicazioni fiscali future.
Possibili sanzioni
Come abbiamo visto, il aggiornamento del codice ATECO è un obbligo fiscale fondamentale per garantire la corretta identificazione dell’attività svolta dal condominio. In caso di mancata comunicazione della variazione del codice, l’Agenzia delle Entrate può rilevare incongruenze tra l’attività dichiarata e quella effettivamente esercitata, con conseguenti controlli a livello fiscale.
Si tratta di verifiche che potrebbero comportare la contestazione di errori o omissioni nelle dichiarazioni fiscali, con l’applicazione di sanzioni amministrative previste per dichiarazioni incomplete, infedeli o tardive. Inoltre, il mancato aggiornamento può precludere l’accesso a benefici fiscali, agevolazioni o incentivi specifici riservati a determinate categorie di attività.