Acconti IRAP 2020 e criteri di calcolo

Il 20 agosto 2020 è stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate con le indicazioni e le risposte alle domande su come calcolare gli acconti IRAP 2020
Come calcolare gli acconti IRAP 2020
Come calcolare gli acconti IRAP 2020? Alla domanda ha dato risposta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n 25/E del 20 agosto 2020 avente ad oggetto il Decreto Rilancio recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
La risposta, attesa da diverse settimane, chiarisce finalmente diversi quesiti relativi al pagamento degli acconti IRAP 2020. Nello specifico l’Agenzia ha voluto dirimere le questioni su primo acconto IRAP e periodo d’imposta non dovuto e sul secondo acconto che invece dovrà necessariamente essere versato.
Questi sono i due quesiti principali a cui ha scelto di dare risposta l’Agenzia delle Entrate.
A questo dobbiamo aggiungere i chiarimenti sui dubbi relativi all’imposta che complessivamente dovrà essere versata per il periodo d’imposta 2019 (imposta da versare tenendo conto anche del saldo relativo al 2019).
IRAP 2020: come calcolare gli acconti IRAP 2020
Le aziende con un volume di ricavi NON superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi NON sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019. Sullo stesso periodo d’imposta è invece obbligatorio il versamento dell’acconto.
L’Agenzia delle Entrate inoltre ha ricordato come per il versamento dell’acconto IRAP “da effettuarsi ai sensi dell’art 30 comma 3 del DLgs 446/97 secondo le regole stabilite per le imposte sui redditi” sia necessario determinare l’acconto in base al metodo storico prendendo a riferimento l’importo indicato nel rigo IR21 (totale imposta del modello redditi 2020 periodo di imposta 2019).
Questo passaggio va seguito a prescindere che il saldo dovuto per il 2019 indicato nel rigo IR26 (importo a debito), sia di fatto un importo figurativo che secondo l’articolo 24 del Decreto Rilancio non deve essere versato.
Fonte: Agenzia Delle Entrate