Cos’è il certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici?

C’è chi lo chiama DURC fiscale oppure DURF, ma in realtà il nome più appropriato per indicare il nuovo documento recentemente introdotto dall’Agenzia Entrate, in seguito alla legge di Bilancio 2020, è certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 17-bis. Si tratta, infatti, di una certificazione che consente di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate di alcuni specifici requisiti richiesti relativamente alle ritenute negli appalti superiori ai 200.000 euro.
INDICE:
Ritenute appalti over 200mila: la nuova disciplina
Il decreto legislativo n. 241/1997 è stato modificato dall’art. 4 del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124 (Legge di bilancio 2020). Questa modifica ha introdotto l’art. 17- bis, che ha stabilito una serie di adempimenti in tema di gare d’appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.
Sono sottoposti all’articolo 17-bis gli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.
La norma prevede degli obbligo in capo al committente, all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici. In particolare, il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici, invece, devono trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
- i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
- un elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Questi devono essere identificati tramite codice fiscale e per ciascuno di essi deve essere indicato il dettaglio delle ore di lavoro, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nei loro confronti nel mese precedente.
Cos’è il DURC?
Il DURC consente di verificare la regolarità contributiva nei confronti di INPS, di INAIL e, per le imprese che applicano contratti del settore edilizio, di Casse edili. Dal 1° luglio 2015, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità telematiche e con il rilascio del DURC online con validità di 120 giorni dalla richiesta.
Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti trasmette tramite PEC all’interessato o al soggetto da esso delegato il sollecito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dello stesso. Il DURC online, inoltre, è sempre consultabile sia dal soggetto che lo ha richiesto che da chiunque ne abbia interesse.
Tuttavia, è possibile percorrere una strada alternativa. Le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono, infatti, consegnare al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 dell’art. 17- bis.
Come richiedere il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5
Il Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici può essere richiesto presso un qualsiasi ufficio della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale, oppure può essere richiesto online tramite VisureItalia.
La sua funzione è quella di comunicare la sussistenza dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Questi requisiti devono sussistere nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute.
SCARICA IL MODULO DEL CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LE IMPRESE APPALTATRICI
L’Agenzia delle Entrate, considerati i dati presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria e quelli pervenuti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a. a, certifica la sussistenza o meno dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Il certificato ha validità di quattro mesi dalla data di rilascio.
Quando non serve il DURC?
I soggetti che risultano essere obbligati ad effettuare la verifica di regolarità sono i seguenti:
- le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti,
- la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende che attestano l’esistenza degli elementi di qualificazione (per chi esegue lavori pubblici),
- le amministrazioni pubbliche concedenti,
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445),
- l’impresa o il lavoratore autonomo in base alla posizione contributiva o chiunque ne abbia interesse (con delega),
- le banche o gli intermediari finanziari con delega del titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati con la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.
Per riassumere, i soggetti che devono chiedere il Durc sono tre: chi commissiona l’appalto, chi lo esegue e infine chi certifica che l’impresa abbia i requisiti per farsi carico dell’appalto. Quando allora non serve il DURC? Tale documento non è obbligatorio per tutti i soggetti che restano esclusi dall’elenco di cui sopra e nei rapporti tra privati, se non quando le prestazioni riguardano lavori edili che devono essere autorizzati.
Disponibilità, validità ed esenzione da imposte
Il certificato è disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e può essere scaricato direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate. Ha una validità di 4 mesi dalla data di rilascio: trascorso tale periodo, è necessario richiederne uno nuovo per garantire la continuità dell’idoneità fiscale, attraverso il rinnovo DURF. Si precisa che né l’istanza né il certificato sono soggetti a imposta di bollo o a tributi speciali, come previsto dal comma 5, art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
Fonte: Provvedimento del 06 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate
2 commenti per "Cos’è il certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici?"
Ma il certificato dei requisiti art 17bis comma 5 certifica anche ka regolarità dei versamenti Iva?
Buongiorno Marisa, il documento non guarda questo tipo di informazioni. Cordiali saluti.